Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2005
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Vulture», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata della cooperativa Rapolla Fiorente societa' cooperativa a r.l., intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/1992;
Vista la nota protocollo n. 61661 del 9 marzo 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la cooperativa Rapolla Fiorente societa' cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/1992 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/1997 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa Rapolla Fiorente societa' cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61661 del 9 marzo 2005, sopra citata;
Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 2.
La denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2005
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VULTURE»
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Vulture» e' riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo

L'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP e' ottenuto dalla frangitura delle seguenti varieta' di olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70% cultivar «Ogliarola» - ecotipo «Ogliarola del Vulture «possono concorrere altresi' le seguenti varieta': «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», e «Rotondella», presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.
Le caratteristiche dell'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:
Caratteristiche fisico-chimiche:
a) acidita' espressa in acido oleico = o < 0,5 %;
b) indice di perossidi (mEq di O2/Kg) <= 11;
c) delta k: <= 0,01;
d) polifenoli totali: = > 80.
Valutazioni organolettiche:
a) colore: giallo ambrato con riflessi verdi;
b) odore: fruttato medio con odore di pomodoro;
c) sapore: fruttato medio di oliva matura dal gusto dolce mandorlato, leggermente amaro con una lieve nota di piccante;
d) mediana del fruttato: > 0;
e) mediana del difetto = 0.

Art. 3.
Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.

Art. 4.
O r i g i n e

L'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP possiede singolari qualita' organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terra' un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.
Coltivazione

La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all'olio le specifiche, caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: 5 x 5; 5 x 6; 6 x 6; 6 x 7; 7 x 7, mentre sara' conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso.
La potatura, sara' manuale con la possibilita' di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni. La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive «Dacus oleae» e la tignola «Prais oleae» e' attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed e' vietato l'uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non puo' superare le otto tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31 di dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori: in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato altresi' l'uso di cascolanti.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe. La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il piu' possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive.

Art. 6.
Metodo di ottenimento

La zona di trasformazione delle olive e di imbottigliamento dell'olio comprende il territorio riportato all'art 3. Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; e' vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non e' consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovra' essere effettuata alla temperatura massima di 350°C per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18°C e non deve scendere al di sotto di 10°C. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacita' non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto puo' essere confezionato in bustine monodose. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo, la rintracciabilita' e per mantenere inalterate le qualita' del prodotto.
E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Vulture» DOP con metodo biologico.

Art. 7.
L e g a m e

Nel Vulture l'olivo non e' solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto i sapienti olivicoltori hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo dall'olio qualita' uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori piu' esigenti e proteggendo al contempo lo stesso territorio dalle calamita' atmosferiche da cui spesso, purtroppo e' colpito. Non e' un caso che i contadini del Vulture hanno sempre coltivato insieme la vite e l'olivo, vino ed olio, infatti, legati da relazioni intense e profonde, sono il binomio culturale e gastronomico della civilta' mediterranea e si integrano come la notte ed il giorno.
Il vino «Aglianico del Vulture» e l'olio extravergine di oliva del Vulture hanno sempre avuto una grande rilevanza nella storia economica e sociale di questi luoghi. Nell'ambito di una agricoltura autarchica solo essi producevano reddito ed i contadini, per soddisfare una precisa domanda mercantile, hanno affinato e consolidato i pregi del vino e dell'olio che cosi' hanno conquistato una vasta notorieta'.
Il Monte Vulture e' un vecchio vulcano inattivo che ha generato tutti i terreni su cui sono coltivati gli olivi: questa e' una situazione ottimale che conferisce caratteristiche specifiche all'olio prodotto. La zona di produzione e' dunque un territorio uniforme, per i terreni che sono tutti di origine vulcanica, per la presenza di una varieta' di olivo predominante e per un microclima omogeneo.
I terreni coltivati ad oliveti occupando le pendici del Monte Vulture sono quasi tutti in pendenza e raggiungono la zona limite dove per altimetria e condizioni climatiche e' consentita la sopravvivenza dell'olivo.
In queste condizioni l'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP, assume caratteristiche uniche che sono dovute all'ambiente geografico, comprendente fattori naturali ed umani.

Art. 8.
Controlli

L'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP sara' controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/1992.

Art. 9.
Etichettatura e logotipo

Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:
il nome «Vulture», mentre al rigo sottostante «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP»;
il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
la quantita' di olio contenuta nel recipiente;
la dicitura «Olio imbottigliato dal produttore all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi;
la campagna olearia di produzione;
la data di scadenza;
lotto di produzione.
E' vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista.
E' possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto al caratteri della denominazione «Vulture».
E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo. La denominazione «Vulture» dovra' essere realizzata con le seguenti caratteristiche:
carattere: Korinna regular;
corpo caratteri esterni: 24,3;
colore carattere in primo piano: oro 872 U;
corpo caratteri interni: 17,9;
colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;
cornice colore: pantone 8580 cv;
sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.

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