Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 76
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacita' tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita', che provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste dall'articolo 6.



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo degli articoli 33, 34, 76, 87 e
117 della Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.».
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3
lettera i), dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 7, comma 1,
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 1 (Delega in materia di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale). -
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta'
evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. I decreti legislativi in materia di
istruzione e formazione professionale sono adottati previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) - h) (omissis);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione;».
«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) e' promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e
abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunita' locale, alla comunita'
nazionale ed alla civilta' europea;
c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di
diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di
relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad
assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita'
educative; nel rispetto della primaria responsabilita'
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
continuita' educativa con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita'
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di
gradualita' e in forma di sperimentazione le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalita' e modalita'
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione e' costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla
scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.
Ferma restando la specificita' di ciascuna di esse, la
scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due
periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed
assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e'
previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle diversita' individuali, lo sviluppo della
personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilita' di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una
lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di
porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacita'
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai principi fondamentali della convivenza civile;
la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle
capacita' autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta'
contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su
di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attivita' didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con
un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'universita' e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia
di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalita' di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all'art.
7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le universita' e con l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i) e' assicurata e assistita la possibilita' di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei,
nonche' di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche
con periodi di inserimento nelle realta' culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i
licei e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa
rispettivamente con le universita', con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso
di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che
rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identita'
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni,
relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realta' locali.».
«Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). - 1.
Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma
dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei
piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento,
alle discipline e alle attivita' costituenti la quota
nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di
flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalita' di valutazione
dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilita' nazionale dei titoli
professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
nonche' per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.».
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca:
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».
- La legge 14 febbraio 2003, n. 30, reca: «Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, lettera b)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa
complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti
interventi:
a) (omissis);
b) interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
e formazione;».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado.».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000,
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13,
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- La legge 28 marzo 2003, n. 53, reca: «Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 34 della Costituzione si
vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144:
«Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e
professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivamente
istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
frequenza di attivita' formative fino al compimento del
diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto
in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilita' con le disposizioni previste dall'art. 16
della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
«Art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione). - 1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli
adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non
superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
una qualifica professionale. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento
dei crediti formativi definiti ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118
del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna
od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al
comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.».
- Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione si vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale). - 1. I minori stranieri presenti sul
territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida
per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli
studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del
conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel
quadro di accordi di collaborazione internazionale in
vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali,
promuovono programmi culturali per i diversi gruppi
nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
le disposizioni di attuazione del presente capo, con
specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento
all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai
fini dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e
delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori
culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di
cui ai commi 4 e 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma della
Costituzione:
«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilita' e la propria scelta, una attivita' o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della societa'.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».



 
Art. 2.
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di frequentabilita' delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 192, comma 4 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«4. Una stessa classe di istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta puo' frequentarsi
soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali,
il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di
classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari
gravi circostanze lo giustifichino, puo' consentire, con
deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno.
Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei
docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art.
316.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) e
dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,
n. 53, si vedano le note al preambolo.
- Per il testo dell'art. 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 3.
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia' costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilita' dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Per il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 4.
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attivita' e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.
 
Art. 5.
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, reca:
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30».



 
Art. 6. Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere g), h) e
i) della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al
preambolo.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7, comma 8
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 1 (Delega in materia di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale). -
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta'
evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. I decreti legislativi in materia di
istruzione e formazione professionale sono adottati previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la
valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel
pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
di incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attivita' motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all'art.
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in
vigore.».
«8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in
vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.».
- Per il testo dell'art. 68, comma 4 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 7.
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3 della legge
28 marzo 2003, n. 53:
«3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sul sistema educativo di istruzione e di
formazione professionale.».



 
Art. 8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Nota all'art. 8:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».



 
Art. 9.
Norma di copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92 della legge
24 dicembre 2003, n. 350:
«92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa
complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti
interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema di istruzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 130 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa
complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione
della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione
iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione.».



 
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