Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 marzo 2005
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis, di detto regolamento e l'uso delle superfici ritiriate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e che ha abrogato il registro (CE) n. 2237/2003 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2419/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documento amministrativo;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che l'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/03 demanda agli Stati membri la facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;
Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore e' opportuno avvalersi della facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario, anche al fine di garantire la continuita' con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture;
Considerata la necessita' di stabilire disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti per l'anno 2005 e successivi;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario;
b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;
c) condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione ex regolamento (CEE) 1035/72;
d) domande di aiuto;
e) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo;
f) modalita' di gestione e controllo del regime;
g) versamento degli aiuti;
h) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'.
 
Art. 2.

Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;
d) «AGEA»: Organismo di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti;
e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda;
f) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) 1782/03, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l'attivita' agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) 1782/03;
g) «frutteto»: ogni superficie unica e omogenea, di estensione minima pari ad almeno 0,1 ha, coltivata con una o piu' specie di frutta a guscio indicate nell'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) 1782/2003 (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, carrube), che presenta un numero di piante produttive ad ettaro, indicato al paragrafo 3, dell'art. 15, del regolamento, pari almeno a:
50 per le mandorle;
125 per le nocciole;
50 per le noci;
50 per le pistacchi;
30 per le carrube; fermo restando che alberi isolati o semplici filari di alberi piantati lungo le strade o accanto ad altre colture, non possono costituire un frutteto ai fini del presente regime di aiuti;
g) «frutteto specializzato» quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio;
h) «frutteto consociato» quando sono presenti alberi di due o piu' specie di frutta a guscio. In tale contesto si applicano le condizioni di ammissibilita' previste per la specie con il numero di alberi piu' elevato, definita «specie predominante».
2. Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento, nel frutteto consociato e' consentita la presenza di piante di specie diversa dalla frutta a guscio; se la specie diversa e' rappresentata dal castagno, affinche' l'appezzamento di terreno interessato possa beneficiare dell'aiuto, la specie di frutta a guscio deve rispettare il numero minimo di piante sopraindicato.
 
Art. 3.

Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario

1. L'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all'Italia e' determinato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una superficie previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG.
 
Art. 4.

Condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della
commercializzazioni

1. Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione di cui all'art. 14-quinquies ex regolamento (CEE) n. 1035/72, possono, ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1782/03, beneficiare del presente regime di aiuto a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.
2. La scadenza del piano di miglioramento, coincide con la fine del decimo anno successivo alla data di approvazione del piano di miglioramento da parte del Ministero, ovvero successivo alla data dell'effettivo avvio autorizzata dal Ministero.
3. Le organizzazioni di produttori che stanno attuando il piano di miglioramento e che intendono avvalersi della facolta' di interrompere tale piano, possono presentare la relativa domanda alla Regione, qualora dimostrino la presenza, in particolare, delle seguenti condizioni minime:
a) le annualita' realizzate hanno consentito di soddisfare i principali obiettivi prefissati dal piano di miglioramento nel periodo decennale per il quale era stato approvato;
b) non sono in corso azioni parzialmente finanziate che avrebbero dovuto concludersi nelle annualita' interessate dalla chiusura anticipata.
La Regione, che puo' stabilire ulteriori condizioni e requisiti di accesso alla misura, in questione, valuta la domanda di interruzione anticipata e adotta una specifica determinazione in merito, dandone tempestiva comunicazione all'Organismo pagatore, secondo le modalita' dallo stesso stabilite.
4. In ogni caso la data dell'interruzione deve coincidere con la scadenza di una annualita'.
 
Art. 5.

Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalita' e criteri definiti dall'Organismo pagatore, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA - Organismo di coordinamento e' presentata, ai sensi dell'art. 11, del regolamento (CE) n. 796/2004, entro la data del 15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore medesimo.
2. L'Organismo pagatore definira', sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA - Organismo di coordinamento, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 6.

Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo

1. Ai sensi dell'art. 3, del regolamento e per consentire le prescritte comunicazioni alla Commissione CE, l'AGEA - Organismo di coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni:
entro il 10 settembre i dati disponibili relativi alle superfici per le quali e' stata presentata domanda di aiuto nell'anno in questione;
entro il 20 ottobre i dati definitivi relativi alle superfici oggetto di domanda nell'anno in questione, ottenuti tenendo conto dei controlli gia' effettuati;
entro il 20 luglio dell'anno successivo i dati definitivi relativi alle superfici per le quali l'aiuto e' stato effettivamente versato, a titolo dell'anno considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 796/2004.
2. Il Ministero, sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica, entro il 10 novembre di ogni anno, il rispetto del massimale comunitario stabilito all'art. 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e determina il livello dell'aiuto definitivo.
 
Art. 7.

Controlli

1. L'attivita' di controllo delle superfici dichiarate, nonche' il rispetto dei requisiti e dei termini, di cui all'art. 15, del regolamento, viene svolta dall'Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/95 e n. 796/2004.
 
Art. 8.

Identificazione delle parcelle

1. L'Organismo pagatore utilizza ai fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 9.

Risultanze dei controlli

1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilita', di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 10.

Uniformita' delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.
2. L'Organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1782/2003, nel periodo che va dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo.
 
Art. 11.

Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'

1. In applicazione dell'art. 87 del regolamento (CE) 1782/2003 e dell'art. 16 del regolamento e' concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilita', un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ha, utilizzando i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987.
2. Il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2005
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 300
 
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