Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2005 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 3 febbraio 2005
Modificazione al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 6).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 156 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2 e 3/2000 concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante e la gestione amministrativa e la contabilita';
Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del citato regolamento n. 1/2000 che articola l'Ufficio in unita' organizzative di primo e di secondo livello e individua nei dipartimenti e nei servizi le unita' di primo livello;
Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 8, il quale istituisce presso la segreteria generale, tra l'altro, l'unita' organizzativa di secondo livello «ufficio per le relazioni con il pubblico»;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») il quale prevede che le amministrazioni pubbliche individuino, nell'ambito del proprio ordinamento, uffici relazioni con il pubblico anche al fine di garantire una piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando ad essi personale con idonea qualificazione ed elevata capacita' di comunicazione con il pubblico;
Ritenuta la necessita' sulla base dell'esperienza sviluppata, tenuto conto della rilevanza del ruolo svolto presso l'Autorita' dall'ufficio per le relazioni con il pubblico sia sotto il profilo del numero di interpelli e quesiti di varia natura provenienti da soggetti pubblici e privati e da semplici cittadini che quotidianamente vengono prospettati a tale struttura, sia sotto quello qualitativo della complessita' e delicatezza delle problematiche affrontate e del ruolo di comunicazione istituzionale insito in tali attivita', al fine di migliorare e qualificare ulteriormente il servizio reso all'utenza, di potenziare l'ufficio relazioni con il pubblico riconfigurandolo come unita' organizzativa di primo livello;
Ritenuto per i motivi esposti di istituire presso la segreteria generale un'unita' organizzativa di primo livello denominata «ufficio relazioni con il pubblico» in luogo dell'attuale unita' organizzativa di secondo livello, anche al fine di una migliore e piu' razionale organizzazione funzionale della segreteria generale del Garante;
Ritenuta la necessita' di apportare al regolamento n. 1/2000 la conseguente modifica, nei termini di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
Su proposta del segretario generale e viste le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
Delibera:
1) di istituire presso la segreteria generale, nei termini di cui in motivazione, un'unita' organizzativa di primo livello denominata «ufficio relazioni con il pubblico», in luogo dell'attuale unita' organizzativa di secondo livello «ufficio per le relazioni con il pubblico»;
2) di approvare l'allegato A alla presente deliberazione recante la conseguente modifica all'art. 8, comma 5, del regolamento n. 1/2000 nei termini di cui in motivazione.
Il segretario generale curera' la pubblicazione della presente deliberazione di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali.
Roma, 3 febbraio 2005
Il presidente
Rodota'
Il relatore
Rasi
Il segretario generale
Buttarelli
 
Allegato A

MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI.

Art. 8, comma 5, terzo periodo.
Nell'art. 8, comma 5, terzo periodo, del regolamento n. 1/2000, le parole: «e l'ufficio per le», sono sostituite dalle seguenti: «e l'unita' organizzativa di primo livello denominata ufficio».
 
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