Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2005
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale, in particolare l'art. 3;
Ritenuta la necessita' di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale da parte degli agricoltori;
Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del 5 aprile 2005;
Decreta:
Art. 1.
Nuovo agricoltore
1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.
2. L'agricoltore che richiede titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve detenere almeno un ettaro di superficie. Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 2. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione
e/o sviluppo
1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, descrivendo lo specifico programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento a cui l'agricoltore fa riferimento;
b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera a) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento.
2. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:
a) abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.
3. Non e' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, ai beneficiari che abbiano gia' indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonche' del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.
4. Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
5. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 3.
Allineamento alle medie regionali
1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore, che gia' detiene dei titoli e che ha i requisiti per accedere alla riserva di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, puo' richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 3, ovvero nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede la valorizzazione alla media regionale;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera b) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto;
2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'allineamento alle medie regionali e l'AGEA calcola il nuovo valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 4.
Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori
1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, puo' richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.
2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 5.
Trasferimento di terre date in affitto
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004, ha ricevuto gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di cinque anni o piu', oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante il titolo di possesso;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b).
2. Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 6.
Investimenti
1. In applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacita' di produzione o che abbia acquistato o affittato terreno, entro il 15 maggio 2004, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per cinque anni o piu' di terreni ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per i quali il dichiarante non deve aver percepito premi comunitari nel periodo di riferimento;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutte le superfici relative ai terreni di cui alla precedente lettera b);
d) deve produrre copia della documentazione attestante l'incremento di capacita' produttiva ricavato dalla differenza tra UBA ammessi a premio nel periodo che comprende la media degli anni 2003 e 2004 e la media del numero di UBA ammessi a premio nel periodo di riferimento;
e) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto e la detenzione per almeno sei mesi di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi negli anni 2003 e 2004.
2. Accedono alla riserva, alle condizioni indicate al comma 1, i produttori che abbiano acquistato od affittato per cinque o piu' anni superfici ammissibili durante il periodo di riferimento. In questo caso, i titoli assegnati a valere della riserva sono pari alla differenza tra le superfici ammissibili, condotte e dichiarate al momento della domanda di accesso alla riserva e le superfici considerate per il calcolo dei titoli nel periodo di riferimento.
3. Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
4. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del regolamento (CE) n. 795/2004, se un agricoltore gia' possiede titoli all'aiuto, in caso di investimenti in capacita' di produzione di cui al comma 1, lettere d) ed e), il valore totale dei diritti all'aiuto e' maggiorato dell'importo di riferimento calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 24 marzo 2005.
 
Art. 7.
Locazione di terreni dati in locazione
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha preso in affitto, per un periodo di cinque anni o piu' un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b).
2. Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 8.
Acquisto di terreni dati in locazione
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attivita' agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b).
2. Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 9.
Riconversione della produzione
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, ha preso parte a programmi nazionali o regionali di riorientamento o riconversione della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 che avrebbe potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici;
c) deve dichiarare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento;
d) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
3. Accedono alla riserva, con le modalita' di cui al precedente comma 1, anche i produttori di latte che, entro il 15 maggio 2004, sono passati dalla produzione di latte ad un'altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento. In tali casi, i produttori richiedenti debbono presentare idonea documentazione che attesti la cessione, totale o parziale, dei rispettivi quantitativi di riferimento individuali.
4. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 10.
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.
2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola i valori dei diritti all'aiuto.
 
Art. 11.
Circostanze eccezionali
1. In conformita' all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore che, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) 1782/2003, era soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002 sia il triennio precedente 1997-1999, puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.
 
Art. 12.
Definizione del valore dei titoli
1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafi 1, 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore definitivo dei titoli e' calcolato secondo la procedura di cui all'allegato A.
 
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2005

Il direttore generale: Petroli
 
Allegato A

MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL VALORE DEI TITOLI

Le domande di aiuto che concretizzano una richiesta di titoli da riserva saranno istruite dai diversi Organismi Pagatori; il risultato di tale istruttoria produrra', applicando quanto previsto agli articoli da 1 a 11 del presente provvedimento, il valore potenziale dei titoli da riserva.
I titoli fissati determineranno il valore potenziale dei titoli storici.
Considerato il plafond nazionale decurtato delle percentuali previste per la creazione degli aiuti ex art. 69, si procedera' come di seguito:
determinazione del surplus nazionale dei titoli storici espresso come differenza tra valore potenziale dei titoli storici e plafond nazionale;
determinazione del valore ponderato dei titoli storici espresso come detrazione al valore potenziale dei titoli storici del valore del surplus nazionale dei titoli storici se il surplus e' positivo, altrimenti, se il surplus fosse negativo, espresso come valore potenziale dei titoli storici;
la sommatoria dei valore ponderato dei titoli storici e valore potenziale dei titoli da riserva individua il fabbisogno generale nazionale per la definizione dei titoli;
determinazione del surplus nazionale dei titoli da riserva espresso come differenza tra fabbisogno generale nazionale e plafond nazionale;
determinazione della percentuale di abbattimento lineare espressa come rapporto tra surplus nazionale dei titoli da riserva e fabbisogno generale nazionale;
fissazione del valore definitivo dei titoli storici attraverso l'applicazione della percentuale di abbattimento lineare al valore ponderato dei titoli storici;
fissazione del valore definitivo dei titoli da riserva attraverso l'applicazione della percentuale di abbattimento lineare al valore potenziale dei titoli da riserva.
La seguente tabella riassume quanto sopra esposto in termini esemplificativi:

==================================================================== PL |valore plafond |100 VSP |valore potenziale dei titoli storici |102 SS |surplus nazionale titoli storici (VSP - PL) |2 VSR |valore ponderato dei titoli storici (VSP - SS) |100 VRP |valore potenziale dei titoli da riserva |30 SR |surplus nazionale titoli da riserva ((VSR + VRP) - PL) |30 PA |percentuale di abbattimento lineare (SR/(VSR+VRP)) |23,08% VSD |valore definitivo dei titoli storici (VSR - (VSR*PA)) |76,92 VRD |valore definitivo dei titoli da riserva (VRP - (VRP*PA)) |23,08 TTD |totale titoli definitivi (VSD + VRD) |100
 
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