Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 febbraio 2005
Inclusione della sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/71/CE della Commissione del 28 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2004/71/CE del 28 aprile 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, con l'iscrizione del Pseudomonas chlororaphis tra le sostanze attive;
Tenuto conto che la Svezia, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;
Considerato che la relazione di valutazione e' stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 30 marzo 2004;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/71/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che gli Stati membri applicano le disposizioni generali dell'art. 4 della direttiva 91/414/CEE in quanto non sono ancora stati adottati i principi uniformi di valutazione di cui all'allegato VI della citata direttiva per i microrganismi;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2004/71/CE della Commissione si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
Considerato inoltre, che in Italia non risultano registrati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis.
Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis e' iscritta fino al 30 settembre 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, chiunque intenda richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis, deve presentare al Ministero della salute:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure, in alternativa, l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;
b) un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo per ogni prodotto fitosanitario per il quale si intende richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
Art. 3.

1. Il rapporto di riesame e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 17 febbraio 2005
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 135
 
Allegato I

----> Vedere allegato a pag. 14 <----
 
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