Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia».

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Cellatica denominazione di origine controllata, con sede in Brescia, datata 26.5.2003, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» e piu' specificatamente l'ampliamento della zona di produzione con l'inclusione dei comuni di Bovezzo, Caino, Nave;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia con nota datata 26 giugno 2004;
Vista la documentazione, presentata dall'intera filiera produttiva, a sostegno dei motivi della modifica richiesta, e ritenuta la stessa congrua ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Vista la delibera del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, espressa nella riunione del 12 dicembre 2001, relativa alle modalita' cui attenersi per gli ampliamenti della zona di produzione indicata nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine ed indicazione geografica tipica;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda, e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» formulato nella riunione del 25 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» approvato con decreto ministeriale del 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1995, e' sostituito per intero come da testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 
Art. 2.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme, comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, in vigore.
 
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2005
Il direttore generale: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«RONCHI DI BRESCIA»

(Omissis).

Art. 3.
1. «La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia», comprende l'intero territorio dei Comuni di Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Concesio, Collebeato, Villa Carcina, Bovezzo, Nave, Caino, in provincia di Brescia».
 
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