Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare dei vini, a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.
164
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» in data 14 maggio 2003, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Reggio Emilia il 5 ottobre 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere della Regione Emilia Romagna del 1° settembre 2003, prot. n. 24765, espresso sulla domanda sopra citata;
Ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva);
Colli di Scandiano e Canossa Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
Colli di Scandiano e Canossa Pinot (anche nella tipologia frizzante e spumante);
Colli di Scandiano e Canossa Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante);
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Grasparossa (anche nella tipologia frizzante);
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosso (anche nella tipologia frizzante);
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosato (anche nella tipologia frizzante);
Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
Colli di Scandiano e Canossa Marzemino (anche nelle tipologie frizzante e novello);
Colli di Scandiano e Canossa Malbo gentile (anche nelle tipologie frizzante e novello);
Colli di Scandiano e Canossa Bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
Colli di Scandiano e Canossa Bianco Classico (anche nella tipologia frizzante);
Colli di Scandiano e Canossa Rosso (anche nelle tipologie frizzante e novello).
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon (anche nella tipologia frizzante, passito e riserva):
Sauvignon in misura non inferiore al 90%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia (anche nella tipologia frizzante e spumante):
Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B., Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot (anche nella tipologia frizzante e spumante,):
Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante):
Chardonnay in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot Bianco, Pino Nero e Pinot Grigio.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa: (anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso: (anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco Rosato: (anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
Le uve devono essere vinificate in bianco.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):
Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino (anche nella tipologia frizzante e novello):
Marzemino in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile (anche nella tipologia frizzante e novello,):
Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco (anche nelle tipologie classico frizzante e spumante):
Spergola in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot Bianco e Pinot Grigio. E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia Aromatica fino ad un massimo del 5%.
Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco prodotto nella zona di origine piu' antica, delimitata all'art. 3, puo' recare la qualificazione «Classico».
«Colli di Scandiano e di Canossa» Rosso (anche nella tipologia novello e frizzante):
Marzemino, minimo 50%, Cabernet-Sauvignon e Malbo Gentile, congiuntamente o disgiuntamente, massimo 35%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera non aromatiche provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Reggio Emilia.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostoso, Viano, Scandiano, Castellarano e Calsalgrande e, in parte, i comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d'Enza e Cavriago.
In particolare la zona di produzione e' cosi' delimitata:
partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla Via Emilia in prossimita' del Villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimita' di Guida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio.
Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino alla strada comunale denominata via Guardanavona. Segue tale strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago e prosegue poi con la strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la localita' Roncina, prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con Via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio - Rivalta, indi in prossimita' di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in localita' Cristo con la strada Reggio Emilia - Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la localita' Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimita' della localita' S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in localita' Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in localita' Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in localita' Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata, conduce a Bergogno, dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimita' di localita' Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco con la menzione «classico» devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea e in parte i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia.
La descrizione della zona e' la seguente:
partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo 1a strada provinciale Albinea - Reggio Emilia e toccando nell'ordine le localita' Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria, si congiunge con 1a statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa localita', prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge in localita' Molini. Da questa localita', la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il Cimitero di Castellarano giunge alla localita' Barcaiuoli e di qui, seguendo 1a strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla localita' Scuole ove imbocca il tracciato stradale che passando per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimita' di quota 228, la localita' di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de Vezzosi, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima localita' incontra il confine comunale di Albinea - Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano - Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, per tutte le tipologie previste, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon 10,00% vol.; Sauvignon Passito 11,00% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot 10,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot Spumante 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay 10,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay Spumante 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia Spumante 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco 10,00% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco Spumante 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco classico 10,00% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon 11,00% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino 10,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile 10,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Rosso 10,50% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potra' stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.
Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita' di piantagione per i nuovi impianti non potra' essere inferiore 1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densita' di piantagione per i nuovi impianti non potra' essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura: e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» per tutte le tipologie previste non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon.... 15 t | Malvasia.... 16 t | Pinot.... 15 t | Chardonnay.... 15 t | Lambrusco Grasparossa.... 16 t | Lambrusco Montericco.... 16 t | Marzemino.... 16 t | Cabernet Sauvignon.... 15 t | Malbo Gentile.... 16 t | Bianco.... 16 t | Bianco classico.... 15 t | Rosso.... 15 t |
Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la DOC. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto sulla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» seguita dal riferimento al nome dei vitigni, puo' essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon «Riserva» e' riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 18 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.
La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon «Riserva» e' riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.
Art. 7.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, 1a spumantizzazione e 1'invecchiamento in legno e in bottiglia per le tipologie per cui e' previsto devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno dieci anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purche' dimostrino di aver vinificato con continuita' le uve provenienti dalla zona di produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» gia' «Bianco di Scandiano» DOC nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto d'uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta' previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino DOC «Colli di Scandiano e di Canossa».
La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» o con mosto concentrato vinificato, anche sui prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
I vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono presentare lieve sentore di legno.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «riserva»:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno;
sapore: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «passito»:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato, fine;
sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay:
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco anche classico:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco frizzante e bianco classico frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:
colore: rubino;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rubino;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato:
colore: rosso o rosato;
odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso, 15,0 g/l per la tipologia rosato. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato frizzante:
spuma; vivace, evanescente;
colore: rosso o rosato;
odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico di giusto corpo, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso, 15,0 g/l per la tipologia rosato. «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet - Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed etereo;
sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet - Sauvignon «riserva»:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico con lieve sentore di legno;
sapore: caratteristico, armonico, pieno, vellutato con lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.; «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
E' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso. fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Art. 9.
La tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «passito» e' riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni Sauvignon per almeno il 90%.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca).
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di gradi 11.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon - passito - deve avvenire dopo che le stesse abbiano subito un periodo di appassimento. E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo di gradi 16 per cento.
Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon - passito - puo' essere immesso al consumo a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.
Nella fase di invecchiamento e' ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% dei vino dell'annata dichiarata.
Art. 10.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non diventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticolture, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art. 11.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso, Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacita' inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a fungo ancorato. I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso, Marzemino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro materiale consentito.
I vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia, Bianco classico, Bianco, Rosso, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso e Rosato, Malbo Gentile, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a 3 litri.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone