Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 maggio 2005
Istituzione della Libera Universita' della Sicilia centrale «Kore», non statale legalmente riconosciuta, in Enna, e autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2004, n. 284, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2004, registro n. 6, foglio n. 228, con il quale e' stato integrato l'art. 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, prevedendo, al comma 1, l'istituzione della Libera Universita' della Sicilia centrale «Kore» non statale legalmente riconosciuta, con sede a Enna (promotore: Fondazione Kore, con sede a Enna);
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, concernente i requisiti minimi necessari all'attivazione dei corsi di studio;
Viste le convenzioni fra il Consorzio universitario ennese e le Universita' statali di Catania e di Palermo per l'istituzione e l'attivazione da parte delle stesse universita' di corsi di studio a Enna;
Tenuto conto che l'istituzione dell'Universita' prevista dal decreto ministeriale n. 284/2004 fa riferimento a corsi di studio istituiti e attivati a Enna dalle Universita' statali di Catania e di Palermo in attuazione delle predette convenzioni;
Vista la relazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (doc. 18/04) e, in particolare, la raccomandazione che si definisca «nel caso che si realizzi una universita' non statale, un percorso della transizione dei docenti dalle strutture decentrate in atto attivate alla nuova universita', che non determini, anche indirettamente, ricadute onerose per il sistema universitario statale»;
Visto il ricordato art. 9 del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale, al comma 2 stabilisce che l'istituzione delle universita' di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, viene attuata con decreto del Ministro;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di regolamento didattico d'Ateneo, da ultimo nell'adunanza del 23 marzo 2005, e che lo stesso e' stato conseguentemente adeguato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, la Libera Universita' della Sicilia centrale «Kore» non statale legalmente riconosciuta, con sede a Enna, con le seguenti facolta' e corsi di studio:
Facolta' di giurisprudenza, con i corsi di:
laurea in Scienze giuridiche (classe 31), dall'a.a. 2004/2005;
laurea in Studi internazionali e relazioni euromediterranee (classe 15), dall'a.a. 2004-2005;
laurea in Mediazione culturale e cooperazione euromediterranea (classe 35), dall'a.a. 2004-2005;
laurea magistrale in Giurisprudenza (classe 22/S), dall'a.a. 2004-2005;
Facolta' di ingegneria, con i corsi di:
laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe 8), dall'a.a. 2004-2005;
laurea in Ingegneria telematica (classe 9), dall'a.a. 2004-2005;
laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (classe 30/S), dall'a.a. 2004-2005;
laurea magistrale in Ingegneria della protezione civile (classe 38/S) dall'a.a. 2005-2006;
Facolta' di scienze della formazione, con i corsi di:
laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe 34), dall'a.a. 2004-2005;
laurea in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa (classe 11) dall'a.a. 2004-2005;
laurea in Scienze della comunicazione multimediale (classe 14), dall'a.a. 2004-2005;
laurea in Scienze delle attivita' motorie e sportive (classe 33), dall'a.a. 2005-2006;
laurea in Scienze e tecnologie dello spettacolo e della moda (classe 23), dall'a.a. 2004-2005;
laurea magistrale in Giornalismo (classe 13/S), dall'a.a. 2005-2006;
laurea magistrale in Psicologia (classe 58/S), dall'a.a. 2005-2006;
Facolta' di economia, con i corsi di:
laurea in Economia aziendale (classe 17) dall'a.a. 2004/2005;
laurea in Sistemi turistici integrati (classe 39), dall'a.a. 2005-2006;
laurea magistrale in Economia aziendale (classe 84/S) dall'a.a. 2007-2008;
laurea magistrale in Economia e progettazione dei sistemi turistici (classe 55/S), dall'a.a. 2007-2008;
Facolta' di beni culturali, con i corsi di:
laurea in Scienze dell'architettura (classe 4), dall'a.a. 2004-2005;
laurea in Storia e archeologia del mediterraneo (classe 13), dall'a.a. 2004-2005;
laurea magistrale in Archeologia (classe 2/S), dall'a.a. 2006-2007.
 
Art. 2.
1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto, dell'Universita' di cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.
 
Art. 3.
1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo, nonche' sul rispetto dei requisiti minimi strutturali e di docenza di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15 richiamato nelle premesse.
2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse.
3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2005
Il Ministro: Moratti
 
LIBERA UNIVERSITA'
DELLA SICILIA CENTRALE KORE ENNA
STATUTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - I Fondamenti

1.1. La Libera Universita' della Sicilia Centrale "Kore" con sede in Enna (di seguito denominata "Libera Universita' Kore di Enna" o, in sigla, "UKE") e' una universita' non statale legalmente riconosciuta, avente personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare come previsto all'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.
1.2. La sede dell'UKE e dei suoi organi centrali e' nella citta' di Enna. L'UKE puo' inoltre istituire ed attivare Facolta' e Corsi, nel rispetto dello Statuto e delle leggi e delle disposizioni vigenti, anche in sedi diverse da quella di Enna, in particolare nella Sicilia centrale.
1.3. Il logo della Libera Universita' e' allegato al presente Statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della dea Kore contornata dalla scritta in latino "Studiorum Universitas Hennae" e dalla dizione in piccolo "Libera Universita' Kore Enna" a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione Europea.
1.4. La Libera Universita' Kore di Enna nasce su impulso della Regione Siciliana, la quale agli artt. 34 e 56 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 e successive integrazioni ha individuato la citta' di Enna come sede del quarto polo universitario della Sicilia ed ha destinato ad essa le relative risorse.
1.5. L'UKE e' finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attivita' svolta, con il contributo della Regione Siciliana, ai sensi della legge richiamata al comma precedente, e degli Enti locali della provincia di Enna ed e' gestita da un Consiglio dell'universita' i cui componenti sono nominati in massima parte dalla "Fondazione per la Libera Universita' Kore della Sicilia Centrale con sede in Enna" (di seguito "Fondazione Kore") costituita dal Consorzio per l'universita' Kore di Enna.
1.6. Sono fonti normative dell'UKE:
1.6.1. le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge e regolamentari sull'istruzione superiore riguardanti le universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
1.6.2. il presente Statuto;
1.6.3. i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio dell'universita'

Articolo 2 - La Missione e i Compiti
2.1. Secondo le indicazioni della Fondazione Kore, l'UKE e' istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra.
2.2. In particolare, all'UKE e' assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.
2.3. L'UKE assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
2.4. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'UKE, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
2.5. L'UKE cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni.
2.6. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che con tecnologie telematiche.
2.7. L'UKE, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, puo' conferire i seguenti titoli:
2.7.1. Laurea (L)
2.7.2. Laurea magistrale (LM)
2.7.3. Diploma di specializzazione (DS)
2.7.4. Master universitario di primo livello (M1)
2.7.5. Master universitario di secondo livello (M2)
2.7.6. Dottorato di ricerca (DR).
2.8. L'UKE puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
2.9. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
2.10. Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'UKE intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.
2.11. Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare, a consorzi con altre universita' ed organizzazioni ed enti pubblici e privati.
2.12. In coerenza con la missione affidata dalla Fondazione, l'UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con altre universita' dei Paesi del Mediterraneo e a tale riguardo promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi.

Articolo 3 - Il Patrimonio
3.1. L'UKE utilizza per le attivita' istituzionali i beni propri o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.
3.2. I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attivita' dell'UKE sono costituiti da:
3.2.1. i trasferimenti operati dalla Fondazione Kore;
3.2.2. i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
3.2.3. altri proventi delle attivita' istituzionali;
3.2.4. i proventi e i contributi erogati in via ordinaria e/o straordinaria dalle istituzioni pubbliche internazionali, comunitarie, statali e regionali;
3.2.5. le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Articolo 4 - Gli organi centrali
4.1. Sono organi centrali di governo dell'UKE:
4.1.1. il Consiglio dell'universita';
4.1.2. il Comitato esecutivo;
4.1.3. il Direttore generale;
4.1.4. il Presidente;
4.1.5. i Vice Presidenti;
4.1.6. il Rettore;
4.1.7. il Senato accademico.
4.2. Ha inoltre il rango di organo centrale dell'UKE, pur non avendo ruoli di governo, l'Ombudsman.

Articolo 5 - Il Consiglio dell'universita': Composizione
5.1. Il Consiglio dell'universita' e' l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'UKE.
5.2. Esso si compone di 40 membri, e precisamente:
5.2.1. il Presidente, nominato dalla Fondazione Kore su designazione del Presidente della stessa Fondazione;
5.2.2. un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca designato dal Ministro;
5.2.3. un rappresentante della Regione siciliana designato dal Presidente della Regione;
5.2.4. un rappresentante dell'Assessorato per la Pubblica istruzione della Regione Siciliana designato dall'Assessore;
5.2.5. due rappresentanti della Provincia Regionale di Enna designati dal Presidente della Provincia;
5.2.6. un rappresentante del Comune di Enna designato dal Sindaco;
5.2.7. quattro rappresentanti dei Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti facenti parte del Consorzio per l'universita' Kore di Enna, espressi congiuntamente dai Sindaci degli stessi Comuni, con esclusione del Comune di Enna;
5.2.8. due rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti facenti parte del Consorzio per l'universita' Kore di Enna, espressi congiuntamente dai Sindaci degli stessi;
5.2.9. un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Enna designato dal Presidente della stessa;
5.2.10. un rappresentante del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Enna designato dal Presidente dello stesso;
5.2.11. un rappresentante dei professori nominato dal Senato accademico, che appartenga ad una Facolta' diversa da quella alla quale appartiene il Rettore. In caso di prima nomina del Consiglio dell'universita', il professore designato dal Senato accademico viene scelto tra i professori che sono membri dei Comitati ordinatori delle Facolta';
5.2.12. un rappresentante dei ricercatori nominato dal Senato accademico, che appartenga ad una Facolta' diversa da quella alla quale appartiene il Rettore. In caso di prima nomina del Consiglio dell'universita', il ricercatore designato dal Senato accademico viene scelto tra i ricercatori che sono membri dei Comitati ordinatori delle Facolta';
5.2.13. un rappresentante degli studenti eletto dalla stessa componente;
5.2.14. il Direttore generale dell'UKE;
5.2.15. venti membri designati dalla Fondazione Kore, dei quali fino a otto rappresentanti dei contribuenti Benemeriti individuati in rapporto al livello di contribuzione alla Fondazione stessa.
5.3. Del Consiglio dell'universita' fa parte di diritto, a pieno titolo, il Rettore.
5.4. Il Consiglio dell'universita' nomina su proposta del Presidente, tra i componenti designati dalla Fondazione Kore, due Vicepresidenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte da uno dei Vice Presidenti, designato dal Presidente.
5.5. Il Presidente nomina il segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio ma che non ha, in tal caso, diritto di voto.
5.6. Alle sedute del Consiglio partecipano di diritto, con voto consultivo, il Pro-Rettore, il Direttore accademico, il Direttore amministrativo, i Revisori dei conti e le persone di volta in volta proposte dal Presidente.
5.7. Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. In prima applicazione il Consiglio rimane in carica per cinque anni. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
5.8. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
5.9. Nel caso in cui venga meno oltre la meta' dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 6 - Il Consiglio dell'universita': Validita' delle riunioni
6.1. Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati e' almeno pari a ventuno.
6.2. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario ovvero dal Vice Presidente in caso di assenza del Vicario, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
6.3. Per la validita' delle adunanze del Consiglio dell'universita' e' richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 7 - Il Consiglio dell'universita': Poteri
7.1. Il Consiglio dell'universita' ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
7.2. Compete al Consiglio dell'universita':
7.2.1. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'UKE e deliberare i relativi programmi;
7.2.2. deliberare, sentita la Fondazione Kore, e sentito il Senato accademico, le eventuali modifiche statutarie. Per le materie relative al funzionamento didattico, il Consiglio puo' deliberare direttamente le modifiche su proposta del Senato accademico e sentiti i Consigli di Facolta';
7.2.3. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni su proposta del Comitato esecutivo;
7.2.4. deliberare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e le relative modificazioni e integrazioni;
7.2.5. esprimere parere sul Regolamento didattico di Ateneo approvato dal Senato accademico e sulle relative modificazioni e integrazioni;
7.2.6. approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi;
7.2.7. deliberare sull'eventuale ampliamento fino a undici unita' del numero dei componenti del Comitato esecutivo, e la nomina dei componenti non di diritto;
7.2.8. approvare il bilancio di previsione, l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio, e il conto consuntivo;
7.2.9. nominare, su proposta del Presidente, il Rettore;
7.2.10. nominare, tra i professori di prima fascia, i Presidi delle Facolta' su proposta del Rettore e sentiti i Consigli di Facolta';
7.2.11. adottare le deliberazioni concernenti l'attivazione delle strutture didattiche, Facolta' e classi e dei relativi corsi di studio;
7.2.12. adottare le deliberazioni che attengono alla determinazione degli organici dei docenti e dei ricercatori;
7.2.13. adottare le deliberazioni in materia di tasse e contributi a carico degli studenti.
7.3. Alla preparazione dei lavori del Consiglio dell'universita' provvede il Comitato esecutivo, il quale predispone tra l'altro gli schemi dei Regolamenti, del Programma di gestione economico-finanziaria, del Conto Consuntivo e di ogni altro impianto deliberativo che il Comitato e' tenuto a sottoporre al Consiglio dell'universita'.
2. 7.4. La durata delle nomine e degli incarichi conferiti dal Consiglio dell'universita', dal Comitato esecutivo, dal Presidente e da altri organi, ove non espressamente indicata nel presente Statuto, viene determinata nel relativo provvedimento di nomina o di incarico da parte dell'organo che e' titolato ad emetterlo.

Articolo 8 - Il Comitato esecutivo: Composizione
8.1. Il Comitato esecutivo e' composto da un minimo di sette membri, oppure da nove ovvero da undici membri. Nella composizione minima fanno parte del Comitato:
8.1.1. il Presidente dell'UKE, che lo presiede;
8.1.2. i due Vice Presidenti;
8.1.3. il Rettore;
8.1.4. il Direttore generale;
8.1.5. il componente del Consiglio dell'universita' designato dal Presidente della Regione Siciliana;
8.1.6. un componente eletto dal Consiglio dell'universita' in seno alla componente designata dalla Fondazione Kore;
8.2. Nel caso di composizione estesa rispettivamente a nove o ad undici membri, fanno inoltre parte del Comitato due o quattro membri eletti dal Consiglio dell'universita' con voto limitato alla meta' dei componenti da eleggere.
3. 8.3. Alle sedute del Comitato esecutivo sono invitati a partecipare, con voto consultivo, il Pro-Rettore, il Direttore accademico, il Direttore amministrativo e il Presidente dei Revisori dei conti.
8.4. La funzione di segretario del Comitato esecutivo e' esercitata dal segretario del Consiglio dell'Universita'.
8.5. Qualora, per dimissioni o altre cause, vengano meno uno o piu' componenti, si provvede alla nomina dei membri mancanti. Questi ultimi rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
8.6. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la meta' dei componenti, si intende decaduto l'intero Comitato e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo Comitato.

Articolo 9 - Il Comitato esecutivo: Poteri
4. 9.1. Il Comitato esecutivo delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio dell'universita' e ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concernenti materie di competenza dello stesso Consiglio.
5. 9.2. Il Comitato esecutivo ha in ogni caso poteri deliberanti:
9.2.1. su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine ai settori scientifico disciplinari ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;
9.2.2. su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
9.2.3. in ordine al trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, alle indennita' di carica del Rettore e degli altri docenti e ricercatori con incarichi istituzionali;
9.2.4. su proposta dei Consigli di Facolta' e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche, in ordine alle modalita' di ammissione degli studenti;
9.2.5. su deliberazione del Consiglio dell'universita' o sulla proposta di altri organi di Ateneo, in ordine alla stipula di intese, convenzioni ed altri atti concernenti rapporti di cooperazione o di scambi o di reciproco supporto con organismi pubblici o privati italiani o esteri;
9.2.6. in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;
9.2.7. in ordine alla gestione degli organici del personale docente e di ricerca;
9.2.8. in ordine alla determinazione degli organici del personale amministrativo, alle relative assunzioni ed ai provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari;
9.2.9. in ordine all'acquisizione di beni e servizi e quant'altro necessario al migliore funzionamento dell'UKE ed alla qualita' della vita degli studenti iscritti;
9.2.10. in ordine alla stipula dei contratti per prestazioni intellettuali;
9.2.11. in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;
9.2.12. in ordine all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
9.2.13. in ordine all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
9.2.14. in ordine all'affidamento a societa' di gestione e Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario.
9.3. Il Comitato esecutivo nomina, come richiesto dai rispettivi regolamenti e con le procedure dagli stessi previsti, i Responsabili dei Dipartimenti, degli Istituti, dei Centri di Ricerca, dei Centri di Servizio.
9.4. In aggiunta agli ambiti indicati ai commi precedenti, il Comitato esecutivo ha poteri deliberanti su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.
9.5. In caso di necessita' e d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio dell'universita', ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni il Presidente riferisce al Consiglio dell'universita' per la ratifica nella prima riunione utile.
6. 9.6. Spetta al Comitato esecutivo nominare, su proposta del Presidente, il Direttore amministrativo e il Direttore accademico e deliberare in ordine all'assunzione e alla nomina dei dirigenti.

Articolo 10 - Il Presidente
10.1. Il Presidente dell'UKE e' il Presidente del Consiglio dell'universita'. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo.
10.2. Il Presidente in particolare:
10.2.1. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
10.2.2. ha la rappresentanza legale dell'UKE e conferisce gli incarichi professionali;
10.2.3. adotta i provvedimenti in esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
10.2.4. nomina il Direttore generale;
10.2.5. propone al Consiglio dell'universita' la nomina del Rettore;
10.2.6. nomina, sulla base della programmazione delle Facolta' e sentito il Senato Accademico, i professori e i ricercatori di ruolo;
10.2.7. stipula, sulla base della programmazione delle Facolta' e sentito il Senato Accademico, i contratti con i docenti a tempo determinato;
10.2.8. stipula i contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo;
10.2.9. emana lo Statuto e i Regolamenti, fatte salve le competenze del Rettore;
10.2.10. nomina il responsabile del Servizio per le Pari Opportunita'.
10.3. Il Presidente designa il Vicepresidente Vicario all'atto dell'insediamento del Comitato esecutivo.
10.4. Nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dell'universita' e/o del Comitato esecutivo, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti di necessita' e d'urgenza. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio dell'universita' o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
10.5. Il Presidente esercita infine tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'universita'. Puo' delegare i poteri di firma e di rappresentanza attribuitigli dallo Statuto ad un Vice Presidente, al Rettore o al Direttore generale.

Articolo 11 - Il Rettore
11.1. Il Rettore e' nominato tra i professori ordinari dell'UKE, dura in carica due anni e puo' essere confermato. In prima applicazione il Rettore e' nominato tra i professori ordinari membri dei Comitati Ordinatori dell'UKE.
11.2. Il Rettore, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge, esercita tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti dell'UKE.
11.3. Il Rettore:
11.3.1. rappresenta l'UKE nelle cerimonie e manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
11.3.2. cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
11.3.3. vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica;
11.3.4. emana il Regolamento didattico di ateneo;
11.3.5. emana i Regolamenti didattici delle Facolta' e dei Corsi di studio;
11.3.6. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio dell'universita' e del Comitato esecutivo;
11.3.7. convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio dell'universita';
11.3.8. presiede il Consiglio di Facolta' nel caso sia attivata una sola Facolta';
11.3.9. propone al Consiglio dell'universita', per la nomina, i Presidi delle Facolta';
11.3.10. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dell'universita' in materia didattica e scientifica;
11.3.11. formula proposte e riferisce al Consiglio dell'universita' sull'attivita' didattica e scientifica dell'UKE;
11.3.12. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
11.3.13. promuove l'attivita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti;
11.4. Nei casi di necessita' e di urgenza, il Rettore puo' adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.
11.5. Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'UKE rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad uno di essi la qualifica di Pro-Rettore.
11.6. Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega dal Pro-Rettore o da altro professore ordinario dell'UKE nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
11.7. Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Articolo 12 - Il Senato accademico
12.1. Il Senato accademico, fatte salve le competenze degli altri organi previste nello Statuto, ha poteri deliberanti sulle materie di esclusivo interesse didattico e scientifico e di proposta per tutto quanto concerne le strutture e gli strumenti atti a porre in essere la missione didattica e scientifica dell'UKE.
12.2. Il Senato accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede, e dai Presidi delle Facolta' di cui si compone l'UKE, se le Facolta' sono in numero superiore a una. In caso di assenza o impedimento del Rettore o di vacatio della carica, il Senato accademico, nei casi in cui non si sia provveduto a nominare un Pro-Rettore, e' presieduto dal Preside con maggiore anzianita' nella carica e, in caso di parita', dal piu' anziano per eta'.
12.3. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale, il Direttore accademico e il Direttore amministrativo.
12.4. In particolare compete al Senato accademico:
12.4.1. proporre al Consiglio dell'universita' le eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento didattico;
12.4.2. deliberare il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di Facolta - per quanto di rispettiva competenza - e sentito il Consiglio dell'universita';
12.4.3. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio dell'Universita' ed al Comitato esecutivo sui programmi di ricerca e di sviluppo dell'UKE;
12.4.4. dettare indirizzi e criteri sulle prove di valutazione degli studenti e sugli esami;
12.4.5. stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca.

Articolo 13 - Il Direttore generale
13.1. Il Direttore generale, fatte salve le prerogative del Rettore e l'autonomia riconosciuta all'Area della didattica e della ricerca dal presente Statuto e da disposizioni di legge, sovrintende all'amministrazione generale ed e' responsabile del funzionamento complessivo dell'UKE.
13.2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il Direttore generale:
13.2.1. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' agli indirizzi del Consiglio dell'universita' ed alle direttive impartite dal Comitato esecutivo e dal Presidente e pone in essere gli atti di gestione del personale;
13.2.2. esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di Gestione, una generale attivita' di indirizzo e direzione;
13.2.3. formula proposte al Consiglio dell'universita' anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
13.2.4. e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;
13.2.5. sovraintende alla attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
13.2.6. partecipa a pieno titolo alle sedute del Consiglio dell'universita' e del Comitato esecutivo;
13.2.7. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Comitato esecutivo.
13.3. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal Presidente dell'UKE a persona in possesso del titolo di studio non inferiore alla laurea e provvista di adeguato curriculum professionale dal quale risulti l'avvenuto svolgimento di incarichi dirigenziali pubblici. L'atto di nomina indica la durata dell'incarico.

Articolo 14 - L'Ombudsman
14.1. L'Ombudsman e' nominato dal Presidente della Fondazione Kore. Il suo incarico dura due anni e non puo' essere revocato se non a seguito dell'eventuale sostituzione, nella carica di Presidente della Fondazione Kore, della persona che lo ha nominato.
14.2. L'Ombudsman opera secondo criteri di indipendenza, di obiettivita' e di discrezione per assistere, mediare e proporre soluzioni agli organi competenti dell'UKE nei casi di disfunzioni o di conflittualita' che gli vengano sottoposti. Egli puo' essere consultato da qualsiasi membro della comunita' dell'UKE.
14.3. L'Ombudsman ha poteri di ispezione e di libero accesso all'universita', ha titolo a porre domande e ad ottenere informazioni volte a risolvere problemi.
14.4. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman:
14.4.1. ascolta e dibatte lamentele, suggerimenti, stati di insoddisfazione e simili;
14.4.2. fornisce risposte alle richieste o indica le persone che possono darle;
14.4.3. instaura canali di comunicazione e facilita la risoluzione dei conflitti;
14.4.4. media nelle eventuali dispute proponendo soluzioni accettabili da tutte le parti;
14.4.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non e' nei suoi poteri o possibilita'.
14.5. L'Ombudsman collabora con gli organi di governo e di gestione dell'UKE e non ha funzioni di rappresentanza esterna ne' puo' interferire con i ruoli e le funzioni degli altri organi dell'UKE. Sono in ogni caso escluse dalle competenze dell'Ombudsman le seguenti materie:
14.5.1. situazioni conflittuali e liti che abbiano gia' raggiunto i livelli di formalizzazione;
14.5.2. procedimenti disciplinari in corso;
14.5.3. proteste o lamentele formalizzate;
14.5.4. inchieste e audizioni avviate da altri organi o strutture;
14.5.5. trattative sindacali e arbitrati.
14.6. L'Ombudsman non rappresenta l'UKE e non puo' esprimere valutazioni all'esterno dell'Universita'. Con riguardo a procedimenti di contestazione, di reclamo, di rivalsa o simili, sia di natura giudiziale che extragiudiziale, l'eventuale notifica all'Ufficio dell'Ombudsman non ha in alcun caso valore di notifica per alcuno degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE.
14.7. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto egli non puo' essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto nei procedimenti formali o legali.

CAPO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'

7. Articolo 15 - Le Strutture dell'UKE
15.1. La Libera Universita' Kore di Enna sviluppa la sua missione attraverso la sinergia di tutte le sue componenti e il funzionamento unitario - del quale sono corresponsabili tutti gli organi di Ateneo - delle Strutture dell'Area autonoma della Didattica e della Ricerca, delle Strutture di Orientamento e Supporto agli studi, e delle Strutture Tecnico-amministrative.
15.2. Il Consiglio dell'universita', fatte salve le competenze del Senato accademico, determina con proprie deliberazioni e con appositi regolamenti, l'attivazione, la consistenza e le modalita' di funzionamento e di valutazione di ulteriori Strutture universitarie, oltre quelle previste dal presente Statuto agli articoli seguenti.

Articolo 16 - Le Strutture Didattiche e di Ricerca
16.1. Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca:
16.1.1. Le Facolta';
16.1.2. Le Scuole di specializzazione;
16.1.3. I Dipartimenti;
16.1.4. Gli Istituti;
16.1.5. I Centri e gli organismi di ricerca;
16.1.6. Le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio dell'universita' su proposta del Senato accademico.
16.2. Le Facolta', i Corsi di laurea e i Corsi di laurea magistrale istituiti dall'UKE sono individuati nel Regolamento Didattico d'Ateneo.
16.3. Le proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo sono adottate ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente Statuto.
16.4. Le Strutture didattiche e di ricerca sono poste sotto la direzione ed il coordinamento del Rettore. Per la loro istituzione, attivazione, integrazione e modificazione il potere di proposta appartiene al Senato accademico.

Articolo 17 - Le Strutture Tecnico-amministrative 17.1. Sono strutture tecnico-amministrative dell'UKE:
17.1.1. La direzione amministrativa;
17.1.2. Gli uffici amministrativi;
17.1.3. L'Ufficio per la gestione della Contabilita' e del Bilancio;
17.1.4. L'Ufficio tecnico;
17.1.5. L'Ufficio perle Residenze e gli impianti sportivi;
17.1.6. Il Servizio di Provveditorato ed Economato.
17.2. Le Strutture tecnico-amministrative sono attivate, secondo le necessita' di funzionamento, con provvedimento del Direttore generale. Esse sono poste sotto la direzione e il coordinamento del Direttore amministrativo.

Articolo 18 - Le Strutture di Orientamento e Supporto agli studi
18.1. Sono strutture di servizio:
18.1.1. Il Centro Orientamento e Tutorato;
18.1.2. Il Servizio per le Pari Opportunita';
18.1.3. Il Servizio di Sostegno agli studenti con disabilita' e minorazioni;
18.1.4. Il Servizio Stage e Job Placement;
18.1.5. Il Sistema Bibliotecario;
18.1.6. I Laboratori scientifici e informatici;
18.1.7. Il Centro Linguistico Interfacolta';
18.1.8. Il Centro di Scambi Culturali Euro-Arabo;
18.1.9. Il Centro Editoriale e di Produzione Multimediale;
18.1.10. Le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio dell'universita' al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.
18.2. Le Strutture di orientamento e di supporto agli studi sono attivate, secondo le necessita' di funzionamento, con provvedimento del Direttore generale. Esse sono poste sotto la direzione e il coordinamento del Direttore accademico.

Articolo 19 - L'Ufficio per la progettazione speciale e comunitaria e per l'innovazione
19.1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Direttore generale e con funzioni di staff rispetto a tutte le strutture accademiche e tecnico-amministrative dell'universita', l'Ufficio per la progettazione speciale e comunitaria e per l'innovazione.
19.2. Il Responsabile dell'Ufficio e' nominato dal Direttore generale.

Articolo 20 - Il Direttore accademico
20.1. Il Direttore accademico e' nominato dal Comitato esecutivo, su proposta del Presidente dell'Universita' e sulla base di idoneo curriculum culturale. L'atto di nomina indica la durata dell'incarico.
20.2. Il Direttore accademico svolge un ruolo di interfaccia tra il Direttore generale dell'UKE e il Rettorato, assicurando la supervisione e il coordinamento delle strutture e dei servizi per l'insegnamento e per il successo formativo che le norme del presente Statuto - e gli organi di governo dell'UKE con successive proprie decisioni - attivano e collocano prima, durante e al termine dello sviluppo del percorso universitario degli studenti.

Articolo 21 - Il Direttore amministrativo 8. 21.1. Il Direttore amministrativo e' nominato dal Comitato esecutivo, su proposta del Presidente dell'Universita' e sulla base di idoneo curriculum professionale. L'atto di nomina indica la durata dell'incarico. 9. 21.2. Il Direttore amministrativo cura il coordinamento e la supervisione dei servizi a lui demandati e svolge, inoltre, compatibilmente con le disposizioni di legge e i regolamenti ministeriali, le funzioni che gli sono attribuite nello Statuto.

Articolo 22 - Le Facolta'
22.1. Alle Facolta' competono - secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo - le decisioni in merito all'organizzazione delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), nonche' per il conseguimento del master universitario di primo e secondo livello e degli altri corsi di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti.
22.2. Alle Facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
22.3. All'interno delle Facolta' possono essere costituite strutture aggregate, quali raggruppamenti di corsi di studio che condividono gli obiettivi qualificanti in quanto facenti parte della stessa classe di laurea, ai sensi del D.M. n. 270/2004. Le strutture aggregate dei corsi di studio afferenti alle stesse classi di Laurea sono rette da un unico Consiglio di classe che opera per il coordinamento delle attivita' didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio di classe sono disciplinati dai Regolamenti Generale e Didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche.

Articolo 23 - Gli organi delle Facolta'
23.1. Sono organi delle Facolta':
23.1.1. il Consiglio di Facolta';
23.1.2. il Preside;
23.1.3. i Consigli di Classe;
23.1.4. i Consigli e i Presidenti dei Corsi di studio.

Articolo 24 - I Consigli di Facolta': Composizione e Funzionamento
24.1. Il Consiglio di Facolta' si compone del Preside che lo presiede, dei professori di ruolo, dai professori chiamati a far parte della Facolta' per almeno due anni e dai professori responsabili dei singoli corsi e di una rappresentanza dei ricercatori, in numero di tre.
24.2. I Consigli di Facolta' possono inoltre cooptare fino a tre membri esterni purche' siano incaricati di un corso ufficiale di insegnamento presso le stesse Facolta'.
24.3. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Consiglio di Facolta', con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea, due rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea magistrale, un rappresentante degli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito Regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta.
24.4. Alle sedute del Consiglio possono inoltre partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti posti all'Ordine del giorno ne richiedessero la presenza, i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti appartenenti ad altre Facolta' o Scuole dell'UKE.
24.5. Le funzioni di segretario del Consiglio di Facolta' sono esercitate dal meno anziano di carica tra i professori ordinari o straordinari della Facolta'.
24.6. Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal Regolamento di Facolta', deliberato dallo stesso Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 25 - I Consigli di Facolta': Attribuzioni
25.1. Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.
25.2. In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:
25.2.1. deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sull'ordinamento degli studi;
25.2.2. formulare proposte al Comitato esecutivo concernenti:
25.2.2.1. le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi dell'UKE;
25.2.2.2. i settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti, nonche' l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;
25.2.2.3. gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
25.2.2.4. le nomine per le cariche negli organi direttivi delle Scuole, dei Dipartimenti, degli Istituti e dei Centri di Ricerca, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
25.2.3. formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
25.2.4. esprimere pareri al Consiglio dell'universita' sulle proposte di modifiche statutarie per le materie relative all'Ordinamento didattico;
10. 25.2.5. esprimere pareri al Consiglio dell'universita' sulle proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca.

Articolo 26 - I Presidi di Facolta'
26.1. Il Preside di Facolta' e' un professore di prima fascia afferente alla stessa facolta'. Il suo incarico ha la durata di un biennio e puo' essere confermato. Nei casi di assenza o impedimento e' sostituito da un Vice Preside, da lui stesso nominato trai professori di ruolo della Facolta'.
26.2. Il Preside:
26.2.1. rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta';
26.2.2. convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
26.2.3. assicura il regolare svolgimento delle attivita' didattiche della Facolta';
26.2.4. e' membro di diritto del Senato accademico;
26.2.5. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di Regolamento.

Articolo 27 - I Consigli di Corso di studio
27.1. Nelle Facolta' che comprendono piu' corsi di studio possono essere istituiti i Consigli di Corso di studio.
27.2. Il Consiglio di Corso di studio dura in carica tre anni e tutti suoi membri, ad eccezione della componente studentesca, possono essere confermati. Si puo' fare parte di una sola struttura didattica e quindi, in caso si venga nominati o eletti in piu' strutture, sara' necessario optare per una di esse.
27.3. Ciascun Consiglio di Corso di studio e' presieduto da un professore di prima fascia eletto nel proprio seno e nominato dal Preside della Facolta' di afferenza.
27.4. Ciascun Consiglio e' composto dai professori ordinari titolari a tempo indeterminato nell'UKE e afferenti al corso cui il consiglio si riferisce. Fanno inoltre parte del consiglio due professori associati e due ricercatori, purche' siano titolari nell'UKE con incarico a tempo indeterminato, designati dalle rispettive componenti. Su proposta del Senato accademico, il rettore puo' chiamare a far parte di ciascun Consiglio di corso fino a due professori con incarico di durata almeno biennale. Dei consigli di corso fanno parte infine due studenti, eletti da tutti gli studenti iscritti al corso cui si riferisce il consiglio.
27.5. Il presidente del Consiglio di Corso di studio dura in carica tre anni e puo' essere confermato; le competenze dello stesso sono definite nel Regolamento didattico di Ateneo.
27.6. I Consigli di Corso di studio sono regolati:
27.6.1. per quanto concerne le modalita' di funzionamento, nel Regolamento generale di Ateneo;
27.6.2. per quanto riguarda le competenze, nel Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 28 - I Corsi di Specializzazione
28.1. Per le attivita' di formazione rivolte ai laureati e finalizzate al conseguimento del diploma di specializzazione, di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004, possono essere istituiti Corsi di specializzazione.
28.2. I Corsi di specializzazione sono disciplinati:
28.2.1. per l'organizzazione, nel Regolamento generale di Ateneo;
28.2.2. per l'ordinamento didattico, nel Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 29 - I Corsi post-laurea
29.1. Per soddisfare le esigenze di formazione successive al conseguimento della laurea di primo livello e/o della laurea magistrale possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri Enti e organismi, Corsi di dottorato di ricerca, Corsi di perfezionamento e altri corsi di qualificazione post-laurea.
29.2. I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio dell'universita' su proposta delle Facolta' e sentito il Senato accademico.
11. 29.3. Le modalita' per il funzionamento dei corsi medesimi sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel decreto rettorale di istituzione che prevede altresi' l'ordinamento dei corsi nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 30 - I Dipartimenti e gli Istituti
30.1. I Dipartimenti e gli Istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno all'attivita' didattica.
30.2. Gli Istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a piu' Facolta'.
30.3. I professori e i ricercatori di ruolo, nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento e ad un solo Istituto.
30.4. Sono organi del Dipartimento e dell'Istituto:
30.4.1. il Direttore, che deve essere individuato tra i professori di prima fascia o, in caso di indisponibilita' dei primi, di seconda fascia;
30.4.2. il Consiglio di Dipartimento e di Istituto, costituito ciascuno, oltre che dal Direttore, da quattro professori o ricercatori.
30.5. I membri dei Consigli sono nominati dal Comitato esecutivo del Consiglio dell'Universita' e durano in carica tre anni. Il Direttore e' eletto dal Consiglio nel proprio seno tra i docenti e i ricercatori ed e' nominato dal Comitato esecutivo.
30.6. L'istituzione dei Dipartimenti e degli Istituti, la definizione delle competenze e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel Regolamento generale dell'Ateneo.

Articolo 31 - I Centri di Ricerca
31.1. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.
31.2. L'UKE puo' istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati. La loro istituzione e' disposta dal Consiglio dell'universita', anche su proposta del Consiglio di Facolta' o del Senato accademico; l'organizzazione dei Centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio dell'universita'.
31.3. Il Consiglio dell'universita', sentito il parere del Senato accademico, puo' istituire appositi organi per il coordinamento dell'attivita' dei Centri di ricerca.

CAPO III - ORGANI CONSULTIVI, DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA

Articolo 32 - Gli organi consultivi, di valutazione e di verifica: Individuazione
32.1. Sono organi consultivi e di verifica dell'UKE:
32.1.1. il Consiglio degli Studenti;
32.1.2. il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
32.1.3. il Collegio dei Revisori dei conti.
32.2. Il Consiglio dell'universita' puo' istituire altri comitati, composti anche da esponenti del mondo economico e culturale, in funzione consultiva degli organi di governo dell'UKE sui temi di interesse per la sua attivita' e i suoi programmi di sviluppo.

Articolo 33 - Il Consiglio degli Studenti
12. 33.1. Il Consiglio degli Studenti e' organo consultivo dell'UKE e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti.
13. 33.2. In particolare il Consiglio degli Studenti:
14. 33.2.1. formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
15. 33.2.2. esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
16. 33.2.3. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio dell'universita'.
17. 33.3. Il Consiglio degli Studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e per il quale e' prevista la partecipazione degli studenti. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.

Articolo 34 - Il Nucleo di valutazione
34.1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' organo di valutazione dell'attivita' dell'Ateneo.
34.2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica. Il Nucleo esprime parere obbligatorio sull'attivazione di nuovi corsi di studio.
34.3. Il Nucleo e' composto, ai sensi dell'articolo 2 delle legge 19 ottobre 1999, n. 370, da almeno cinque esperti, dei quali almeno due esterni all'Universita', provvisti di adeguato curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi.
34.4. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono nominati dal Comitato esecutivo, sentito il Rettore, e rimangono in carica due anni.
34.5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale.
34.6. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 35 - Il Collegio dei Revisori dei conti
18. 35.1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
19. 35.2. I membri effettivi, tra i quali il Presidente, sono designati dalla Fondazione Kore. Uno dei membri e' scelto tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
20. 35.3. I due membri supplenti sono nominati:
21. 35.3.1. uno dalla Fondazione Kore;
22. 35.3.2. uno dall'Assessore alla Pubblica istruzione della Regione Siciliana.
23. 35.4. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

CAPO IV - PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Articolo 36 - Le Attivita' didattiche
36.1. L'UKE soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con professori e ricercatori di ruolo e con professori a contratto.
36.2. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.
36.3. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto nel D.M. 21 maggio 1998 n. 242.
36.4. Da tali contratti deve risultare:
36.4.1. la espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;
36.4.2. l'autonomia didattica del docente;
36.4.3. la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
36.4.4. la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami;
36.4.5. la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
36.4.6. la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi.

Articolo 37 - Gli organici dei Professori e dei Ricercatori
37.1. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio dell'universita' su proposta delle Facolta' interessate, sentito il parere del Rettore e secondo le procedure per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. I contratti a tempo determinato sono deliberati dal Comitato esecutivo e conferiti dal Presidente, sentito il Rettore.
37.2. Ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'UKE e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle universita' statali.

Articolo 38 - I contratti a tempo determinato
38.1. Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'UKE puo' stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione.
38.2. I contratti di diritto privato di cui al comma precedente sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'UKE.

Articolo 39 - Il Personale amministrativo e tecnico
39.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Comitato esecutivo che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
39.2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito Regolamento e dai contratti di lavoro.

CAPO V - STUDENTI

Articolo 40 - Le modalita' di ammissione all'UKE
40.1. Il Comitato esecutivo, sentito il parere delle Facolta' interessate e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso, nonche' le procedure di ammissione
40.2. Le situazioni personali di handicap non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi.

Articolo 41 - Le azioni a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo
41.1. L'UKE promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato svolte anche con la collaborazione di studenti, secondo quanto previsto da apposito Regolamento.
41.2. L'UKE, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio in favore di tutti gli studenti aventi titolo ad accedere ai Corsi, intervenendo anche con misure volte ad affrontare e ridimensionare per quanto possibile le difficolta' dipendenti da disabilita' e gli svantaggi dovuti a condizioni socio-economiche disagiate. S'impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'UKE e dalla stessa controllate.
41.3. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni anche per fornire prestazioni di tipo residenziali.
41.4. L'UKE puo' gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.

Articolo 42 - Il Comitato universitario per lo sport
42.1. L'UKE collabora alla promozione delle attivita' sportive tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali, federazioni e associazioni preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Al finanziamento delle relative attivita' si provvede con eventuali fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca, con contributi degli studenti o con altri fondi eventualmente messi a disposizione dall'UKE.
42.2. Presso l'UKE e' costituito il Comitato per lo sport universitario con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento delle attivita' sportive degli studenti universitari a livello amatoriale ed agonistico. L'organizzazione e il finanziamento del Comitato per lo sport universitario sono definiti nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 43 - L'accesso degli studenti a forme di collaborazione con l'UKE
43.1. L'UKE puo' avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
43.2. Le modalita' e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'universita' avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.

CAPO VI - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - Comitati Ordinatori
44.1. Fino alla nomina del Rettore ed alla costituzione del Senato accademico, le attribuzioni degli stessi competono ad un Comitato Ordinatore nominato dalla Fondazione Kore e composto da almeno cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo, di cui uno indicato come Presidente, di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari richiamati nel Regolamento e negli ordinamenti di Ateneo. Di essi almeno due membri devono essere individuati tra professori di prima fascia.
44.2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del Comitato Ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento accademico dell'Ateneo.
44.3. Con le stesse modalita' previste al primo comma del presente articolo, si puo' procedere se necessario alla costituzione di un Comitato Ordinatore per ciascuna delle Facolta' da attivarsi, il cui funzionamento si conforma a quanto indicato al secondo comma.
44.4. I professori di ruolo che, in coerenza con le disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte delle Facolta' saranno aggregati ai rispettivi Comitati Ordinatori.
44.5. I Comitati Ordinatori delle Facolta' cessano le proprie funzioni allorche' siano assegnati, alla Facolta' cui si riferiscono, docenti di numero e di fascia non inferiore a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni, e comunque non oltre tre anni dalla data di nomina.
44.6. Fino alla costituzione del Consiglio dell'universita' e del Comitato esecutivo ed alla nomina del Presidente, le relative attribuzioni sono esercitate da un Comitato Tecnico-organizzativo nominato dalla Fondazione Kore e composto da almeno cinque membri, incluso il Presidente.

Articolo 45 - Eventuale cessazione e devoluzione del patrimonio
45.1. Quando l'UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' interamente devoluto alla Fondazione Kore.
LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE KORE DI ENNA
REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

Art. 1- Titoli e corsi di studio
1. La Libera Universita' rilascia i seguenti titoli di studio attivati in osservanza dei decreti ministeriali e nell'ambito delle classi di appartenenza in essi individuate:
- laurea;
- laurea specialistica o magistrale;
- diplomi di specializzazione;
- dottorati di ricerca;
- master universitari.
2. I titoli di studio rilasciati dall'Universita' al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe sono sotto tutti gli aspetti giuridici equivalenti. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
3. L'Universita' rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
4. L'Universita' puo' attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dal presente regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio.

Art. 2 - Facolta' e corsi di laurea ad esse afferenti
1. L'Universita' comprende le seguenti Facolta', ciascuna con i corsi di laurea (L) e i corsi di laurea specialistica o magistrale (LM):

- Facolta' di Giurisprudenza:
Classe 31 Corso di laurea in Scienze Giuridiche (L);
Classe 15 Corso di laurea in Studi internazionali e relazioni euromediterranee (L); Classe 35 Corso di laurea in Mediazione culturale e cooperazione euromediterranea (L),
Classe 22/S Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LM);

- Facolta' di Ingegneria:
Classe 8 Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (L);
Classe 9 Corso di laurea in Ingegneria telematica (L);
Classe 30/S Corso di laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM);
Classe 38/S Corso di laurea magistrale in Ingegneria della protezione civile (LM);

- Facolta' di Scienze della Formazione:
Classe 34 Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L);
Classe 11 Corso di laurea in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa (L);
Classe 14 Corso di laurea in Scienze della comunicazione multimediale (L);
Classe 33 Corso di laurea in Scienze delle attivita' motorie e sportive (L);
Classe 23 Corso di laurea in Scienze e tecnologie dello spettacolo e della moda (L);
Classe 58/S Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM);
Classe 13/S Corso di laurea magistrale in Giornalismo (LM);

- Facolta' di Economia:
Classe 17 Corso di laurea in Economia aziendale (L);
Classe 39 Corso di laurea in Sistemi turistici integrati (L);
Classe 84/S Corso di laurea magistrale in Economia aziendale (LM);
Classe 55/S Corso di laurea magistrale in Economia e progettazione dei sistemi turistici (LM).

- Facolta' di Beni Culturali:
Classe 4 Corso di laurea in Scienze dell'architettura (L);
Classe 13 Corso di laurea in Storia e archeologia del Mediterraneo (L);
Classe 2/S Corso di laurea magistrale in Archeologia (LM); .
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. l sono allegati al presente regolamento.

Art. 3 - Rilascio di titoli congiunti
2. Sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004, l'Universita' puo' rilasciare i titoli anche congiuntamente con altre Universita' italiane e Universita' o Istituzioni di istruzione superiore estere.
3. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni, concordati dalle Universita' convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
4. Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto, per salvaguardare l'omogeneita' del sistema di valutazione. A tal fine la convenzione deve prevedere un sistema di conversione dei voti.
5. La convenzione puo' prevedere il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle Universita' convenzionate.

Art. 4 - Regolamenti e ordinamenti didattici
1. Il regolamento didattico di facolta' definisce le regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella facolta' e disciplina le materie attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, che fa parte integrante del regolamento didattico dell'Universita', indica la facolta' ove si svolge il corso, il nome del corso di studio, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro delle attivita' formative, i crediti formativi universitari assegnati alle attivita' formative, le conoscenze richieste per l'accesso al corso e le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.
3. L'Universita' assicura la revisione, con cadenza triennale, dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei crediti tra i vari insegnamenti o le altre attivita' formative, al sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 5 - Consigli dei corsi di studio
1. I Corsi di studi istituiti presso le Facolta' sono retti da appositi Consigli e sono disciplinati dai relativi regolamenti, articolati in base al regolamento-quadro valido per tutta la Facolta' e che definisce le modalita' di composizione e di elezione delle rappresentanze nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
2. Corsi di studi della stessa Facolta' che condividono gli obiettivi qualificanti possono costituire una struttura retta da un unico Consiglio.

Art. 6 - Corsi di laurea
1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche abilita' professionali. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
2. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di laurea e' dunque di tre anni.

Art. 7 - Corsi di laurea specialistica (o magistrale)
1. Il corso di laurea specialistica (o magistrale) ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica (o magistrale) occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti curriculari indicativi di una adeguata preparazione personale possono essere richiesti dai regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica (o magistrale), ovvero essere previsti, con decreti ministeriali, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per gli stessi corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva in ogni caso la verifica dell'adeguata preparazione iniziale riferita ai singoli corsi ed indicata nei relativi ordinamenti.
3. Per conseguire la laurea specialistica (o magistrale) lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti con il conseguimento del titolo di laurea. La durata normale del corso di laurea specialistica e' dunque di due anni dopo la laurea.

Art. 8 - Corsi di specializzazione
1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito in base ad apposite norme di legge o di direttive dell'unione europea con le procedure di cui all'art. 11 del D.M. 270/2004.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonche' gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali.
3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, che viene precisato dai relativi decreti ministeriali.

Art. 9 - Corsi di Dottorato
1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione dei corsi di dottorato puo' avvenire anche in consorzio con altre Universita' italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. L'approvazione della articolazione didattica dei corsi e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo, redatto in conformita' alla normativa vigente.
3. Il numero di laureati da ammettere a ciascun Corso di dottorato; il numero di ammessi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi; l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla meta' degli ammessi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con Decreti rettorali.
4. L'Ateneo puo' istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di dottorato internazionale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Master universitari
1. L'Universita' attiva corsi di studio per il conseguimento del master universitario, di primo e di secondo livello. Per accedere ai master di primo livello e' necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello e' necessario aver conseguito la laurea specialistica.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. La durata minima dei corsi di master universitario e' dunque di un anno.
3. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Universita' anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 11 - Altre attivita' didattiche
1. Le strutture didattiche, anche in collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, assicurano corsi di perfezionamento, nonche' i servizi didattici integrativi previsti dall'art. 6 della L. 341/90.
2. Possono altresi' istituire Corsi IFTS, disciplinati da un apposito regolamento.
3. Il piano finanziario per ciascuna di queste attivita' e' deliberato dagli organi collegiali delle strutture interessate, prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attivita' integrativa.
4. Le attivita' didattiche previste dal presente articolo non rientrano tra i compiti didattici dei professori ordinari di cui all'art. 9 del D.P.R. 382/80.

Art. 12 - Corsi interfacolta' e interateneo
1. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facolta' dell'Ateneo (Corsi di studi interfacolta) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari).
2. I regolamenti dei Corsi di studi interfacolta' e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facolta' o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilita' amministrativa del Corso.
3. 11 coordinamento dell'attivita' didattica e' svolto dal Consiglio di Corso di studi; le decisioni amministrative sono assunte - su proposta del Consiglio del Corso di studi dal Consiglio della Facolta' nella quale il Corso e' afferente.
4. Le decisioni che riguardano personale docente di ruolo, sono assunte su proposta del Consiglio del Corso di studi - con delibera della Facolta' cui afferisce il maggior numero di docenti del settore scientifico-disciplinare interessato, e presso la quale il docente verra' incardinato.

Art. 13 - Iscrizione ai Corsi
1. Le modalita', i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studi e' indicata nel manifesto degli studi, pubblicato di norma entro il 31 maggio.
2. Qualora l'immatricolazione sia limitata ad un numero prefissato di studenti, il Senato Accademico approva le modalita' e i tempi per la selezione, che deve in ogni caso concludersi in tempo utile prima dell'inizio delle attivita' didattiche del Corso di studi.
3. Le segreterie degli studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformita' alle leggi vigenti.

Art. 14 - Requisiti per l'iscrizione
1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio che si svolgono nelle Facolta', ferme restando le attivita' di orientamento, precisano le conoscenze richieste per l'accesso, in grado di dimostrare un'adeguata preparazione iniziale e ne determinano, ove necessario, le modalita' di verifica.
2. Propedeuticamente alla verifica degli eventuali requisiti d'accesso le Facolta' programmano attivita' formative propedeutiche, che possono essere svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
3. Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
4. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

Art. 15 - Riconoscimento di Crediti formativi
1. I Consigli di Corso di studi possono riconoscere agli studenti, secondo criteri predeterminati, crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilita' professionali, nonche' di altre competenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso.
2. I regolamenti dei Corsi di studi afferenti alle Facolta' possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attivita' didattiche.
3. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Universita'., anche estera, compete al Consiglio del Corso di studi cui lo studente si iscrive, che - in mancanza di specifiche convenzioni - valuta tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonche' di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Facolta'. Il Consiglio di corso valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto.
4. Il riconoscimento da parte dell'Universita' di crediti acquisiti presso altre Universita' italiane o Universita' o Istituzioni di istruzione superiore estere puo' essere determinato in forma automatica da apposite convenzioni approvate dal Consiglio dell'Universita'; tali convenzioni potranno altresi' prevedere la sostituzione diretta di attivita' formative con quella di altre Universita' italiane o estere.

Art. 16 - Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
1. Nel rispetto delle leggi vigenti, la Libera Universita' aderisce ai programmi di mobilita' studentesca riconosciuti dalle Universita' della Comunita' europea (programmi Socrates/ Erasmus ed altri) a qualsiasi livello di corso di studio.
2. L'Universita' favorisce la mobilita' studentesca secondo un principio di reciprocita', mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale, fornendo altresi' un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, ai soli fini dell'accesso ai corsi di studio dell'Ateneo, equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati dalla Libera Universita'; qualora non sia dichiarata l'equipollenza, l'interessato puo' essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti nei regolamenti didattici.

Art. 17 - Ammissione a Corsi singoli
1. Su delibera dei competenti Consigli di Corso di studi, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attivita' formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale.
2. In tali casi e' dovuto un contributo corrispondente al 20 per cento di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attivita' attestata.

Art. 18 - Posizione di studente ripetente e fuori corso

1. Lo studente si considera ripetente quando entro l'anno di corso non abbia ottenuto il numero di crediti eventualmente fissati dal relativo Regolamento (in misura comunque non superiore ai due terzi di quelli previsti per la durata normale del Corso) per il passaggio al successivo anno di corso.
2. Lo studente ripetente non e' tenuto di norma a frequentare le attivita' formative previste dal Regolamento del Corso di studi per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualita' di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo curriculum formativo. L'eventuale rinnovo dell'obbligo di frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di studi dietro motivata richiesta. Lo studente ripetente e' tenuto al versamento di un contributo di iscrizione proporzionato alle attivita' di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza.
3. Lo studente puo' essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non piu' di una volta. Per lo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonche' le modalita' di reiscrizione all'anno congruente con i crediti gia' acquisiti.
4. Lo studente ha facolta' in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi, chiedendo il riconoscimento dei crediti acquisiti.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato, anche da ripetente, le attivita' formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
6. Lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro il termine massimo di un anno. In caso contrario, il Consiglio di Corso di studi provvede a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente puo' essere re-iscritto.

Art. 19 - Calendario didattico
1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta' nel rispetto dei seguenti criteri generali.
2. Le attivita' didattiche relative a ciascun anno accademico cominciano il 1° ottobre e si concludono il 30 settembre dell'anno solare successivo.
3. Le sessioni di esame devono prevedere almeno due appelli, le cui date di apertura devono essere fissate in modo da evitare sovrapposizioni.
4. Gli appelli per gli studenti senza obblighi di frequenza perche' ripetenti o fuori corso dovranno essere in numero complessivo superiore a quelli generali.
5. Ulteriori appelli straordinari per gli studenti ripetenti e fuori corso vanno decisi tenendo conto di esigenze di coordinamento e di utilizzazione degli spazi.
6. Durante gli esami le normali attivita' didattiche sono sospese, al fine di evitare sovrapposizioni, per gli studenti in corso, tra periodi di lezioni e di esami.
7. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuita'; eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal presidente del Corso di studi.

Art. 20 - Insegnamenti
1. Qualora ricorrano in un corso condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del corso stesso o alla indisponibilita' di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio di facolta', su richiesta del Consiglio di Corso di studi, puo' deliberarne lo sdoppiamento, fissando le modalita' di suddivisione degli studenti.
2. Il Consiglio di Corso di studi verifica che programmi didattici e prove d'esame dei Corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparita', e che gli studenti siano equamente distribuiti tra i corsi sdoppiati.
3. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studi disciplinano la possibilita' per gli studenti di chiedere il trasferimento ad un Corso sdoppiato diverso da quello al quale sono assegnati in base ai criteri prefissati dal Consiglio del Corso di studi.
4. Il Consiglio di Facolta' puo' deliberare che gli insegnamenti dei Corsi di laurea siano mutuati da un insegnamento di analogo contenuto di altro Corso di studi della Facolta' o di altra Facolta', previo assenso della stessa, sentito il docente.
5. I Corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati alla collaborazione di piu' docenti. Ogni Corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli affidati ad un solo o a piu' docenti. Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto superamento dei singoli moduli. E' possibile l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
6. Gli ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificandone le modalita' di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.

Art. 21 - Modalita' di accertamento del profitto
1. Le prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o in altre modalita' (prove pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) proposte dal docente e approvate dal Consiglio di Corso di studi competente.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi. La valutazione del profitto in occasione degli esami puo' tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali `valutazioni in itinere (prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente).
3. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
4. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside di Facolta' e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali e' sempre il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo e' un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia.
5. I cultori della materia devono essere in possesso da almeno due anni di Laurea specialistica o di Laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia, e sono nominati dal Consiglio di Corso di studi su richiesta del titolare del Corso e in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facolta'.
6. Le Commissioni possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno 2 membri ciascuna, sotto la responsabilita' e il coordinamento del Presidente. Nel caso di Corsi integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli.
7. Il verbale di esame e' firmato dal presidente e da almeno uno dei membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame.
8. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: "ritirato".

Art. 22 - Prove finali
1. Il titolo di studio e' conferito a seguito del superamento di una prova finale. I regolamenti dei Corsi di studi nell'ambito dei criteri generali fissati dal Regolamento di Facolta' disciplinano le modalita' della prova e della sua valutazione, che deve tenere conto comunque dell'intera carriera dello studente.
2. Le Commissioni giudicatrici della prova finale, costituite da almeno sette componenti sono nominate dal Preside di Facolta'. Possono farne parte anche docenti di Facolta' diverse, nonche' Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
3. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimita', concedere, a chi abbia ottenuto il massimo dei voti, la lode. 11 voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi; quello minimo per l'assegnazione della lode e' stabilito dai regolamenti dei singoli corsi.

Art. 23 - Docenti
1. L'Universita' prevede per ogni docente e ricercatore, nell'ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente, il numero minimo obbligatorio di ore annue di attivita' didattica e tutoriale da svolgere presso le proprie sedi. L'impegno didattico per i professori a tempo pieno corrisponde ad almeno due corsi annuali.
2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nei cicli didattici dell'anno accademico nei quali e' prevista l'attivita' formativa ad essi affidata, secondo un calendario reso pubblico mediante affissione all'albo. Essi devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel Corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.
3. Il docente che intenda assentarsi per piu' di una settimana, deve chiedere preventiva autorizzazione al Presidente del Corso di studi, precisando il motivo dell'assenza e le modalita' della sua sostituzione nello svolgimento dell'attivita' didattica. Negli altri casi in cui non sia in grado di svolgere le attivita' formative a lui affidate per cause di forza maggiore, motivi di salute e impegni scientifici o istituzionali, il professore ufficiale del Corso, ove possibile, cura di essere sostituito da un altro docente, previa autorizzazione del Presidente del Corso di studi.
4. Il Consiglio di Facolta' assicura che al professore e al ricercatore, nell'ambito del proprio impegno orario, siano attribuiti, in base alla programmazione didattica dei Corsi di studi, compiti didattici per lo svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni per un numero di ore appropriato alla natura delle attivita' formative a lui affidate, assicurando una perequazione fra i docenti di discipline diverse o differentemente collocate nel piano degli studi.
5. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze didattiche, i Consigli di Facolta' possono attribuire allo stesso docente, con il suo consenso, supplenze o affidamenti, secondo modalita' definite, con retribuzioni proporzionate all'impegno richiesto (corso, modulo, etc.) a carico delle risorse delle Facolta', qualora l'impegno didattico relativo comporti il superamento dei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme.
6. Il docente di un Corso cura la compilazione del 'registro delle attivita' didattiche', ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attivita' di laboratorio e di quant'altro costituisca attivita' didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o ricercatore che lo ha affiancato o sostituito. Al termine del Corso il registro viene vistato dal presidente del Consiglio di Corso di studi e viene quindi consegnato al Preside che ne cura la conservazione nell'archivio della Facolta'.
7. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica.
8. I docenti che intendono svolgere attivita' didattica al di fuori dei compiti assegnati dalla Facolta' devono richiedere preventiva autorizzazione secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento.

Art. 24 - Studenti part-time
1. L'Universita' bandisce concorsi per attivita' di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture universitarie.
2. L'Amministrazione centrale e le Facolta' potranno attingere alla relativa graduatoria, che dovra' essere approvata per i concorsi banditi annualmente entro la prima decade di ottobre.

Art. 25 - Orientamento e tutorato
1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, si provvede con un apposito regolamento ad organizzare le attivita' di orientamento e tutorato.
2. Ai fini dell'orientamento alla scelta universitaria l'Universita' offre attivita' didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore
3. Riguardo all'orientamento durante il Corso di studi l'Universita' diffonde mediante l'attivita' del servizio orientamento e tutorato e attraverso l'attivita' dei docenti e dei ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
4. In materia di orientamento post-universitario, l'Universita' puo' attivare corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, corsi di preparazione agli esami di Stato e concorsi, corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

Art. 26 - Verifica della didattica
1. Il Preside di facolta' predispone una relazione annuale sull'attivita' e sui servizi didattici, utilizzando anche questionari, approvati dal nucleo di valutazione, somministrati agli studenti e attivita' di autovalutazione dei corsi di studio, e la presenta al Consiglio di facolta'.
2. La relazione annuale e' redatta tenendo conto della valutazione degli studenti sull'attivita' dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualita' dei servizi e dell'occupazione dei laureati.
3. Tali relazioni verranno presentate al nucleo di valutazione interna che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente verranno inviate al Senato Accademico.
4. Ai fini della verifica della coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi dei corsi di studio attivati si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 del D.M. 270/2004.

Art. 27 - Pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
1. L'Universita' assicura forme e strumenti di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Universita' promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonche' utilizzando la rete informativa dell'Universita' e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
2. E' individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attivita' organizzata dall'Universita'.

Art. 28 - Norme transitorie
1. L'Universita' assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico.
2. E' assicurata agli studenti la possibilita' di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente regolamento didattico che vengono considerati direttamente sostitutivi dei corsi di laurea preesistenti cui sono iscritti.

----> Vedere Tabelle da pag. 85 a pag. 163 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone