Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 16 maggio 2005
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il referendum regionale, parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante: «Modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6», indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005. (Deliberazione n. 37/05/CPS).

L'AUTORITA'
per le garanzie nelle comunicazioni

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2005;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», ed, in particolare, l'art. 6, comma 1;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la regione Sardegna, e successive modificazioni;
Vista la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante «Norme sul referendum popolare», e successive integrazioni e modificazioni;
Vista le legge della regione Sardegna n. 8 del 19 giugno 2001, recante «Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6»;
Rilevato che, con decreto del Presidente della regione Sardegna n. 8 del 31 gennaio 2005, in materia di referendum abrogativo, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Sardegna n. 4 del 7 febbraio 2005, e' stato indetto per il giorno di domenica 12 giugno 2005 il referendum regionale parzialmente abrogativo della citata legge n. 8 del 19 giugno 2001;
Tenute presenti le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche dell'art. 6, comma 19 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)», previsto per il 12 giugno 2005 nella regione Sardegna, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con provvedimento del 26 aprile 2005, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla consultazione referendaria regionale del 12 giugno 2005 in materia di abrogazione parziale della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, e si applicano esclusivamente sul territorio della regione Sardegna nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sino a tutta la giornata di votazione.
 
Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:
a) il comitato promotore del quesito referendario;
b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale nonche' quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo o in uno dei rami del Parlamento nazionale;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo tra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.
2. Entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.
 
Art. 3.
Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche private locali che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna intendono trasmettere nel periodo fra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura della campagna referendaria devono consentire una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici di cui all'art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
4. Nei programmi di comunicazione politica sul tema della consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1 del presente provvedimento non e' consentito alcun riferimento ad altre competizioni elettorali eventualmente in corso.
 
Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contradditorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al precedente comma osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito fra i soggetti politici; i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio referendario gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.
 
Art. 5. Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RR resi disponibili nel sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno tre giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RR resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale il servizio radiotelevisivo, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per il referendum popolare abrogativo e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RR resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 6. Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 30 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 aprile 2005 - serie generale - n. 81 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2005, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali o referendarie.
 
Art. 7. Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
 
Art. 8.
Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data della votazione, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, e' depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio dal seguente contenuto: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
 
Art. 9.
Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo I esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
 
Art. 10.
Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e l'equita'; a tal fine, quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto del referendum, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario.
 
Art. 11.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui al Capo I del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
 
Art. 12.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.
 
Art. 13. Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
referendari su quotidiani e periodici

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione referendaria. Ove detto comunicato non sia stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, lo stesso va reso pubblico nel periodo stabilito dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo. Nel caso in cui il comunicato sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, la diffusione dei messaggi puo' avvenire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.
 
Art. 14. Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e
periodici

1. I messaggi politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata. Devono, altresi', recare la dicitura «messaggio referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 15.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al referendum di cui all'art. 2, comma 1.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati al referendum sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche' le stampe di soggetti politici interessati al referendum.
 
Art. 16.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum e sugli orientamenti politici e di voto dei votanti, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi', la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralita' e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e' sempre evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
 
Art. 17.
Compiti del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo

1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 5, 6 e 7, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
 
Art. 18.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita' puo' denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, al Gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita' stessa.
7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che formula le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 9.
8. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima.
10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
11. Il locale Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il competente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
12. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'.
 
Art. 19.
Norme finali

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna referendaria con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
2. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parita' di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per la consultazione referendaria di cui alla presente delibera.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
Napoli, 16 maggio 2005
Il presidente: Calabro'
 
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