Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con decreto del 21 dicembre 2000, e' stata prorogata fino al 26 marzo 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 ottobre 2003, protocollo n. 65243;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2000;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 21 dicembre 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1549 del 17 luglio 1998, gia' prorogata con decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 marzo 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2005
Il direttore generale: Abate
 
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