Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 8 marzo 2005
Programma del Commissario Governativo per l'Emergenza Alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004. I° Stralcio attuativo degli interventi prioritari per la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche, ex articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. Attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, articolo 2, comma 2, e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2004, n. 3387, articolo 7, comma 1. (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
per l'emergenza alluvione in Sardegna
del 6 dicembre 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonche' l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Vista la nota n. 0039/Gab, in data 14 gennaio 2005, dell'assessore regionale dei lavori pubblici, con la quale, con riferimento alla tipologia degli interventi di propria competenza, l'assessore ha informato la giunta sull'esito dei sopralluoghi e delle stime effettuate dagli uffici periferici dell'assessorato, comunicando che il fabbisogno relativo agli interventi ritenuti di maggior urgenza per fronteggiare i danni subiti dalla rete infrastrutturale principale, nei comuni maggiormente interessati dagli eventi alluvionali, ammonta a circa 34 MEuro;
Visto l'allegato 2 alla nota del 14 gennaio 2005, dell'assessore regionale dei lavori pubblici in cui sono elencati, con riferimento ai comuni individuati quali maggiormente interessati dall'evento alluvionale, gli interventi ritenuti prioritari e la stima dei danni;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 e l'ordinanza del commissariale n. 2 del 25 gennaio 2005, con cui, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, e' stato assegnato a tale assessorato, per far fronte alle prime piu' urgenti esigenze di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche (art. 1, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004), una quota dello stanziamento complessivo pari a 30 MEuro;
Atteso che, con nota, prot. n. 3256, in data 15 febbraio 2005, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha comunicato all'ufficio del commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, la ripartizione del suddetto stanziamento di 30 MEuro, destinato agli interventi di sua spettanza, elencati tra quelli ritenuti prioritari, tra i comuni e gli enti che hanno subito danni infrastrutturali, individuati con le deliberazioni della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 e n. 1/13 del 18 gennaio 2005;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 che, per il compimento delle iniziative ivi previste, ha autorizzato il commissario delegato, a disporre deroghe, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle disposizioni normative elencate nel medesimo articolo;
Atteso che, con riferimento agli interventi di cui alla predetta nota dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 14 gennaio 2005, gli stessi sono da ricomprendere nel programma commissariale, I° stralcio interventi prioritari;
Atteso che, in parziale adesione alle richieste in tal senso formulate dai comuni ed enti attuatori degli interventi, e' opportuno disporre, in via generale, ai fini dell'attuazione da parte dei soggetti realizzatori degli interventi previsti nel predetto I° stralcio del programma commissariale, le deroghe previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, solo per, la parte attinente all'accelerazione procedimentale;
Ritenuto peraltro che, l'ampiezza e la gravita' dei danni subiti dalle infrastrutture principali nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali e l'urgenza di procedere agli interventi, possono prefigurare la necessita' del ricorso ad ulteriori deroghe alla normativa vigente che potranno essere autorizzate solo sulla base di specifica e motivata richiesta all'uopo formulata all'ufficio del commissario dal soggetto attuatore dell'intervento.
Ordina:
Art. 1.
1. E' approvato, quale I° stralcio attuativo del programma commissariale attinente alla categoria di interventi di «riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche» previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, l'elenco di interventi allegati alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.
2. Gli interventi previsti nell'elenco allegato sono dichiarati di assoluta urgenza.
 
Art. 2.
1. Ai fini dell'urgente realizzazione degli interventi stessi gli enti attuatori potranno operare in deroga alle disposizioni indicate nei seguenti commi.
2. Programmazione dei lavori pubblici.
In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., gli interventi inclusi nel I° stralcio del programma commissariale, possono essere realizzati, ancorche' non inseriti nel programma triennale previsto dalla medesima norma.
3. Attivita' di progettazione.
In deroga a quanto previsto dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., la progettazione avente ad oggetto gli interventi inseriti nell'allegato I° stralcio del Programma commissariale puo' articolarsi, secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in definitiva ed esecutiva.
4. Riduzione dei termini di ricezione delle offerte.
In deroga a quanto previsto dall'art. 79, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione delle offerte e' ridotto a quindici giorni a decorrere dall'ultima data di pubblicazione del bando nelle diverse fonti di divulgazione.
5. Esperimento in unica tornata di gara.
In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., i pubblici incanti possono essere esperiti in unica seduta di gara, procedendo successivamente alla verifica dei requisiti richiesti nel bando di gara solo per le imprese prima e seconda classificata ove le stesse risultino prive di attestazione di qualificazione SOA e ARA.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 24 del 22 aprile 1987, le amministrazioni comunali sono autorizzate ad approvare il progetto esecutivo, prescindendo dal parere dei CTAP o del CTAR, previa acquisizione del parere del responsabile del procedimento, espresso ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999.
 
Art. 3.
1. Eventuali ulteriori deroghe alla normativa espressamente elencata nell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 potranno essere autorizzate con ordinanza commissariale solo sulla base di specifica e motivata richiesta all'uopo formulata dal soggetto attuatore dell'intervento.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 8 marzo 2005
Il commissario governativo: Soru
 
Allegato

Elenco degli interventi programmati per la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche (art. 1, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 10/2004) tra i comuni e gli enti individuati con le deliberazioni dalla giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 e n. 1/13 del 18 gennaio 2005.

----> vedere allegato da pag. 46 a pag. 53 della G.U. <----
 
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