Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 aprile 2005
Disciplina dell'allineamento anagrafico per la consegna della tessera sanitaria entro l'anno 2005 ed estensione alle regioni Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano del programma indicato nelle disposizioni, di cui al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungendovi il comma 1-bis, disponendo che il Ministero delle economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1 del citato art. 50, entro il 31 dicembre 2005;
Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalita' di gestione della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente l'estensione alle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al citato art. 50;
Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto 28 ottobre 2004, il quale dispone che con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
Visti i commi 2 e 6 dell'art. 3 dell'Intesa fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, nei quali e' stabilito che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ricomprende i dati di monitoraggio delle prescrizioni previsti dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal citato art. 50 e che il conferimento dei dati al NSIS e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto di dover estendere la sperimentazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;
Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria;
Visto il comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;
Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, al punto 3.2 dell'allegato 1, che le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici almeno novanta giorni prima della data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50;
Visto l'art. 2 del decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari deve essere effettuato entro la data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50;
Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che la trasmissione delle informazioni da parte degli enti che le detengono deve essere effettuata, con riferimento alla data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50:
i. almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
ii. almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli stranieri irregolari privi di risorse economiche sufficienti, iscritti ai servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti (STP) da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
iii. almeno sessanta giorni prima, la trasmissione delle anagrafiche dei direttori delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unita' sanitarie locali;
iv. almeno centoventi giorni prima, la trasmissione degli elenchi dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
Decreta:
Art. 1.
Consegna della tessera sanitaria
1. Con riferimento agli elenchi dei soggetti assistiti di cui al decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'invio, con modalita' telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, deve avvenire entro il 31 maggio 2005:
a) relativamente agli assistiti del Servizio sanitario nazionale, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano rimanenti rispetto al programma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 28 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;
b) relativamente agli assistiti del Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN), da parte del Ministero della salute.
2. Agli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale di cui alle regioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' agli assistiti da parte del Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN) di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze definira', mediante accordi specifici con le singole regioni e con il Ministero della salute, il piano di diffusione della tessera sanitaria.
 
Art. 2.
Programma di applicazione
1. Il programma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 28 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, e' integrato con le seguenti regioni:

===================================================================== Regione |Data attivazione ===================================================================== Sardegna.... |settembre 2005 Sicilia.... |ottobre 2005 Toscana.... |novembre 2005 Friuli-Venezia Giulia.... |dicembre 2005 Provincia autonoma di Bolzano.... |dicembre 2005 Provincia autonoma di Trento.... |dicembre 2005

2. Con successivi decreti sono indicate le disposizioni e le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.
3. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 2, si applicano le disposizioni di cui al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, ai decreti 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con la possibilita' di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni circa le date di decorrenza degli adempimenti previsti dagli stessi decreti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2005
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro della salute
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