Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 aprile 2005
Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Falconara - Ancona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Ancona e' inserito nella V classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;
Visto il decreto n. 9729 datato 11 ottobre 1989, di elevazione del servizio antincendio alla terza classe;
Vista la nota n. 120122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, Dipartimento sicurezza, Area infrastrutture aeroportuali, Servizio operativita', con la quale e' stato individuato l'aeroporto di Ancona nella II classe antincendio (8a categoria ICAO);
Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno e' delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;
Visto l'art. 1 della legge n 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella A allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980, e' aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Ancona sono adeguate alla seconda classe antincendio;
Decreta:
Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Ancona e' inserito nella II Classe (8a Categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 6 aprile 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
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