Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 28 febbraio 2005
Inserimento di una nuova attrazione nell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo spettacolo dal vivo e lo sport
del Ministero per i beni e le attivita' culturali

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarita' tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, di conferma del decreto ministeriale 23 maggio 2003;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e' stato istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003 e 29 ottobre 2003 con i quali si e' provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
Considerato che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con l'inserimento di una nuova attrazione nell'ambito di una ulteriore sezione dell'elenco stesso;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Sentito il parere favorevole espresso nelle sedute del 28 ottobre 2004 dalla Commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Decreta:

L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' integrato con la creazione di una nuova sezione e l'inserimento della seguente nuova attrazione: Sezione VI Spettacolo di strada Attivita' spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacita' attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attivita' deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150".
Roma, 28 febbraio 2005

Il direttore generale
per lo spettacolo dal vivo e lo sport
del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Nastasi
Il capo della Polizia
direttore generale della Pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
De Gennaro
 
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