Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 22 aprile 2005
Realizzazione interventi urgenti ed indifferibili - Vincolo risorse finanziarie. (Ordinanza n. 418).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna e' stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attivita' avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;
Atteso che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 18/24 del 21 aprile 2002, avente ad oggetto «Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna - O.P.C.M. 28 giugno 1995, n. 2409, art. 2 - legge regionale n. 7/2004 - variazione di bilancio per interventi urgenti di manutenzione straordinaria ed efficentamento delle reti ed impianti idrici di pertinenza dell'ESAF» ha previsto la realizzazione di interventi di efficientamento di infrastrutture di competenza ESAF finalizzate al risparmio ed all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, prevedendo all'uopo l'utilizzo di risorse del bilancio regionale (U.P.B. ) da attivarsi con provvedimento commissariale di vincolo e successiva modifica di bilancio ai sensi di quanto disposto con legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10;
Atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 sopra citata il Commissario governativo per l'emergenza idrica puo' disporre l'utilizzo di risorse gia' destinate dalla regione autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di interventi emergenziali;
Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla predetta deliberazione della giunta regionale, di dover vincolare le risorse finanziarie regionali individuate dalla deliberazione medesima;
Atteso che l'Assessorato della programmazione bilancio credito ed assetto del territorio provvedera' alle opportune variazioni di bilancio, conformemente al disposto di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 7/2004;
Ordina:
Art. 1.
Vincolo risorse finanziarie
1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, su proposta della regione autonoma della Sardegna ed essendo stata acquisita l'intesa con la regione stessa, gli stanziamenti previsti dalle seguenti U.P.B. dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici: U.P.B. |Capitolo |Importo - S08.071 |08297 |558.514,01 S08.073 |08313 |1.936.713,38 S08.073 |08317 |774.684,75 S08.073 |08321 |4.296.715,81 S08.073 |08323 |658.482,00 S08.073 |08324 |387.342,67
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|Totale . . . |8.612.452,62 per l'importo complessivo di Euro 8.612.452,62, sono vincolati ai fini dell'attribuizione all'apposita U.P.B. dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di efficientamento degli impianti di pertinenza E.S.A.F.
2. L'Assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvedera' alle opportune variazioni di bilancio, conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 22 aprile 2005
Il Commissario governativo: Soru
 
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