Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2005
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Cipolotto Nocerino», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la registrazione D.O.P. del Cipollotto Nocerino, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), via Libroia n. 62, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Cipollotto Nocerino», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 61718 del 10 marzo 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la registrazione D.O.P. del Cipollotto Nocerino, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Cipollotto Nocerino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la registrazione D.O.P. del Cipollotto Nocerino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Cipollotto Nocerino», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61718 del 10 marzo 2005 sopra citata;
Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Cipol1otto Nocerino».
 
Art. 2.
La denominazione «Cipollotto Nocerino» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Cipollotto Nocerino», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1, cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2005
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«CIPOLLOTTO NOCERINO»

Art. 1.

Nome del Prodotto

La denominazione di origine protetta (DOP) «Cipollotto Nocerino» e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CEE 2081/92, e successive modifiche, e del presente disciplinare di produzione.
Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» designa i bulbi, appartenenti alla specie Allium Cepa L., pianta erbacea con ciclo vegetativo biennale.
Le sementi sono prodotte dalla varieta' «Nocera» iscritta nel registro CE delle ortive e dai seguenti ecotipi locali:
1. Precoce la Regina;
2. Precoce Meraviglia;
3. Marzatica fredda;
4. Marzatica calda;
5. Nocerese;
6. Bianca di Castellammare;
7. San Michele;
8. Giugnese.
La parte edule, di importanza mercantile, e' costituita dalla porzione ipogea della pianta che sviluppa un bulbo tunicato di forma cilindrica con un leggero ingrossamento alla base delle foglie che si inseriscono, l'una strettamente sovrapposta all'altra, su di un asse caulinare raccorciato detto girello.
Sul caule ipogeo si sviluppano una o piu' gemme protette dalle foglie che nella parte basale, per un processo di metamorfosi, si trasformano in brattee (tuniche) succulente e carnose di colore bianco, rivestite di altre sottili, membranose, traslucide.
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) bulbo:
forma: cilindrica con leggero ingrossamento alla base;
colore: tuniche interne ed esterne interamente bianche;
calibro del bulbo tra cm. 1-5. Il calibro e' determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.
b) foglia:
colore verde glauco intenso con presenza di glaucescenza;
forma lineare, fistolosa, cilindrica, terminante a punta. All'atto dell'immissione al consumo la foglia puo' essere anche recisa.
I Cipollotti per poter essere immessi sul mercato devono essere: interi, sani, puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, esenti da qualsiasi tipo di danno, privi di stelo vuoto, esenti da parassiti, privi di umidita' esterna anormale, privi di odori e/o sapori estranei, privi di germogli visibili esternamente, privi di rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo anormale, resistenti e compatti, possono essere privi o presentare il ciuffo radicale, le foglie possono essere intere o tagliate a misure diverse, sono esclusi i bulbi affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.
I Cipollotti vengono commercializati con il calibro del bulbo che puo' oscillare tra cm 1 e cm 5. Il calibro e' determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.
Art. 3.

Zona geografica di produzione

La coltivazione ed il confezionamento del Cipollotto Nocerino interessano tutta l'Area del bacino della Valle del Sarno che si estende sul territorio dell'Agro Nocerino Sarnese in provincia di Salerno e sulla parte sud occidentale della provincia di Napoli costituita dall'areale pompeianostabiese.
In particolare e' interessato il territorio amministrativo di dodici comuni della provincia di Salerno:
Angri, Scafati, S. Marzano sul Sarno, San Valentino Torino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Siano e Sarno.
Ai suindicati comuni della provincia di Salerno si aggiungono i seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carita', Pompei, Poggiomarino, Striano, Sant'Antonio Abate e Terzigno.
Art. 4.

Origine del prodotto

Tutte le fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando per ognuna gli input (prodotto in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei confezionatori, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformita', anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potra' essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino».
Art. 5.

Descrizione del metodo di elaborazione e ottenimento del prodotto

La coltivazione del Cipollotto viene effettuata in pieno campo. Essendo una coltura altamente specialistica viene praticata senza consociazioni.
Il terreno viene preparato con una aratura, la cui profondita' non supera i cm 40. All'aratura segue una fresatura per la predisposizione alla coltivazione.
L'investimento massimo di piante/mq e' di 200 piante, con un sesto di impianto che prevede una distanza tra le fila di cm 20-35 e cm 10-15 sulla fila.
Di norma la geodisinfestazione in forma preventiva non e' prevista ma se la coltura precedentemente ospitata sullo stesso terreno che dovra' ospitare il Cipollotto, ha manifestato gravi sintomi di patologie, dovra' essere effettuata la pratica della geodisinfestazione con le metodiche e i prodotti autorizzati per la coltura specifica.

Seme.

Le sementi da utilizzare per la produzione di «Cipollotto Nocerino DOP» saranno prodotte esclusivamente con bulbi con le caratteristiche indicate all'art. 2 ottenuti e selezionati nell'ambito del territorio della zona geografica indicata all'art. 3 del presente disciplinare.

Semina.

La semina puo' essere effettuata tutto l'anno, in semenzaio o con la semina diretta in campo. Trapianto.
Si effettua quando le piantine hanno raggiunto un'altezza di cm 14-16 e con due-cinque foglie ben sviluppate, vengono poste a dimora, previo accorciamento delle radici e dell'apice fogliare per favorire il loro attecchimento.
L'irrigazione e' indispensibile per garantire le condizioni migliori al fine di ottenere una buona riuscita dell'impianto. I volumi sono direttamente correlati all'andamento climatico stagionale: nel periodo estivo con una frequenza di 3/4 interventi per settimana si apporta la quantita' d'acqua necessaria per favorire un buon sviluppo vegetativo. I sistemi di irrigazione da utilizzare sono: a manichette, a gogge, per aspersione, a scorrimento.
Altri interventi necessari sono la concimazione all'impianto, da riprendere appena la pianta mostra segni di crescita. Relativamente alla concimazione minerale si adopera il potassio nel periodo della levata e l'azoto nel periodo della formazione/ingrossamento del bulbo. Altri tipi di concimazione saranno adottati in relazione alle esigenze dei singoli terreni.
Parallelamente, se lo stato del terreno e il rischio dello sviluppo di erbe infestanti lo richiedono, si procede al diserbo con prodotti antigerminello pre e post-semina o pre e post-trapianto, utilizzando formulati autorizzati per la coltura specifica. Raccolta e lavorazione.
I Cipollotti vengono raccolti a mano o con mezzi meccanici quando il diametro della sezione normale all'asse del bulbo presenta il calibro tra cm l -5.
Dopo l'estirpazione i bulbi vengono trasportati nei luoghi di lavorazione, dove vengono selezionati, lavati e condizionati secondo le tecniche gia' acquisite localmente.
Una fase particolare della lavorazione e' costituita dalla «pelatura» del bulbo.
Per poter essere immesso sul mercato e' condizione indispensabile che il bulbo sia integro e ben pulito. Poiche' quando viene estirpato presenta ancora residui di particelle di terreno aderenti alle tuniche esterne e puo' presentare impurita' causate da possibili effetti postumi di entomofisopatie, per conferirgli l'aspetto estetico richiesto, il bulbo viene dapprima lavato e poi «pelato».
La «pelatura» consiste nell'asportazione delle tuniche piu' esterne del Cipollotto fino a raggiungere una omogenea integrita' e lucentezza su tutto il bulbo. Viene eseguita esclusivamente a mano, nei magazzini dell'azienda interessata alla commercializzazione o presso terzi che sono specializzati per tale attivita'.
Dopo la «pelatura» si procede al taglio parziale del ciuffetto radicale e delle foglie, la misura del taglio e' determinata dalle condizioni richieste dal mercato destinatario del prodotto, possono comunque anche restare intere.
I Cipollotti vengono poi legati a mazzetti e posti in cassette di legno o di plastica. Sulle confezioni viene posta l'etichetta.
Gli opifici di immagazzinamento e lavorazione sono situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione, sono strutturati in modo da essere asciutti, ventilati, poco illuminati; di solito sono provvisti anche di locali a temperatura controllata per la conservazione del prodotto.
Nella stessa zona deve avvenire il confezionamento al fine di garantire la qualita', la tracciabilita' e il controllo.
Art. 6.

Elementi comprovanti il legame del prodotto con l'ambiente

Testimonianze certe della presenza della Cipolla nell'area del bacino del Sarno risalgono ad oltre 2000 anni orsono: nella Pompei antica difatti e' raffigurata nei dipinti del Larario del Sarno, la cappella dove erano custoditi i Lari, gli dei protettori della Casa. Citazioni storiche riportano nel Medio Evo il cipollotto veniva conferito al mercato insieme con le arance, i limoni e le castagne. Nella famosa Hippocratica Civitas della Scuola Medica Salernitana, se ne consiglia l'uso. Anche alla fine dell'800 e nei primi anni del 900 la Cipolla Nocerina viene riportata e descritta nei manuali di agronomia e nei cataloghi delle piu' importanti ditte produttrici di sementi.
Anche dopo la seconda Guerra Mondiale la coltura delle Cipolline bianche ha avuto una rilevante importanza nei sistemi produttivi locali. Il periodo della ricostruzione e della ripresa produttiva fu caratterizzato da una forte domanda da parte dei mercati europei dell'ortofrutta italiana. Fu allora che l'agricoltura visse il maggiore sviluppo che la storia ricordi con livelli produttivi eccezionali e svolse un ruolo motore di primo piano nel rilancio economico del nostro Paese.
La secolare presenza del Cipollotto sul territorio della Valle del Sarno e' stata favorita dai fattori geo-pedologici che caratterizzano l'intera Area. Le condizioni pedoclimatiche che la caratterizzano presentano un insieme di peculiarita' che unitamente alla vocazionalita' dell'ambiente e alla secolare esperienza specifica dei coltivatori locali costituiscono l'habitat naturale per la coltivazione del Cipollotto Nocerino. Il terreno per la sua origine, le sue trasformazioni e la sua struttura attuale costituisce il substrato ottimale per ospitare i Cipollotti che vegetano bene in un terreno leggero, umifero, fresco, ben drenato, senza ristagni d'acqua.
La presenza di vulcani nelle zone limitrofe ha determinato la formazione geolitologica della Valle del Sarno. Le numerose eruzioni del Vesuvio, succedutesi nel tempo, hanno contribuito, in virtu' degli apporti piroclastici, sia alla stratificazione e sia alla combinazione fisico-chimica del terreno. Ciclicamente il Vesuvio ha sparso sul territorio ceneri, minerali e lapilli, i primi hanno arricchito di sostanze nutritive il terreno ed i lapilli hanno formato un naturale ed efficiente drenaggio.
L'apporto di materiali alluvionali trasportati dal fiume Sarno, la rilevante presenza di sorgenti di acque minerali, la falda acquifera copiosa e superficiale, sono gli ulteriori fattori che contribuiscono a rendere il terreno agrario della Valle un eccellente compost naturale grazie al quale gia' duemila anni orsono fu definita «felix» per la sua prosperita'.
La conformazione delle peculiarita' ambientali e' ulteriormente caratterizzata dal locale fotoperiodismo che con una idonea e ben distribuita alternanza di ore di luce e di buio predispone ancora meglio la Valle alla coltura delle liliace a bulbo, favorendo un equilibrato sviluppo tra la parte epogea (apparato fogliare) della pianta e la parte ipogea «il bulbo» che da questa particolare condizione trae ulteriori vantaggi per il suo «imbianchimento» naturale.
Il clima mite, tipico del Mediterraneo centrale, particolarmente favorito dall'orografia dell'Area che vede l'estesa pianura riparata dai venti del Nord Est - Ovest dai Monti Picentini, dai Lattari e dal Vesuvio, mentre dal Sud arrivano i benefici effetti del golfo di Stabia e l'azione ammendante del fiume Sarno che solca e feconda trasversalmente l'intero areale, determinano condizioni idonee con un clima temperato, senza mai soffrire eccessi termici durante l'intero anno.
In tale contesto ambientale va ad integrarsi il fattore antropico che ha acquisito un elevato livello di competenze e di specializzazione conferendo qualita' e tipicita' al prodotto.
Il sistema produttivo puo' avvalersi di tecniche e mezzi tecnici nel processo di lavorazione, originali e tradizionali che testimoniano il profondo legame tra prodotto, produttori e territorio: come il trapianto manuale, la pelatura dei bulbi, la riproduzione del seme.
Il valore di questo legame tra la coltura e il territorio si e' manifestato nei suoi aspetti piu' intensi nelle vicende che hanno caratterizzato la vita sociale e produttiva della Valle del Sarno anche nel periodo storico successivo alla seconda Guerra Mondiale, quando la ripresa dinamica che caratterizzo' le economie postbelliche dell'Europa, genero' una forte domanda dei prodotti alimentari. Si registro' il sorgere di una fiorente esportazione e di centri di raccolta come il mercato ortofrutticolo di Nocera Inferiore-Pagani che divenne il punto di riferimento per le produzioni agricole dell'Italia centro-meridionale affermandosi come uno dei principali poli mercantili italiani, e anche in quel contesto il Cipollotto tra le produzioni tipiche e tradizionali assunse un ruolo rilevante.
Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla DOP e' effettuato da una struttura conforme all'art. l0 del Reg. CEE n. 2081/92.
Art. 8.

Modalita' di confezionamento e di etichettatura - Logotipo

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e contenere soltanto Cipollotti di uguale origine, varieta' e calibro nei limiti indicati.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
I Cipollotti devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di sostanze che non possono provocare alterazioni interne o esterne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali e' ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Gli imballaggi devono recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni appresso riportate:
Cipollotto Nocerino e Denominazione Origine Protetta o il suo acronimo DOP.
Ogni confezione dovra' essere corredata del contrassegno di identificazione, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico e univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione Origine Protetta.
Azienda produttrice e/o confezionatrice (anche solo il codice identificativo). Caratteristiche commerciali.
Categoria extra - Categoria I.
Quantita' del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti. Rappresentazione grafica del logo.

----> Vedere logo a pag. 33 <----

Il logo e' rappresentato da una forma geometrica tondeggiante, composta da un fondo pieno di colore giallo-magenta (quadricromia: 100% giallo+20% magenta) e da una linea di contorno verde (quadricromia: ciano 100 % + giallo 100% + nero 50%).
Sul fondo sono rappresentati tre elementi:
1) una pianta di Cipollotto stilizzata, composta dal bulbo cilindrico di colore bianco sfumato di nero (quadricromia: bianco + nero 20%) e da due foglie longilinee, fistolose, con l'apice a punta, di colore verde (ciano 100% + giallo 100%);
2) il secondo elemento, anch'esso di colore verde (quadricromia: ciano 50% +giallo 100%), graficamente ricorda una «S» stilizzata in posizione di leggera inclinazione verso il lato destro. Sulla sua parte inferiore sinistra poggia e trae origine la pianta del Cipollotto.
3) il terzo elemento e' rappresentato dalla scritta Cipollotto Nocerino, collocata sul lato destro del logo e si interseca tangenzialmente alla parte centrale della «S». Il carattere utilizzato e' il «Comic Sans MS», il colore e' il verde (quadricromia: ciano 100% + giallo 100% + nero 50%).

Logo a un colore.

Nei casi in cui per motivi di confezionamento o di etichettatura non sia possibile stampare il logo in quadricromia, sara' stampato a un colore nei seguenti modi: Logo in positivo.
Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta e' scuro, verra' utilizzato il logo in positivo, applicando il colore di stampa piu' scuro della confezione o dell'etichetta stessa. Logo in negativo.
Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta e' scuro, verra' utilizzato il logo in negativo applicando il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta stessa.
Alla Denominazione Origine Protetta, di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi tipo gusto, uso, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la Denominazione di Origine Protetta.
Art. 9.

Uso del marchio sui prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima il «Cipolloto Nocerino» DOP anche a seguito di processi di elaborazione e trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il «Cipolloto Nocerino» DOP certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gliutilizzatori del «Cipollotto Nocerino» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione «Cipollotto Nocerino» DOP riuniti in Consorzio incaricato della tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.
 
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