Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164: esaminata, nel corso della riunione del 14 aprile 2005, la domanda presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Soave D.O.C. e Recioto di Soave D.O.C.G., con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dei commi 1 e 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata garantita «Soave Superiore» - riconosciuta con decreto ministeriale 29 ottobre 2001 - per quanto attiene specificatamente l'estensione della zona ove e' consentito 1'imbottigliamento del vino di che trattasi e la variazione della data d'immissione al consumo del medesimo.
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Veneto.
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 
Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore».
L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore - riconosciuto con decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e' modificato secondo il testo appresso riportato:
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono aver luogo in provincia di Verona.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 %. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
L'uso della specificazione «Classico», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore», e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, indicata all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare di produzione, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure in cantine cooperative situate al di fuori della predetta zona, ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» e «Soave superiore Classico» devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre mesi e comunque non prima del 1° settembre successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» designato con la qualificazione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico o con mosti concentrati rettificati.
Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico se ne hanno i requisiti.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne comunicazione all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed alla Camera di commercio di Verona.
 
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