Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2005
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati d'intesa con i Ministri della difesa e dell'interno, n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale il dott. Gianni Letta e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Letta le funzioni di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (ad eccezione della lettera g) del comma 2), nonche' di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.
2. Al Sottosegretario di Stato e' altresi' conferita delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
Art. 2.
1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Al Sottosegretario di Stato sono, in particolare, delegate:
a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);
b) la facolta' di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti al Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
c) le attivita' di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1985 in ordine all'emanazione da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.
3. Al Sottosegretario di Stato e' delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tal fine costituite.
4. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.
5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) l'alta direzione, la responsabilita' politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;
c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;
d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;
e) l'emanazione, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;
f) l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a carattere normativo di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo le procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;
g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;
h) la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 23 aprile 2005
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 126
 
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