Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2005
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e delle relative modalita' di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresi' lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;
Visto l'atto di indirizzo, attuativo del citato comma 29, come concordato dalle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto necessario provvedere alla emanazione del decreto ministeriale previsto dal richiamato comma 29, al fine di individuare, sulla base delle priorita' individuate dal Parlamento, gli interventi e gli enti destinatari del contributo statale recato dal precedente comma 28, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le caratteristiche delle attestazioni che gli enti beneficiari devono trasmettere allo stesso Dipartimento, entro i termini indicati dal medesimo comma 29 con riferimento alla natura giuridica dei soggetti individuati (pubblici e non), ai fini della erogazione del contributo, altrimenti da revocare e riassegnare con le medesime modalita';
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo statale di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, pari a euro 201.500.000 per l'anno 2005, euro 176.500.000 per l'anno 2006 ed euro 170.500.000 per l'anno 2007, viene destinato al finanziamento degli interventi ed in favore degli enti individuati nell'allegato elenco A), che forma parte integrante del presente decreto, al fine di tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.
 
Art. 2.
1. Le quote di finanziamento individuate per gli anni 2005, 2006 e 2007 nell'allegato elenco A) e riferite a soggetti pubblici, ad eccezione delle amministrazioni centrali dello Stato, e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, mediante corrispondenti erogazioni a valere sull'autorizzazione di spesa iscritta per i medesimi anni sul capitolo 7536 dell'u.p.b. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.
2. Le quote del finanziamento destinate alle amministrazioni centrali dello Stato, cosi' come individuate nell'allegato elenco A), sono loro attribuite mediante l'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale le quote di finanziamento medesime saranno iscritte sui pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dei relativi stati di previsione, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio annualmente iscritti sul capitolo richiamato al comma 1.
 
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1 dell'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco A) sono tenuti a compilare, per ciascun anno interessato, una attestazione conforme all'allegato modello B), che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve contenere la dichiarazione che la quota di contributo annuale individuata nell'allegato elenco A), distintamente per progetti finanziati, ha formato oggetto di impegno formale entro la data del 31 agosto dell'anno di riferimento e deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo.
 
Art. 4.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1 dell'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato A) sono tenuti a compilare, per ciascun anno interessato al finanziamento, una attestazione conforme all'allegato modello C), che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione, con riferimento alla quota di contributo annuale individuata nell'allegato elenco A), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per ciascun progetto finanziato, una dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale; deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo.
 
Art. 5.
1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse, entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno di riferimento, a pena di revoca del contributo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A) - Ufficio X, con raccomandata a.r.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata a.r., il cui contenuto puo' essere anticipato tramite fax (al numero 06-47614438) ovvero con e-mail (all'indirizzo di posta: concetta.dilascio@tesoro.it) per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote annuali di finanziamento individuate per ciascun soggetto nell'allegato elenco A) entro la fine del mese successivo a quello in cui sono pervenute le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 e comunque non oltre il termine individuato dallo stesso Dipartimento nella circolare che, in ciascun esercizio finanziario, disciplina la chiusura delle contabilita' dello Stato.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari del contributo statale di cui al comma 1 utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza Enti Decentrati».
 
Art. 7.
1. Le quote del contributo statale individuate nell'allegato elenco A) con riferimento agli enti beneficiari e ai progetti da realizzare devono intendersi revocate qualora gli stessi enti non provvedano agli adempimenti posti a loro carico, cosi' come individuati agli articoli 3, 4 e 5, per essere riassegnate ai sensi del comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
2. A tal fine, entro il mese di novembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi, alla cui erogazione si provvede con le modalita' stabilite dal presente decreto.
3. Le quote di finanziamento revocate possono essere riassegnate anche in termini di residui nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro: Siniscalco
 
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