Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 maggio 2005
Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocita'.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005, concernente il recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocita' per talune categorie di veicoli;
Visto, in particolare, l'art. 1, lettera e), punto 3 del citato decreto ministeriale 19 novembre 2004, che demanda al Dipartimento dei trasporti il compito di stabilire, con apposito provvedimento, le procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocita', nonche' le relative procedure operative;
Decreta:
Art. 1.
Adempimenti preventivi del titolare
della omologazione del limitatore
1. I titolari della omologazione dei limitatori di velocita', che intendono designare una officina per l'installazione sui veicoli dei limitatori di velocita' da essi omologati, fanno sottoscrivere al titolare dell'officina un disciplinare nel quale sono precisati gli impegni ai quali il rapporto e' subordinato ed in particolare:
a) istallare i limitatori di velocita' e apporvi i sigilli nell'osservanza delle norme del disciplinare;
b) impiegare esclusivamente personale all'uopo addestrato dal titolare dell'omologazione;
c) disporre di armadi di sicurezza per riporvi sigilli, timbri e modulari;
d) comunicare al titolare dell'omologazione ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che vanno depositati presso il competente ufficio motorizzazione civile (UMC);
e) consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari dell'UMC.
2. La sottoscrizione del disciplinare obbliga l'officina designata al rispetto dello stesso disciplinare.
3. I titolari della omologazione curano l'addestramento del personale delle officine designate conferendogli un attestato di abilitazione ed attribuiscono all'officina un codice di identificazione.
 
Art. 2.
Requisiti delle officine
1. Le officine designate al montaggio dei limitatori di velocita' devono svolgere attivita' di autoriparazione, in conformita' alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto.
 
Art. 3.
Procedure per il riconoscimento delle officine
1. Espletati gli adempimenti preliminari, i titolari delle omologazioni dei limitatori presentano all'UMC, competente in relazione alla sede dell'officina, domanda in bollo per il riconoscimento della o delle officine designate. La domanda deve contenere gli estremi di omologazione del dispositivo di limitazione di velocita'.
2. Per ogni officina debbono essere depositati i seguenti dati:
denominazione, certificati di iscrizione alla camera di commercio per attivita' di officina di autoriparazione o relativa autocertificazione, indirizzo numero del codice identificativo attribuito all'officina, firma del titolare dell'officina e del responsabile tecnico ed, infine, copia degli attestati di abilitazione di cui al precedente art. 1, comma 3.
3. Alla domanda di riconoscimento debbono essere, inoltre, allegati:
copia del disciplinare sottoscritto dal titolare dell'omologazione e dal titolare dell'officina;
fac-simile dei moduli che saranno utilizzati per le certificazioni;
riproduzione dell'impronta dei sigilli utilizzati.
4. L'UMC, verificata la regolarita' della domanda ed il possesso dei requisiti richiesti, rilascia al titolare dell'omologazione un attestato di riconoscimento per ogni officina designata.
5. Il riconoscimento accordato e' revocabile in ogni momento dall'UMC, nel caso in cui l'officina non installi i limitatori nel rispetto delle norme che si e' impegnata ad osservare ovvero nel caso di perdita dei requisiti richiesti da parte dell'officina o, ancora, nel caso in cui il titolare dell'omologazione ritira la designazione.
 
Art. 4.
Modalita' operative per l'installazione
1. L'officina riconosciuta, all'atto della installazione, qualora ne rileva la necessita', puo', a norma del punto 4, del cap. V, dell'allegato I, del Regolamento CEE n. 3821/85, e succ. mod ed int., rimuovere i sigilli di collegamento dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafo) di cui alle lettere b), c) ed e) dello stesso punto 4 a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare correttamente e che sia sigillato da un'officina all'uopo autorizzata dal Ministero delle attivita' produttive, prima che l'autoveicolo interessato sia rimesso in circolazione.
2. Effettuata l'installazione del limitatore di velocita' ed, ove ricorra, apposti i sigilli al limitatore, l'officina riconosciuta, applica sul veicolo la targhetta prevista al punto 7.2.3. dell'allegato I al decreto ministeriale 30 marzo 1994 di recepimento della direttiva n. 92/24/CEE e, quindi, utilizzando il modulo di cui al precedente art. 3, comma 3, redige in duplice copia un certificato di installazione dal quale risultino: numero e data del certificato, numero di omologazione e di matricola del limitatore e numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore e' stato installato, nonche' la dichiarazione che il limitatore e' stato omologato per la installazione su quel tipo di veicolo.
Le due copie del certificato devono essere sottoscritte dal responsabile tecnico dell'officina, la cui firma e' depositata presso l'UMC.
Una copia e' consegnata al proprietario del veicolo per essere conservata a bordo del veicolo ed esibita per i controlli su strada ed in sede di revisione periodica e la seconda e' conservata dall'officina.
 
Art. 5.
Modalita' operative per la regolazione o per la riparazione
1. La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocita' installati in conformita' alla direttiva 92/6/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2002/85/CE, e' effettuata dalle officine di cui al precedente art. 3.
2. La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocita' installati su veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione parziale CE conforme alla direttiva 92/24/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/11/CE, puo' essere effettuata da officine designate dai costruttori dei veicoli.
3. Le procedure di riconoscimento delle officine di cui al precedente comma sono le stesse di quelle indicate all'art. 3 del presente decreto.
4. Per ogni riparazione o regolazione deve essere rilasciata apposita certificazione secondo le modalita' indicate all'art. 4, comma 2.
 
Art. 6.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le Officine gia' autorizzate, alla data del presente decreto, al montaggio dei limitatori di velocita' secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, potranno continuare ad installare, regolare e riparare i limitatori di velocita' per i quali hanno ottenuto il riconoscimento.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 2 maggio 2005
Il capo del dipartimento: Fumero
 
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