Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Entrata in vigore della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, fatta a Strasburgo, il 19 agosto 1985

Si e' provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, fatta a Strasburgo il 19 agosto 1985, in data 8 novembre 1985.
Ai sensi dell'art 13, comma 1, l'Atto sunnominato, il cui testo si riporta qui di seguito in lingua francese ed inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana e' entrato in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 1986.
 
Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio Strasburgo, 19 agosto 1985 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione, Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di attuare una piu' stretta unione tra i suoi Membri; Preoccupati dalla violenza e dai disordini degli spettatori durante le, manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, e dalle conseguenze che ne derivano; Consapevoli che tale problema minaccia i principi sanciti dalla Risoluzione (76) 41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota come la "Carta europea dello sport per tutti"; Sottolineando l'importante contributo che lo sport e, in particolare, le partite di calcio tra le squadre nazionali e locali degli Stati europei, in virtu' della loro frequenza, recano alla comprensione internazionale; Considerato che sia le autorita' pubbliche sia le organizzazioni sportive indipendenti hanno responsabilita' distinte ma complementari nella lotta contro la violenza e i disordini degli spettatori, tenuto conto che le organizzazioni sportive hanno anche responsabilita' in materia di sicurezza e che, in special modo, devono garantire il normale svolgimento delle manifestazioni organizzate; considerato peraltro che le stesse devono a tal fine accomunare gli sforzi a tutti i livelli; Considerato che la violenza e' un fenomeno sociale di attualita' e di vasta portata, le cui origini sono sostanzialmente estranee allo sport, e che lo sport e' spesso teatro di manifestazioni di violenza; Risoluti a cooperare e a intraprendere azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, hanno convenuto iquanto,segue: Articolo 1 - Scopo della Convenzione 1. Al fine di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le partite di calcio, le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, a prendere i provvedimenti necessari per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. 2. Le Parti applicano le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport e manifestazioni sportive, tenuto conto delle loro esigenze specifiche, durante i quali si temano violenze o disordini degli spettatori. Articolo 2 - Coordinamento sul piano interno Le Parti coordinano le politiche e le azioni intraprese dai propri ministeri e dagli altri enti pubblici contro la violenza e i disordini degli spettatori, mediante l'istituzione, qualora si riveli necessario, di organi di coordinamento. Articolo 3 - Provvedimenti 1. Le Parti si impegnano a garantire l'elaborazione e l'attuazione di provvedimenti atti a prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori, in particolare a: a. accertarsi che servizi d'ordine adeguati siano mobilitati per far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia negli stadi sia nelle loro immediate vicinanze e lungo le vie di' accesso utilizzate dagli spettatori; b. facilitare una stretta cooperazione e uno scambio di informazioni appropriate tra le forze di polizia delle varie localita' interessate o che potrebbero esserlo; c. applicare o, se del caso, adottare una legislazione che commini pene appropriate o, all'occorrenza, provvedimenti amministrativi appropriati alle persone riconosciute colpevoli di reati legati alla violenza o disordini degli spettatori. 2. Le Parti si impegnano a promuovere l'organizzazione responsabile e il comportamento corretto dei club di tifosi e la nomina al loro interno di agenti incaricati di facilitare il controllo e l'informazione degli spettatori durante le partite e di accompagnare i gruppi di tifosi che si recano alle partite in trasferta; 3. Le Parti promuovono il coordinamento, per quanto giuridicamente possibile, dell'organizzazione delle trasferte con la collaborazione dei club, della tifoseria organizzata e delle agenzie di viaggio, allo scopo di impedire ai potenziali istigatori di disordini di partire per assistere alle partite. 4. Qualora si temano esplosioni di violenza o disordini da parte degli spettatori, le Parti provvedono, se necessario introducendo una legislazione appropriata che preveda sanzioni per inosservanza o altri provvedimenti adeguati, affinche' le organizzazioni sportive e i club nonche', all'occorrenza, i proprietari degli stadi e le autorita' pubbliche, sulla base delle competenze definite dalla legislazione interna, prendano provvedimenti concreti nelle immediate vicinanze degli stadi e all'interno di essi, per prevenire e controllare tale violenza o tali disordini, e segnatamente: a. fare in modo che la progettazione e la struttura degli stadi garantiscano la sicurezza degli spettatori, non favoriscano la violenza tra di essi, permettano un efficace controllo della folla, siano dotati di cancelli e recinzioni adeguati e permettano l'intervento dei servizi di soccorso e delle forze dell'ordine; b. separare efficacemente i gruppi di tifosi rivali riservando ai tifosi ospiti, qualora siano ammessi, tribune diverse; c. garantire tale separazione mediante un rigoroso controllo della vendita dei biglietti e prendere particolari precauzioni nel periodo immediatamente precedente la partita; d. non ammettere negli stadi e alle partite, nella misura in cui si riveli giuridicamente possibile, gli istigatori di disordini potenziali o noti e le persone sotto l'effetto dell'alcool o delle droghe, oppure vietarne loro l'entrata; e. dotare gli stadi di un efficace sistema di comunicazione con il pubblico e provvedere affinche' se ne faccia pienamente uso, nonche' di programmi delle partite e altre pubblicazioni, per indurre gli spettatori a comportarsi correttamente; f. vietare che gli spettatori introducano bevande alcoliche negli stadi; limitare e, preferibilmente, vietare la vendita e la distribuzione di bevande alcoliche negli stadi e accertarsi che tutte le bevande disponibili siano contenute in confezioni non pericolose; g. garantire controlli al fine di impedire agli spettatori di introdurre negli stadi oggetti che potrebbero essere utilizzati per atti di violenza, o petardi o oggetti simili; h. garantire che gli agenti di collegamento collaborino con le autorita' competenti prima delle partite, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinche' siano applicati i regolamenti pertinenti grazie ad un'azione concertata. 5. Le Parti prendono i provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto del potenziale contributo dei mass media, per prevenire la violenza nello sport o durante le manifestazioni sportive, segnatamente promuovendo l'ideale sportivo mediante campagne educative e d'altro genere, sostenendo la sportivita' in special modo presso i giovani, allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori e tra gli sportivi e incoraggiando inoltre una maggiore partecipazione attiva nello sport. Articolo 4 - Cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano strettamente nelle materie contemplate dalla presente Convenzione e promuovono un'analoga cooperazione, qualora si riveli appropriata, tra le autorita' sportive nazionali competenti. 2. Prima delle partite o dei tornei internazionali tra club e squadre rappresentative, le Parti interessate invitano le rispettive autorita' competenti, segnatamente le organizzazioni sportive, a individuare le partite durante le quali siano da temere atti di violenza o disordini degli spettatori. Qualora venga segnalata una partita di questo tipo, le autorita' competenti del Paese ospitante prendono i provvedimenti per una concertazione tra le autorita' interessate. Tale concertazione deve tenersi appena possibile; essa dovrebbe aver luogo al piu' tardi due settimane prima della data prevista per la partita e deve includere le disposizioni, i provvedimenti e le precauzioni da prendere prima, durante e dopo le partite, . compresi, se del: caso, provvedimenti complementari a quelli previsti:dalla presente Convenzione:. Articolo 5 - Identificazione e trattamento dei trasgressori 1. Le Parti, nel rispetto delle procedure giuridiche e del principio dell'indipendenza del potere giudiziario, provvedono ad accertarsi che gli spettatori che commettono atti di violenza o altri atti riprensibili siano identificati e perseguiti conformemente alla legge. 2. All'occorrenza, segnatamente nel caso di spettatori ospiti, e conformemente agli accordi internazionali applicabili, le Parti prevedono di: a. demandare ai Paesi di residenza i procedimenti intentati contro le persone arrestate a causa di atti di violenza o altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive; b. chiedere l'estradizione delle persone sospettate di atti di violenza o di altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive; c. trasferire nel Paese appropriato, per scontarvi la pena, le persone riconosciute colpevoli di atti di violenza o di altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive. Articolo 6 - Disposizioni complementari 1. Le Parti si impegnano a.cooperare strettamente con le loro organizzazioni sportive nazionali e con i club competenti nonche', eventualmente, con i proprietari degli stadi, per quanto riguarda le disposizioni concernenti la pianificazione e l'esecuzione delle modifiche della struttura materiale degli stadi, o di altri cambiamenti opportuni, compreso l'accesso agli stadi, allo scopo di migliorare la sicurezza e prevenire la violenza. 2. Le Parti si impegnano a promuovere, all'occorrenza e nei casi appropriati, un sistema di criteri per la selezione degli stadi che tengono conto della sicurezza degli spettatori e della prevenzione della violenza tra di essi, soprattutto per quanto riguarda gli stadi in cui le partite possono attirare un pubblico numeroso o turbolento. 3. Le Parti si impegnano a promuovere presso le rispettive organizzazioni sportive nazionali la revisione permanente dei loro regolamenti allo scopo di controllare i fattori che possano provocare esplosioni di violenza da parte di sportivi o di spettatori. Articolo 7 - Comunicazione delle informazioni Ogni Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le informazioni pertinenti relative alla legislazione e alle altre misure, concernenti il calcio o altri sport, che la stessa ha preso al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione. Articolo 8 - Comitato permanente 1. Ai fini della presente Convenzione e' istituito un Comitato permanente. 2. Ogni parte puo' farsi rappresentare nel Comitato permanente da uno o piu' delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto. 3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o Parte nella Convenzione culturale europea, che non e' Parte nella Convenzione, puo' farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore. 4. Il Comitato permanente puo', all'unanimita', invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non e' Parte nella Convenzione e qualsiasi organizzazione sportiva interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o varie sue riunioni. 5. Il Comitato permanente e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima volta si riunira' entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente si riunira' una volta l'anno. Si riunisce, inoltre, qualora la maggioranza delle Parti lo richieda. 6. La. maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente. 7. Salvo le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente emana il orourir regolamento interno e l'adotta per consenso. Articolo 9 1. Il Comitato permanente e' incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare puo': a. rivedere permanentemente le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potessero essere necessarie; b. promuovere consultazioni con le organizzazioni sportive competenti; c. presentare alle Parti raccomandazioni sui provvedimenti da prendere per l'attuazione della presente Convenzione; d. raccomandare i provvedimenti appropriati per garantire al pubblico l'informazione sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzione; e. presentare al Comitato dei Ministri raccomandazioni circa l'opportunita' di invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione; f. fare qualsiasi proposta intesa a migliorare l'efficacia della presente Convenzione. 2. Per l'adempimento della sua missione, il Comitato permanente puo', di propria iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di periti. Articolo 10. Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui propri lavori e sul funzionamento della Convenzione. Articolo 11 - Emendamenti 1. Una Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione mediante il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o il Comitato permanente. 2. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica qualsiasi proposta di emendamento agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14. 3. Qualsiasi emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri e' comunicato al Comitato permanente almeno due mesi prima della riunione durante la quale l'emendamento deve essere esaminato. Il Comitato permanente sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto dopo aver consultato, se del caso, le organizzazioni sportive competenti. 4. I1 Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto nonche' qualsiasi parere sottoposto dal Comitato permanente e puo' adottare l'emendamento. 5. Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Consiglio dei Ministri e' trasmesso per accettazione alle Parti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 6. Qualsiasi emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno comunicato la loro accettazione al Segretario Generale. Clausole finali' Articolo 12 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, che acconsentano ad essere vincolati da: a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o b. la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Articolo 13 1. La Convenzione entra in vigore il primo giprno, del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno dato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. 2. La Convenzione entra in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario che esprimesse successivamente il suo consenso ad essere vincolato da essa, il primo giorno successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Articolo 14 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' consultate le Parti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, con decisione presa a maggioranza, come previsto nell'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare alle sedute del Comitato dei Ministri. 2. Per qualsiasi Stato aderente, la Convenzione: entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Articolo 15 i. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione. 2. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entra in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' dei due precedenti paragrafi puo' essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 16 1. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di' sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 17 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma conformemente all'articolo 12; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, conformemente agli articoli 12 o 14; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13 e 14; d. ogni informazione comunicata in virtu' delle disposizioni dell'articolo 7; e. ogni rapporto elaborato in virtu' delle disposizioni dell'articolo 10; f. ogni proposta di emendamento e ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 11, e la data in cui tale emendamento entra in vigore; g, ogni dichiarazione fatta in virtu' delle disposizioni dell'articolo 15; h. ogni notifica fatta in virtu' delle :disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia ha effetto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 19 agosto 1985, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' una ,copia certificata conforme a ciascuno degli Stati ,membri del. Consiglio d'Europa, a ogni Stato parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
 
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