Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 marzo 2005
Attribuzione della competenza, all'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 14 maggio 2001, n. 223.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimenti e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 44 del 13 febbraio 2003, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;
Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004 recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura o dell'Ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;
Visto il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, recante «Nuove disposizione in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto in particolare l'art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998, il quale dispone che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previdenti che conferivano agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti»;
Visto il decreto legislativo del n. 223 14 maggio 2001, recante «Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle oliva da tavola»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, del medesimo decreto che individua nelle regioni l'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni nei soli casi previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo;
Considerato che per la sanzione amministrativa di cui al comma 6 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 223 del 14 maggio 2001 non sono state individuate le regioni quali autorita' competenti all'applicazione della sanzione ivi prevista;
Visto il parere n. 1663 del 4 marzo 2005 della sezione II del Consiglio di Stato nel quale si legge che «... in materia di aiuti alla produzione dell'olio d'oliva la competenza sanzionatoria delle regioni sia esclusa solo per le attivita' repressive e punitive relative alle associazioni o unioni nazionali di olivicoltori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni (ma non solo di esse, poiche' il decreto si riferisce a tutte le organizzazioni di produttori agricoli) che violino gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione»;
Decreta:

Articolo unico

Per quanto indicato nelle premesse l'Ispettorato centrale repressione frodi e' individuato quale struttura del Ministero cui e' demandata la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 223 del 14 maggio 2001.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2005
Il Ministro: Alemanno
 
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