Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 aprile 2005
Istituzione dell'Universita' degli studi di scienze gastronomiche, non statale legalmente riconosciuta, con sede a Bra (Cuneo), frazione Pollenzo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177;
Visto l'art. 9 del predetto decreto il quale prevede, al comma 1, l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, della Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo (Cuneo) (promotore: Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche, Pollenzo), con il corso di laurea in scienze gastronomiche (classe 20);
Visto il ricordato art. 9, il quale, al comma 2 stabilisce che l'istituzione delle Universita' di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, viene attuata con decreto del Ministro;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di regolamento didattico di ateneo, da ultimo nell'adunanza del 14 aprile 2005, e che lo stesso e' stato conseguentemente adeguato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, l'Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta con sede a Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, con la facolta' di scienze gastronomiche e il corso di laurea in scienze gastronomiche (classe 20).
 
Art. 2.
1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto, dell'Universita' di cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.
 
Art. 3.
1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse.
3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il Ministro: Moratti
 
UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE
STATUTO
Art. 1
Istituzione 1.1 E' istituita nel Comune di Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, l'Universita' non statale legalmente riconosciuta di Scienze Gastronomiche (di seguito denominata Universita). 1.2 L'Universita' ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonche' del presente Statuto. 1.3 L'Universita' non ha fini di lucro e appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 1.4 L'Universita' e' promossa dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche", che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura la dotazione finanziaria ed il mantenimento.
Art. 2
Sedi 2.1 L'Universita' ha sede legale nel Comune di Bra (Cuneo), frazione Pollenzo e sede secondaria in Colorno (Parma). 2.2 Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire nuove sedi secondarie e sedi distaccate e decentrate.
Art. 3
Finalita' 3.1 L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere. 3.2 L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica. 3.3 L'Universita', in particolare, ha lo scopo di operare nella formazione e diffusione della cultura alimentare e dell'educazione sensoriale e gastronomica, di costruire percorsi formativi d'eccellenza, finalizzati a tradurre l'elaborazione culturale in capacita' operative qualificate ed a diffondere una cultura gastronomica di livello. 3.4 L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, caratterizzandosi come luogo aperto a tutti coloro che vogliano contribuire, con un lavoro culturale coerente con i fini delineati nel presente Statuto, al progetto dell'Universita'. 3.5 Per il perseguimento delle proprie finalita', l'Universita' promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. 3.6 Per il perseguimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; puo' costituire e partecipare a societa' di capitali; puo' costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; puo' infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
Art. 4
Titoli di studio 4.1 L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale: a) laurea; b) laurea specialistica; c) dottorato di ricerca; d) master universitario di primo e secondo livello. 4.2 L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 4.3 L'Universita' puo' inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
Art. 5
Patrimonio e mezzi finanziari 5.1 L'Universita' utilizza, per l'esercizio delle attivita' istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'. 5.2 I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attivita' istituzionali sono costituiti da: a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti; b) altri proventi delle attivita' istituzionali; c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Art. 6
Organi dell'Universita' 6.1 Sono organi dell'Universita': a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) il Vice Presidente; d) il Comitato Esecutivo; e) il Rettore; f) il Senato Accademico; g) il Direttore Amministrativo; h) i Consigli di Facolta'; i) il Collegio dei Revisori dei Conti; j) il Nucleo di Valutazione. 6.2 Gli organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto.
Art. 7
Consiglio di Amministrazione - Composizione 7.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di diciassette membri, e precisamente: a) il Presidente dell'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche" o persona dallo stesso designata, il quale assumera' le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione; b) undici consiglieri nominati dalla stessa Associazione; c) il Rettore dell'Universita'; d) un professore di prima fascia di ruolo dell'Universita' designato dal Senato Accademico; e) un professore di seconda fascia di ruolo dell'Universita' designato dal Senato Accademico; f) un rappresentante dei ricercatori di ruolo designato dal Senato Accademico; g) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 7.2 Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalita' e criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso per il funzionamento dell'Universita'. 7.3 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. La cessazione dagli incarichi previsti al precedente art. 7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione. 7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. 7.5 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dalla carica. 7.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avra' diritto di voto.
Art. 8
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 8.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del Presidente e di coloro che possono disporre la prima convocazione del Consiglio di Amministrazione, vi provvede il Presidente dell'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche". 8.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno. 8.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessita' - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si puo' tenere con le modalita' predette ed indicare con precisione i luoghi presso i quali e' attivo il collegamento. 8.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica. 8.5 Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8.6 In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 8.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo. 8.8 Il Presidente puo' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.
Art. 9
Competenze del Consiglio di Amministrazione 9.1 Il Consiglio di Amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. 9.2 Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'. 9.3 In ogni caso il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 9.4 Compete al Consiglio di Amministrazione: I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' e deliberare i relativi programmi; II) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello Statuto e le eventuali modifiche; III) deliberare i regolamenti di Ateneo; IV) nominare il Rettore; V) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto; VI) nominare il Direttore Amministrativo, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione; VII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta' o del Senato Accademico, in ordine alle nomine dei Docenti e dei Ricercatori dando mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere; VIII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attivita' didattica a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; IX) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita'; X) deliberare l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate; XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti), alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale; XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di funzione del Rettore, del Preside di Facolta' e delle altre cariche istituzionali; XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i relativi corsi accademici su proposta del Senato Accademico; XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del Senato Accademico; XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati; XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero; XVII) deliberare, sentito il Senato Accademico, convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri; XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e legati; XIX) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facolta' e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche; XX) sentito il Senato Accademico, deliberare la partecipazione a consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali; XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonche' ai procedimenti arbitrali; XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'Universita' presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri; XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo Statuto; XXIV) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
Art. 10
Comitato Esecutivo 10.1 Il Comitato Esecutivo e' costituito da: a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; b) il Vice Presidente; c) il Rettore; d) quattro componenti designati dal Consiglio di Amministrazione. 10.2 Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo. 10.3 Il Comitato Esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 10.4 Il Comitato Esecutivo nomina un Segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avra' diritto di voto. 10.5 Per la validita' delle riunioni del Comitato Esecutivo e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. 10.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 10.7 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia di ricevuta; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno.
Art. 11
Presidente 11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito. 11.2 Il Presidente, in particolare: I) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; II) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva; IV) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione; V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
Art. 12
Vice Presidente 12.1 Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 13
Rettore 13.1 Il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico dell'Universita' nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto. 13.2 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo dell'Universita' ovvero fra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita'. Egli resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato. 13.3 Il Rettore: I) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio; II) convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attivita' del Consiglio di Amministrazione e delle singole Facolta'; III) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione annuale; IV) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; V) propone al Consiglio di Amministrazione direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico; VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; VIII) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; IX) esercita l'autorita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca, e sugli studenti; X) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. 13.4 Il Rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo dell'Universita', un Pro Rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; al Pro Rettore puo' essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.
Art. 14
Direttore Amministrativo 14.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' regolata dal Consiglio di Amministrazione. 14.2 La direzione della struttura amministrativa e' affidata al Direttore Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 14.3 Il Direttore Amministrativo: I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione; II) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi; III) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo; IV) sovraintende all'attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti; V) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico; VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
Senato Accademico 15.1 Il Senato Accademico e' composto: a) dal Rettore, che lo presiede; b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) dai Presidi delle Facolta'. 15.2 In caso di assenza od impedimento del Rettore, il Senato Accademico e' presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal Preside con maggiore anzianita' nella carica di Preside. 15.3 Alle sedute del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo dell'Universita'. 15.4 Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 15.5 Spettano al Senato Accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'Universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca. 15.6 In particolare e' di competenza del Senato Accademico: I) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello Statuto; II) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione; III) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca; V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo; VI) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuove Facolta' e di nuovi corsi di studio; VII) proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; VIII) fissare le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'Universita'; IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. 15.8 Il Rettore potra' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.
Art. 16
Facolta' 16.1 Le Facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere ed organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli di studio conferiti dall'Universita', nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e concorrono con i Dipartimenti ad organizzare dottorati di ricerca. 16.2 Sono organi della Facolta': a) il Preside; b) il Consiglio di Facolta'; c) i Consigli di Corso di Laurea. 16.3 Gli organi della Facolta' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto. 16.4 Il Consiglio di Facolta' si compone del Preside, che lo presiede, dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' stessa e di una rappresentanza di ricercatori e di studenti, in regolare corso di studi, eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti alla Facolta', in conformita' alle prescrizioni di regolamento. 16.5 Alle sedute del Consiglio di Facolta' possono inoltre partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne richiedano la presenza, i professori che abbiano insegnamenti appartenenti ad altre Facolta' o Scuole dell'Universita', o di altre Universita', coloro che siano titolari di insegnamenti ed altri esperti. 16.6 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Facolta' sono esercitate dal membro piu' giovane di carica tra i Professori di ruolo dell'Universita'. 16.7 Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 17 Competenze del Consiglio di Facolta' 17.1 Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal regolamento didattico d'Ateneo. 17.2 In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti competenze: I) deliberare, nei limiti fissati dai regolamenti e dallo Statuto, sui regolamenti didattici dei corsi di studio; II) predisporre e approvare le proposte di sviluppo delle Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; III) programmare e organizzare le attivita' didattiche nel rispetto delle liberta' di insegnamento, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; IV) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo; V) formulare proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati; VI) formulare proposte per il conferimento delle lauree "honoris causa ; VII) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; VIII) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
Art. 18
Preside di Facolta' 18.1 Il Preside di Facolta' e' nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 18.2 Il Preside: I) rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta'; II) convoca e presiede il Consiglio di Facolta'; III) assicura il regolare svolgimento dell'attivita' didattica della Facolta'; IV) e' membro di diritto del Senato Accademico; V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto. 18.3 Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento delle Facolta', puo' nominare tra i professori di ruolo un Vice Preside, con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Art. 19
Dipartimenti 19.1 I Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita' didattica. 19.2 I Professori e i Ricercatori dell'Universita', nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento. 19.3 Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio di Dipartimento. 19.4 L'Istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario.
Art. 20
Laboratori e Centri di Ricerca 20.1 L'Universita', con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, puo' istituire Laboratori e Centri di Ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'Universita' o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale. 20.2 L'istituzione di Laboratori e Centri di Ricerca puo' avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 20.3 L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei Centri di Ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 21
Biblioteca 21.1 La Biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Universita'. Puo' essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema. 21.2 La gestione della Biblioteca e' affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti professionali specifici. 21.3 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 22
Personale tecnico-amministrativo 22.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti. 22.2 La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del Direttore Amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.
Art. 23
Personale docente 23.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita'. Sono altresi' impartiti da docenti per affidamento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 23.2 Possono inoltre essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato, in conformita' alla vigente normativa, a docenti di altre Universita' ed a personalita' di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani e stranieri. 23.3 Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale. 23.4 L'attivita' di insegnamento presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
Art. 24
Ruoli organici dei Professori 24.1 Il ruolo dei Professori dell'Universita' si articola in due fasce: a) Professori di prima fascia; b) Professori di seconda fascia. 24.2 Il ruolo organico dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori puo' essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli di Facolta' interessati, sentito il Senato Accademico. 24.3 Ai Professori di ruolo e ai Ricercatori di ruolo dell'Universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori di ruolo ed i Ricercatori delle Universita' statali.
Art. 25
Stato giuridico del personale docente 25.1 Alla copertura dei posti in organico dei Professori di ruolo e dei Ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Universita' statali.
Art. 26
Consiglio degli Studenti 26.1 Il Consiglio degli Studenti e' organo consultivo dell'Universita' e svolge funzione di coordinamento dell'attivita' di rappresentanza degli Studenti. 26.2 In particolare, il Consiglio degli Studenti: I) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli Studenti e al diritto allo studio; II) esprime pareri sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli Studenti per le attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; III) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. 26.3 Il Consiglio degli Studenti e' composto da rappresentanti degli Studenti e dalle rappresentanze studentesche in ciascun organo collegiale presente nell'Universita', nel quale sia prevista la loro partecipazione. 26.4 Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno un Presidente, che resta in carica un anno.
Art. 27
Nucleo di Valutazione di Ateneo 27.1 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 27.2 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' composto da cinque membri di cui due docenti dell'Universita', e da tre esperti in materia di valutazione. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sentito il Consiglio di Facolta' per la componente docenti dell'Universita'. 27.3 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Rettore. 27.4 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel regolamento di Ateneo.
Art. 28
Collegio dei Revisori dei Conti 28.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilita' e redige una relazione al bilancio di esercizio. 28.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei Revisori Contabili. Il Presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche". Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra dirigenti del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca. 28.3 I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. 28.4 Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicita' trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Art. 29
Diritto allo studio 29.1 L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli Studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate. 29.2 A tale scopo l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con altre Istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli Studenti. 29.3 L'Universita' garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi per gli Studenti piu' capaci e meritevoli e privi di mezzi.
Art. 30
Devoluzione del patrimonio 30.1 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita' dell'Universita', il suo patrimonio sara' devoluto interamente all'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche", o ad altro Ente da quest'ultima indicato.
Art. 31
Rinvio 31.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
Art.32
Comitato Ordinatore 32.1 Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato Ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo, dei quali almeno tre di prima fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio della Facolta'. 32.2 Il Presidente e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono designati dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche" e nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 32.3 Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del Comitato Ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento delle Facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. 32.4 I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, sono chiamati a far parte della Facolta' vengono aggregati al Comitato Ordinatore. 32.5 Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' a ciascuna Facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina; in caso di mancata nomina di docenti nel triennio, si dara' corso alla nomina di un nuovo Comitato Ordinatore con le modalita' di cui al precedente art. 32.2. 32.6 In sede di prima attuazione del presente Statuto, l'Universita' e' costituita dalla Facolta' di Scienze Gastronomiche.
Art. 33
Comitato tecnico-organizzativo 33.1. In sede di applicazione e comunque finche' non sara' costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni sono svolte da un Comitato tecnico-organizzativo formato da tre componenti nominati dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche". 33.2 Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico-amministrativo si provvede mediante conferimento di incarichi professionali e assunzioni secondo la vigente disciplina normativa in materia.
Regolamento Didattico di Ateneo
dell'Universita' di Scienze Gastronomiche INDICE Articolo 1 - Definizioni TITOLO I - Corsi di studio e strutture didattiche Articolo 2 - Titoli e corsi di studio Articolo 3 - Strutture didattiche Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici Articolo 5 - La Facolta' e i Consigli di Facolta' Articolo 6 - Le Classi di Corsi di studio e i Collegi di Classe Articolo 7 - I Corsi di studio ed i Consigli di corsi di studio Articolo 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facolta' e dei Corsi di studio Articolo 9 - Crediti formativi universitari Articolo 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attivita' formative propedeutiche ed integrative Articolo 11 - Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio Articolo 12 - Orientamento e tutoraggio Articolo 13 - Commissioni didattiche paritetiche TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attivita' didattiche Articolo 14 - Corsi di laurea Articolo 15 - Corsi di laurea magistrale Articolo 16 - Corsi di Dottorato di ricerca Articolo 17 - Master universitari Articolo 18 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta', ammissione a prove singole Articolo 19 - Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero Articolo 20 - Calendario didattico Articolo 21 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti Articolo 22 - Esami e verifiche del profitto Articolo 23 - Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti; interruzione degli studi Articolo 24 - Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori Articolo 25 - Attivita' didattiche formative, integrative e di tutoraggio legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori Articolo 26 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica Articolo 27 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti Articolo 28 - Immatricolazioni ed iscrizioni Articolo 29 - Certificazioni Articolo 30 - Tutela dei diritti degli studenti TITOLO IV - Norme transitorie e finali Articolo 31 .- Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo Articolo 32 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo Articolo 33 - Comitato di Consultazione sugli Ordinamenti Didattici Articolo 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,- b) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master universitario, come individuati dall'art. 2; c) per titoli di studio, la Laurea (L), la Laurea magistrale (L.M.), il Dottorato di ricerca ed i Master universitari di primo e secondo livello, come individuati dall'art. 2; d) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attivita' formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo dei crediti per attivita' formativa e per ambito disciplinare; e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (Classi di Corsi di Studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia e determinati dai Decreti ministeriali; f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonche' dell'art. 11 del Regolamento Generale sull'Autonomia; g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curriculum dei Corsi di studio, come specificato nell'art. 11 del Regolamento Generale sull'autonomia; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, cosi' come definito dai Decreti ministeriali; j) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 9; k) per obiettivo formativo, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio e' finalizzato, come precisato dai Decreti Ministeriali; 1) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle Universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutoraggio, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento; m) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio, al fine del conseguimento del relativo titolo; n) per Regolamento per 1'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999. TITOLO 1 Corsi di studio e strutture didattiche Articolo 2 Titoli e corsi di studio 1. L'Universita' di Scienze Gastronomiche, di seguito denominata Universita', rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea magistrale , nonche' Dottorati di Ricerca e Master universitari. 2. La Laurea, la Laurea magistrale, il Dottorato di ricerca e il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e dei Decreti Ministeriali, nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate. 3. I titoli di studio rilasciati dall'Universita' al termine di Corsi di studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe hanno, sotto tutti gli aspetti giuridici, lo stesso valore legale. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari, coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza. 4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del D.M. 270104 e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici dei Corsi di studio, approvati dall'Ateneo in conformita' con la vigente normativa. In fase di avviamento, e' attivato il seguente Corso di Laurea: Classe di Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali (20): Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche. 5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attivita' didattiche definito da un apposito Regolamento, la revisione dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. In questo senso, compete al Senato Accademico assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi umanistici, scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale. 6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle altre attivita' fori-native, le modalita' di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonche' le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici. 7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita' previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 27 del presente Regolamento. 8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri, la durata normale dei Corsi di studio puo' essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente articolo, in relazione a precise normative dell'Unione Europea. 9. L'Universita' puo' attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici e/o integrativi, anche a distanza, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio. Articolo 3 Strutture didattiche 1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo sono le Facolta'. 2. I Regolamenti didattici possono prevedere, ove non contemplate dallo Statuto, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna Struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni. 3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere attivate Strutture didattiche interateneo. Articolo 4 Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici 1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, proposti dai rispettivi Consigli di Corso di studio e approvati, a maggioranza, dal Consiglio di Facolta' o dalle Facolta' interessate, sono emanati dal Rettore. I Regolamenti dei Corsi di studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici. 2. Nel caso di attivazione di Corsi di studio interfacolta' (ai sensi dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facolta' determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di studio cui essi appartengono, in base ad una convenzione reciproca tra le Facolta' interessate, che assicuri il pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse. 3. In caso di persistente dissenso tra diverse Facolta' al cui interno siano attivati Corsi di studio interfacolta', la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante. 4. Formano parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio; ogni ordinamento didattico determina in particolare: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le rispettive classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/04, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 5. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facolta' e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina: a) il piano di studi, con l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza f) ogni altra indicazione richiesta dall'art. 11, 2° comma, della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni. 6. 1 regolamenti didattici di corsi di studio attivati all'interno di una Facolta' o dei Corsi di studio interfacolta' confluiscono annualmente, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico di Facolta' o nei Manifesti delle Facolta' interessate (ai sensi dell'art. 11, comma 1). Articolo 5 Facolta' e Consigli di Facolta' 1. Il Consiglio di Facolta' assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutoraggio e di orientamento promosse dalla Facolta' medesima e da tutti i Corsi di studio attivati al suo interno. 2. Il regolamento di Facolta' disciplina le forane ed i tempi entro cui il Consiglio di Facolta' assume le deliberazioni, in particolare su: a) il calendario didattico (eventualmente entro termini massimi fissati dal presente Regolamento di Ateneo) e sull'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici, b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Senato Accademico e dal presente Regolamento), in relazione ai regolamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro; c) la compilazione del Manifesto didattico di Facolta', ai sensi dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 11, commi 1 e 2; d) l'istituzione delle Commissioni didattiche paritetiche, ai sensi dell'art. 13; e) l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 8; f) l'attivazione - proposta, ove siano istituite - dalle Giunte di Classe, di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o contratti e sulla loro disattivazione; g) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti, ove istituite, dalle Giunte di Classe; h) nel caso in cui non vi siano piu' Corsi di Studio afferenti alla medesima classe, i poteri di cui alle precedenti lettere f) e g) spettano al consiglio di Corso competente. Articolo 6 Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe 1. Qualora siano stati attivati piu' corsi di laurea afferenti ad una stessa classe e' istituita la Giunta di Classe, che opera per l'organizzazione armonica delle relative attivita' didattiche. 2. La Giunta di Classe e' costituita dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio ed e' presieduta dal Preside o da un suo delegato. 3. La Giunta di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facolta' cui afferisce e svolge i seguenti compiti principali: a) proposta d'istituzione di nuovi Corsi di studio interni alla Classe; b) coordinamento delle attivita' didattiche e formative dei diversi Corsi di studio; c) proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di studio; d) organizzazione delle attivita' di tutoraggio promosse dalla Classe; e) proposta di progetti di attivita' di orientamento per l'accesso all'Universita' e guida alle preiscrizioni, anche realizzabili in collaborazione con Scuole secondarie superiori italiane e straniere. Articolo 7 I Corsi di studio e i Consigli dei Corsi di studio 1. 1 Corsi di studio sono istituiti e attivati ai sensi della vigente normativa, del D.M. 270/04 e dei Decreti Ministeriali, su proposta delle Facolta' interessate, con delibera del Consiglio di Amministrazione. 2. I Corsi di studio possono essere attivati anche su proposta comune di diverse Facolta' dell'Ateneo (Corsi di studio interfacolta) o convenzioni con diversi Atenei (Corsi di studio interuniversitari). 1 Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacolta' e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono a una tra le Facolta' o a uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilita' amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni. 3. 1 Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio, costituito da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo, dai Ricercatori affidatari di insegnamenti all'interno del corso di studio e dai professori a contratto, che sono incaricati dalla Facolta' di svolgere attivita' didattica, come previsto dallo Statuto. 4. Il Consiglio di Corso di Studio e' presieduto da un Presidente, eletto dal Consiglio tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilita' del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. In via transitoria la funzione del Presidente viene svolta da un Professore che fa parte del Comitato Ordinatore della Facolta' a cui afferisce il Corso di studio. 5. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i seguenti compiti: a) elabora e sottopone al Consiglio di Facolta' il regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attivita' formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali per la Classe; b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica e organizzativa dei vari curriculum proposti dall'Ordinamento; c) determina e sottopone alla Giunta di Classe di appartenenza, ove istituita, i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facolta' di attivita' formative propedeutiche ed integrative, finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10,- d) assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali fissate dal regolamento e propone annualmente eventuali modifiche e precisazioni alla Giunta di Classe, ove istituita; verifica e sovraintende all'attivita' didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente; e) provvede al coordinamento di attivita' didattiche svolte in collaborazione da piu' di un docente; f) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture, per evitare sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attivita' formative; g) esamina e approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei regolamenti didattici; h) esamina e approva le richieste di trasferimento degli studenti e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla mobilita' studentesca; i) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo; j) verifica la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attivita' tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entita' del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalita' formative previste dall'Ordinamento; k) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, 1) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3; m) propone alla Giunta di Classe, ove istituita, le modalita' del riconoscimento dei crediti formativi universitari per attivita' formative non direttamente dipendenti dall'Universita', ai sensi dell'art. 9, comma 5; 6. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facolta', acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche paritetiche di cui all'art. 13, entro il termine imprescindibile di trenta giorni. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione e' rimessa al Senato Accademico (ai sensi del D.M. 270/04, art. 12, comma 3). 7. In base ad apposite convenzioni tra Universita', proposte dai Consigli dei Corsi di studio c/o dalla Giunta di Classe, ove istituita, ratificate dai Consigli di Facolta' e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati. Articolo 8 Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facolta' e dei Corsi di Studi0 1. L'Ateneo attiva o disattiva le Facolta' e i Corsi di Studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero. 2. L'istituzione di un nuovo Corso di Studio interno ad una Classe di Corsi di Studio gia' attivata nell'Ateneo, la modifica degli Ordinamenti Didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio gia' attivati sono sottoposte da parte dai Consigli di Facolta' o delle Facolta' interessate (nel caso di Corsi di studio interfacolta), al Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle Leggi vigenti, su proposta della Giunta di Classe (ove istituita) o del Consiglio di Corso di Studi interessato (fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2). Fermo il rispetto delle procedure dettate dal D.M. 270/04, il nuovo Corso di Studi puo' essere attivato a partire dall'inizio del successivo anno accademico. 3. L'istituzione di una nuova Facolta' dell'Ateneo e' regolata dalla legislazione vigente. 4. Nel caso di disattivazione di Corsi di Studio, l'Ateneo, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, 2° comma, del D.M. 270/04, assicura la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facolta' la determinazione delle relative modalita', comprensiva anche della possibilita', di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. Articolo 9 Crediti formativi universitari 1. L'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario e' il credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito. 2. Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti Didattici, oltre alle ore di studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, stages, competenza linguistica ed informatica, ecc.). 3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' cosi' individuata:su 25 ore relative ad ogni credito formativo, 10 ore saranno di lezione e all'interno di queste 10 ore 1'80% verra' dedicato alle lezioni e alle esercitazioni collegiali, mentre il restante 20% sara' dedicato agli esami e ad altri processi di apprendimento attivo e innovativo stabilito dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. Le restanti 15 ore saranno dedicate allo studio individuale. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio potranno prevedere un numero inferiore di ore di studio individuale per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta', ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 5. I Regolamenti di Facolta' possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di studio, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilita' professionali, nonche' di altre competenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facolta' e in forme regolamentate dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue. 6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facolta' (ai sensi dell'art. 18), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Universita', anche esterna (ai sensi dell'art. 19), compete al Consiglio del Corso di studio in cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento. Articolo 10 Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attivitaz formative propedeutiche e integrative 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 2. Gli Ordinamenti e i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, di cui al comma 3. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai regolamenti, prende il nome di debito formativo. 3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di studio possono prevedere, internamente a ciascun corso di Laurea, l'istituzione di attivita' formative propedeutiche. Tali attivita' propedeutiche possono essere svolte in determinati periodi dell'anno accademico, favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, sulla base di appositi incarichi o convenzioni approvati dal Senato Accademico. Attivita' propedeutiche e attivita' formative integrative previste dall'Ordinamento didattico, sempre allo scopo dell'assolvimento del debito formativo, possono essere svolte anche da Docenti e da Ricercatori, anche sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai regolamenti per l'incentivazione dei Docenti. Il Regolamento Didattico puo' inoltre prevedere l'attivazione di attivita' formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la cui partecipazione da parte degli studenti immatricolati sia soltanto consigliata e facoltativa. 4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo e' negativa, il Consiglio di Corso di Studio competente puo' proporre all'approvazione del Consiglio di Facolta' l'indicazione di specifici obblighi formativi, da soddisfare in ogni caso entro il primo anno di corso. 5. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, gli Ordinamenti Didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i singoli settori in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi' indicato potra' avvenire o con l'iscrizione a corsi singoli (ai sensi dell'art. 18, comma 4) attivati presso l'Ateneo o presso altre universita', italiane o straniere, riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio di Corso di Studio e con il superamento dei relativi esami, oppure concordando con il Consiglio di Corso di Studio specifici percorsi formativi, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio. Articolo 11 Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio 1. Entro il 15 luglio di ogni anno, il Senato Accademico approva il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facolta', in cui e' fissato il numero massimo degli iscritti da ammettere al primo anno di ogni Corso di studi, precedentemente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e le modalita' di selezione. 2. I Manifesti di Facolta' vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Facolta', resa gratuitamente disponibile dagli uffici competenti, anche in forma elettronica sul sito dell'Universita'. 3. Nei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente puo' seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di studi cui e' iscritto, oppure, se ne e' prevista la possibilita' e secondo le modalita' ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria studenti, entro i tempi fissati dal Senato Accademico. 4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curriculum individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati dall'Ordinamento di Corso di studio e dal Regolamento di Corso di studio, da una apposita Commissione, istituita dal Consiglio di Corso di Studio e approvati dal Consiglio stesso. Articolo 12 Orientamento e tutoraggio 1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutoraggio e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede, con un apposito Regolamento, ad organizzare le attivita' di orientamento e tutoraggio previste della Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facolta' e del Corso di studio, percorso degli studi e delle attivita' connesse dall'immatri colazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro). 2. L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutoraggio di cui al comma precedente, eventualmente con il supporto di un apposito ufficio, incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi e amministrativi di tali attivita' e da una Commissione di Ateneo per l'orientamento ed il tutoraggio. Tale Servizio puo' operare anche in collaborazione con altri enti esterni pubblici e privati. 3. Le attivita' di orientamento e di tutoraggio sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e dei Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attivita' fa parte dei compiti istituzionali e puo' rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione. 4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facolta' e le Classi di Corsi di studio, eventualmente con il supporto organizzativo dell'ufficio di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e in rapporto con la Direzione Scolastica Regionale o con singoli istituti, possono offrire: a) attivita' didattico-ori entative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione, b) corsi di formazione dei docenti di Scuola Superiore su temi relativi all'orientamento; e) consulenze su temi relativi all'orientamento, inteso come attivita' formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole. 5. In materia di orientamento, le Facolta' e i Consigli dei Corsi di Studio diffondono, mediante l'attivita' di tutoraggio, informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti. 6. In materia di orientamento post-universitario, le Facolta' possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi: a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; b) corsi di formazione professionale e di formazione permanente. Articolo 13 Commissioni didattiche paritetiche 1. Presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica paritetica di Facolta' o di un organismo equivalente, quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche. 2. La Commissione e' presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed e' composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facolta', da docenti e ricercatori scelti tra i membri del Consiglio di Facolta' e da rappresentanti degli studenti in modo che sia assicurata una composizione paritetica. 3. La Commissione paritetica di Facolta' svolge i seguenti compiti: a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti; b) propone al Consiglio di Facolta' iniziative di vario tipo, atte a migliorare l'organizzazione didattica; e) esprime pareri al Consiglio di Facolta' sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6); d) esprime parere di merito sulla congruita' tra obiettivi e insegnamenti prima dell'attivazione di un Corso di studio e puo' assumere compiti di vigilanza. TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attivita' didattiche Articolo 14 Corsi di Laurea 1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di studio, secondo le normative prescritte dall'art. 10. 3. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni. 4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, l'Ordinamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Universita'. Articolo 15 Corsi di Laurea Magistrale 1. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' d'elevata qualificazione in ambiti specifici. 2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale e' il possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale che comunque devono essere verificati, possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo le normative prescritte all'art. 10. 3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea c/o riconosciuti validi ai sensi dell'art. 10, comma 5. La durata normale dei Corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la Laurea. 4. L'Ateneo puo' istituire Corsi di Laurea Magistrale solo se e' gia' attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti fon-nativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea Magistrale, ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validita' del Corso di Laurea avviato presso un'altra Universita' o presso altra Facolta' dello stesso Ateneo. Articolo 16 Corsi di Dottorato di ricerca 1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', Enti pubblici o soggetti privati attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi Ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal D.M. n. 224 del 30104/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o piu' Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione. 3. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Universita' italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee. 4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale conseguita all'interno di un numero di Classi di studio precisato dall'Ordinamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di Diploma di laurea conseguiti in base alle normative previgenti l'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia approvato con il D.M. 270/04. 5. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, e' subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi. 6. Il numero dei laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero dei Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla meta' dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con Decreti Rettorali. 7. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitana internazionale, Corsi di Dottorato di ricerca congiunti o Corsi di Dottorato Internazionale. In tal caso, le modalita' di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi. 8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di ricerca e il loro Ordinamento didattico, comprensivo dell'eventuale articolazione in curriculum, sono determinati dal Regolamento didattico relativo, progettato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non e' inferiore a tre anni. 9. Ai sensi dell'art. 19, parte delle attivita' formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Dottorato di ricerca puo' essere svolta anche all'estero, presso Universita' o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilita' studentesca ed essere riconosciuta come curriculum, ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Articolo 17 Master universitari 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente ed aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari. 2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello e' necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello e' necessario aver conseguito la Laurea Magistrale. 3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario e' di un anno. 4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base all'adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, e' stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo, l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 5. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello. 6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani e stranieri. Articolo 18 Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta', ammissione apro ve singole 1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Universita' e le domande di passaggio di Corso di studi sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti ed indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. 2. In relazione alla quantita' di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studi puo' essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio, secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita' Italiane o estere (o ad esse assimilabili) puo' essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresi' prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curriculum individuali, di attivita' formative impartite nell'Universita' e richieste dai Regolamenti didattici con attivita' formative impartite presso altre Universita' Italiane o straniere (o ad esse assimilabili). 3. 1 Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata. 4. I cittadini italiani, anche se gia' in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Universita' estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio, ad ogni livello, presenti nell'Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite. Articolo 19 Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero 1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Universita' aderisce ai programmi di mobilita' studentesca riconosciuti dalle Universita' dell'Unione Europea (Programmi Socrates/Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio. 2. L'Ateneo favorisce la mobilita' studentesca secondo un principio di reciprocita', mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresi' un supporto organizzativo e logistico agli scambi. 3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo e' disciplinato dai Regolamenti dei Programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, di semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di studi interessato, ai sensi dell'art. 9, comma 6. Articolo 20 Calendario didattico 1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta', nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo. 2. Il Consiglio di Facolta' puo' deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, annualita', ecc.), fermi restando gli obblighi di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di cui all'art. 24. 3. Il Calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente. 4. Il Consiglio di Facolta' delibera numero e articolazione delle sessioni di esame (estiva, autunnale e straordinaria di febbraio, con l'eventuale preappello di febbraio per le discipline la cui didattica e' terminata nel primo semestre), compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso, agli studenti lavoratori e a casi particolari, dandone informazione entro tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio e' disciplinato dall'art. 27. Articolo 21 Tipologia e articolazione degli insegnamenti 1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso all'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti. 2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio c/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di studi. Per tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti didattici: a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito; b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari; c) il tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il conseguimento dei relativi crediti. 3. Un corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli. In tal caso la prova di verifica sara' unica e dovra' accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto. 4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo caso, alla collaborazione di piu' Docenti e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici. 5. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalita' di frequenza, ove prevista, e di verifica pratica ad esse connesse. 6. Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o piu' insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da altra Facolta', previo assenso della stessa, sentito il Docente. 7. 1 Consigli di Corso di studio possono proporre al Consiglio di Facolta' di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati. Il Consiglio di Facolta' propone al Consiglio di Amministrazione di attivare gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalita' di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. 8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi e' compito del Consiglio di Facolta' verificare che i programmi didattici e le prove di esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparita' nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati. Articolo 22 Esami e verifiche del profitto I. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, tali prove potranno consistere in esami (orali c/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, con esoneri parziali orali o scritti, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento. 2. Il voto minimo per il superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi. La Commissione puo', all'unanimita', concedere al candidato il massimo dei voti con lode. 3. In occasione degli esami, la valutazione del profitto puo' tener conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente, e dovra' considerare i risultati conseguiti in eventuali esoneri parziali avvenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. 4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro limiti temporali specificamente previsti dal Regolamento didattico, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneita'", riportato sul libretto personale dello studente. 5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalita' e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. 6. Qualora i Regolamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di piu' attivita' didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall'art. 22, comma 3. 7. Le Commissioni degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Rettore. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali e' di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo e' un altro docente, ricercatore o un cultore della materia o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro docente al quale la Facolta' riconosca le competenze necessarie. 1 cultori della materia devono essere in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti l'applicazione del D.M. 509/99, e sono nominati dal Rettore su richiesta del Consiglio di Facolta' e su suggerimento del titolare del corso, in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facolta'. Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle prove di esame. 8. Il verbale di esame e' firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione giudicatrice, con funzioni di segretario. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame. 9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Rettore, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. 10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto della propedeuticita' e delle attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento didattico. Articolo 23 Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi 1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il Dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attivita' didattiche. La frequenza e' comunque obbligatoria e viene accertata dai Docenti, secondo norme stabilite dai Regolamenti didattici. Il Consiglio di Facolta' nomina annualmente una commissione incaricata di verificare la fondatezza da parte degli studenti di essere iscritti come non frequentanti. 2. Il riconoscimento della frequenza alle attivita' formative richieste avviene attraverso una documentazione predisposta dalla Segreteria studenti e consegnata ad ogni docente titolare di corso il quale, al termine del Corso, consegnera' tale documentazione attestante le frequenze al corso di ogni singolo studente alla Segreteria studenti, che provvedera' all'affissione dell'elenco degli studenti che non hanno superato il massimo delle assenze previste dai singoli regolamenti didattici. Nel caso in cui uno studente abbia superato tale massimo dovra' frequentare lezioni di recupero, nei modi e nei termini stabiliti dai Consigli di Corso di studio, e solo allora potra' essere ammesso alla verifica finale. 3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attivita' formative previste dal Regolamento didattico del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero dei crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio. 4. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Consiglio di Corso di studio interessato. In caso contrario, le attivita' formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non piu' attuali e i crediti acquisiti non piu' adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato, su deliberazione del predetto Organo. 11 Consiglio di Corso di studio provvede, in tali casi, a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. 5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente percorsa, previa valutazione e autorizzazione del Consiglio di Corso di studi competente. 6. Si considera studente ripetente: a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i termini stabiliti ai sensi del comma precedente; b) lo studente che entro la durata del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza per tutte le attivita' formative previste dall'Ordinamento didattico; c) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi. 7. Il Consiglio di Corso di studio puo' definire a quale anno di Corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente. 8. Lo studente ripetente e' tenuto di norma a frequentare nuovamente le attivita' formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualita' di ripetente), allo scopo di poter superare gli esami, o le prove di verifica, che mancano al completamento della sua carriera formativa. L'eventuale esenzione alla frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di studio. 9. Lo studente ha facolta', in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi, previa verifica. 10. Agli iscritti ai Master che siano stati ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di ricerca, sia in sede, sia presso altra Universita', si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398). Articolo 24 Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori 1. I Docenti sono tenuti a svolgere il corso o il modulo (annuale, semestrale, ecc.) in almeno due giorni distinti per ogni settimana del Calendario didattico (salvo diverse autorizzazioni concesse dai Consigli di Facolta). Devono inoltre garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso o del semestre di riferimento. Il professore e il ricercatore di ruolo sono tenuti ad un incarico didattico minimo di 120 ore di didattica frontale. 2. La Facolta', su proposta dei Consigli di Corso di studio, provvede all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il Calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutoraggio. 3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attivita' tutoriale, i Docenti e i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti che partecipano alle loro attivita' didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai regolamenti di Facolta' sul tutoraggio. 4. Ciascun Docente e Ricercatore titolare o affidatario di insegnamento e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati dall'Ordinamento didattico. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi e autorizzate dal Rettore, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Rettore, sentito il Consiglio di Facolta', dovra' provvedere, nei termini previsti dal Regolamento didattico di Facolta', alla sostituzione del titolare nelle forme piu' adeguate ad assicurare la continuita' del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami. 5. I Docenti e i Ricercatori devono presentare all'approvazione del Consiglio di Corso di studio, entro i termini stabiliti dalla Facolta', i contenuti degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti. 6. Ciascun Docente e Ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle attivita' didattiche. Il Registro dovra' essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside, il quale individuera' a tal fine le forme e i luoghi piu' idonei, e dovra' essere consegnato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside verifichera' quindi che le ore di attivita' didattica dichiarate siano state pari al numero minimo di ore previsto dal Regolamento, apporra' il visto di presa visione del registro e ne curera' la conservazione nell'archivio della Facolta'. E' compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi. 7. I Ricercatori non affidatari di insegnamento dovranno, entro i limiti previsti dai Regolamenti di Facolta' e dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, affiancare l'attivita' didattica dei Docenti di prima e di seconda fascia, e dovranno altresi' svolgere le attivita' obbligatorie di orientamento e tutoraggio loro assegnate. 8. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di studi preveda l'elaborazione di una tesi, i Docenti e i Ricercatori che fanno parte del Consiglio interessato assegneranno, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici di Facolta', un numero minimo di tesi, che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualita' di relatori. 9. I Docenti e i Ricercatori che intendano prestare a tempo parziale attivita' didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono ottenere il preventivo nullaosta dal Consiglio di Facolta'. Articolo 25 Attivita' didattiche formalive, integrative e di luloraggio legate all'incenlivazione dei Docenti e dei Ricercatori 1. L'Ateneo provvede, anche attraverso incentivi finanziari, all'attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento a1 rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutoraggio. 2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate, l'Ateneo comprende tutte le attivita' didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai Docenti e dai Ricercatori nell'ambito di un orario di lavoro che eccede la quota minima obbligatoria fissata ai sensi dell'art. 24, comma 1 e che non superi una quota massima fissata dal suddetto Regolamento. Possono rientrare tra queste attivita' integrative: a) attivita' didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di Corso (art. 10, commi 3 e 5), b) attivita' di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in corso di studio per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno gia' conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni (art. 12, comma 6) c) attivita' di tutoraggio finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficolta' di apprendimento (art. 12), nonche' alle attivita' di recupero decise dal Consiglio di corso per quegli studenti che non abbiano raggiunto il minimo delle frequenze stabilite dai regolamenti didattici di Facolta'; d) attivita' formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento quantitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica; e) attivita' di incremento e di integrazione dell'offerta formativa prevista dagli Ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attivita' formativa, ecc.); f) corsi perla formazione permanente; g) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola di ogni grado, organizzati sulla base di apposite convenzioni. Articolo 26 Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica 1. L'Universita' cura la diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari di lezione, ai calendari di esami, agli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori. 2. Per ogni attivita' didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilita' organizzativa. 3. 1 contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attivita' didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni. 4. La pubblicazione del Manifesto di Facolta' e della Guida dello Studente, anche in via telematica, e' curata, entro termini prefissati, dalle strutture a cio' delegate dal Senato Accademico. 5. L'Ateneo pubblicizza, a cura della Segreteria Studenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle iscrizioni ai Corsi di studio. 6. L'Ateneo predispone una Guida ai Servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario. Articolo 27 Prove finali e conseguimento dei titoli di studio i. Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico di Facolta' disciplina: a) le modalita' della prova, comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione; b) il Calendario didattico e delle prove finali, c) le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tener conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento rilevante. 2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito il numero dei crediti universitari previsti dal relativo regolamento didattico. 3. Lo svolgimento delle prove finali e' sempre pubblico. 4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento puo' prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entita', il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. 5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di ricerca, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di Facolta'. 6. Entro scadenze periodiche, fissate dal Regolamento di Facolta', gli studenti che sono tenuti, ai sensi dei commi precedenti, all'elaborazione di una tesi scritta finale, sottopongono ad approvazione del Consiglio di Corso di studio l'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate: a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico tra i docenti di un medesimo Consiglio; b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni; c) la possibilita' di avvisare tempestivamente gli studenti interessati dei bandi concernenti le eventuali forane di assistenza economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi. 7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno sette membri. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia e, di norma, almeno 2/3 della Commissione devono essere formati da professori c/o ricercatori universitari. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi interessato o da un Professore di prima fascia scelto dal Rettore. 8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facolta' diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonche' Professori a contratto nell'anno accademico interessato. 9. Nei Corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice della prova finale dovra' essere costituita da docenti delle diverse Facolta' interessate. TITOLO III Diritti e doveri degli studenti Articolo 28 Immatricolazioni e iscrizioni 1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studi sono chiaramente indicati congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sul numero degli studenti che saranno ammessi per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, sulle modalita' e la tempistica della prova di accesso, sulla documentazione da predisporre una volta superata tale prova e le tasse da pagare - nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 26, comma 5, nonche' negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo. 2. Chi e' gia' in possesso di Laurea o di Laurea Specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello puo' chiedere al Preside di Facolta' l'iscrizione a un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Corso di Studio interessato, che proporra' al Consiglio di Facolta' le eventuali delibere in proposito. 3. Lo studente non puo' mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. A questo scopo la Segreteria studenti richiede, salvo deroghe concesse dal Rettore, che il diploma richiesto per l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneita' venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di studi cui e' iscritto successivamente alla prima iscrizione. Articolo 29 Certificazioni 1. Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformita' con la legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e sulla trasparenza amministrativa. 2. Al sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/04, gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato e' strutturato secondo modalita' definite dalle Giunte di Classe e dai Consigli di Facolta' interessati e puo' essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese. 3. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera, anche parziale, dello studente con l'attestazione degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti. Articolo 30 Tuiela dei diritti degli Studenti 1. La tutela dei diritti degli Studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio e' di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a curare le modalita' particolari e ad attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento di tale scopo generale. 2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle strutture didattiche competenti. 3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi. TITOLO IV Norme transitorie e finali Articolo 31 Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo 1. Il presente Regolamento, comprensivo delle schede relative alle classi e ai Corsi di studio istituiti, e' deliberato dal Senato Accademico ed e' approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, previo parere del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti Ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato. 3. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo. 4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore. Articolo 32 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo 1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, anche su proposta dei Consigli di Facolta' o di altre strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore. 2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validita' dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione. Articolo 33 Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici I. In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 4 del D.M. 509/99, e' istituito presso l'Universita' il Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici. 2. La composizione e le competenze del Comitato sono definite da apposito Regolamento.

----> Vedere Tabelle da pag. 44 a pag. 47 del S.O. <----
 
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