Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 maggio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Barba Schlegel Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attivita' di psicoterapeuta, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Laurea in Psicologia» presso l'Universita' di Padova in data 9 dicembre 1977;
Considerato che la richiedente ha gia' ottenuto il riconoscimento della professione di psicologo con decreto di questo Ministero in data 10 giugno 2003;
Considerato che l'istante e' in possesso dell'autorizzazione per la professione di psicoterapeuta, rilasciata dall'Ufficio di sanita' del Canton Ticino e di Lugano in data 7 aprile 2003;
Viste le conformi determinazioni della Conferenze dei servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e del 23 novembre 2004;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
Ritenuto che, nonostante l'esperienza professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) teorie e tecniche della psicoterapia individuale, 2) teorie e tecniche della psicoterapia di gruppo, 3) psicopatologia generale e dell'eta' evolutiva oppure a scelta del richiedente un anno di tirocinio;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di psicoterapeuta, quale titolo valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, sulle seguenti materie: 1) teorie e tecniche della psicoterapia individuale, 2) teorie e tecniche della psicoterapia di gruppo, 3) psicopatologia generale e dell'eta' evolutiva oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 3 maggio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, ai fini dell'iscrizione come psicoterapeuta.
d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire la conoscenza di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
 
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