Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 30 marzo 2005, n. 6
Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Alla Associazione italiana editori
UNIGEC-CONFAPI
Unione stampa periodica italiana
Federazione italiana editori giornali
Federazione nazionale stampa italiana
Associazione nazionale editoria
periodica specializzata
Sindacato nazionale scrittori
Sindacato libero scrittori
e, per conoscenza:
Ministero per i beni e le attivita'
culturali - Gabinetto dell'on.le
Ministro
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e
l'editoria
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.
Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2005, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2005.
Detta domanda dovra' essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato B.
Al riguardo si ribadisce la necessita' dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. A tale proposito si sottolinea che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il registro nazionale della stampa e' stato soppresso e, dal 29 agosto 2001, sostituito dal registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).
Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.
Si informa, al riguardo, che le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato, potra' essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.
Si informa che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Si invitano le associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la piu' larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 30 marzo 2005
Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali:
Scala
 
Allegato A

----> Vedere Allegato a pag. 50 della G.U. <----
 
Allegato B

----> Vedere Allegato da pag. 51 a pag. 54 della G.U. <----
 
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