Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 marzo 2005
Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci.

IL DIRETTORE GENERALE
autotrasporto persone e cose

Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del consiglio;
Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2005, recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», in particolare l'art. 3 che prevede l'emanazione di un apposito decreto applicativo;
Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Accordo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.
3. L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale e di uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.
 
Art. 2.

1. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, in cui devono essere registrati, anteriormente alla loro esecuzione, i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.
2. I libretti dei resoconti rilasciati, alle imprese non italiane, ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validita'.
3. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto, in possesso dei libretti di resoconto rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004, debbono sostituire il foglio recante le note esplicative con il corrispondente foglio previsto nell'allegato 1 al presente decreto.
4. I fogli del libretto dei resoconti gia' compilati per intero devono essere trasmessi, in copia, via fax al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3, al numero 00390641584111.
5. I libretti dei resoconti, una volta esaurita la loro validita', dovranno essere restituiti al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.
 
Art. 3.

1. Il libretto dei resoconti deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.
2. Alla domanda devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di Euro 11,00 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda, di Euro 5,16 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma» per ogni libretto richiesto e una fotocopia del documento di identita' o di altro documento atto a comprovarla del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.
3. Qualora l'impresa intenda avvalersi della possibilita' di ottenere i libretti richiesti entro il termine massimo di tre giorni, dovra' allegare alla domanda l'attestazione di versamento di Euro 2,58 sul conto corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto richiesto.
4. I versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n. 551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi.
5. Con ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a cinque libretti.
6. Non potra' essere richiesto piu' di un libretto per ciascun veicolo salvo che in caso di necessita' di sostituzione per la quale dovra', comunque, essere restituito il libretto gia' rilasciato.
 
Art. 4.

1. Le domande potranno essere presentate dal lunedi al venerdi', dalle ore 9.30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente art. 3, oppure tramite servizio postale.
2. Il ritiro dei libretti potra' essere effettuato presso gli stessi uffici dal lunedi' al venerdi', dalle ore 11.15 alle ore 13.
 
Art. 5.

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 24 marzo 2005
Il direttore generale: Ricozzi
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 21 a pag. 25 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato a pag. 26 <----
 
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