Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 4 marzo 2005, n. 8
Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2004.

A tutti gli Uffici centrali del
bilancio presso i Ministeri e agli
Uffici di ragioneria delle
amministrazioni autonome
Alle ragionerie provinciali dello Stato
A Patrimonio dello Stato S.p.a.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A tutti i Ministeri
Al dipartimento del Tesoro - Direzione
V - Ufficio I
A tutte le amministrazioni autonome
Alla Corte dei conti - sezioni riunite
in sede di controllo

Il rendiconto generale dello Stato, come per i decorsi esercizi, espone per il 2004 le risultanze delle entrate e delle spese nel conto del bilancio e, nel conto del patrimonio, le attivita' e le passivita' finanziarie e patrimoniali, nonche' la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale.
La conclusione anticipata della validazione dei pagamenti a cura della Corte dei conti, permette, quest'anno, di poter anticipare le operazioni di chiusura delle scritture contabili e trasmettere il consuntivo finanziario alla Corte dei conti medesima, per la prescritta parificazione, con notevole anticipo rispetto al termine fissato dalla vigente normativa contabile.
Conseguentemente, le istruzioni di seguito riportate evidenzieranno i relativi adempimenti in analogia con il calendario adottato per le operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio 2004; mentre nulla e' innovato per quanto concerne le scadenze relative alle operazioni di consuntivo delle entrate e del conto del Patrimonio.
Per quanto riguarda quest'ultimo, si confermano le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione» - hanno trovato una prima espressione nel Conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002.
Le linee di fondo che sorreggono il modello di rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come indicato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita).
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 della legge di contabilita' di Stato n. 468 del 1978, il rendiconto dovra' essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno c.a.
Per assicurare la trasmissione del predetto rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica - come precedentemente segnalato - con un adeguato anticipo rispetto ai termini stabiliti dalle vigenti norme, gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni qui di seguito indicate, oltre a quanto previsto nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura predisposto dall'I.G.I.C.S. 1. Preconsuntivo.
Al fine di procedere ad una piu' scorrevole esecuzione degli adempimenti per la formazione del documento in questione, anche nei sensi auspicati dalla Corte dei conti di poter disporre, entro il 30 marzo, dei dati, seppur non definitivi, del consuntivo 2004, l'Ufficio VII dell'I.G.P.B. produrra' un «preconsuntivo», elaborato sulla base delle operazioni contabili eseguite entro tale data da codesti Uffici. 2. Funzioni obiettivo.
Il 25 marzo gli Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioni obiettivo (missioni istituzionali) dei dati di consuntivo.
Il documento riportera', per i capitoli dell'esercizio finanziario 2004, le funzioni obiettivo e le relative percentuali (rispettivamente per le previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato ed il rimasto da pagare).
L'elaborato medesimo dovra' essere rimesso alle Amministrazioni competenti per le eventuali modifiche da concordare con il coesistente Ufficio centrale del bilancio e con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni sulla necessita' di aggiornare i dati rispetto alla previsione con la massima cura, in quanto gli stessi dovranno successivamente essere utilizzati per l'elaborazione delle note preliminari.
Gli Uffici centrali del bilancio, acquisiti i dati confermati o modificati nelle percentuali, provvederanno ad immetterli nel Sistema informativo entro il termine massimo del giorno 5 aprile.
Il 15 aprile, gli stessi Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ufficio VII la versione definitiva del documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti.
Entro il 6 maggio tutti gli Uffici centrali restituiranno all'Ufficio VII detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei conti in allegato al conto consuntivo. 3. Monitoraggio delle leggi di spesa.
Con riferimento alla necessita' di illustrare i risultati di gestione relativamente alle principali leggi di spesa, come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 279/1997, ciascuna amministrazione avra' cura di produrre una relazione che esponga, sulla base di un'accurata analisi economico-finanziaria della attivita' di gestione, i livelli di conseguimento dello «scopo» cui tende la legge di spesa oggetto di monitoraggio.
A tal fine, le amministrazioni stesse potranno utilmente avvalersi delle informazioni gia' esistenti nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato acquisite in applicazione del citato decreto-legge n. 194/2002 (Monitoraggio per legge). 4. Allegati spese di personale.
Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 di ciascuna amministrazione dovra' essere corredato da appositi allegati riepilogativi delle spese di personale distinti tra «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi» e «Retribuzioni accessorie» secondo gli schemi annessi alla presente circolare (Allegati 1 e 2).
In particolare, nelle note preliminari, di cui al successivo punto 6, dovranno essere riportate opportune indicazioni in merito alle risultanze evidenziate negli allegati medesimi. Inoltre, a seguito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, negli stessi allegati saranno indicati tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 2004, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di Stato.
Va ricordato che tutte le sopraindicate informazioni dovranno concordare con i dati risultanti nel conto annuale che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 29/1993, si configura come consuntivo analitico. 5. Note.
Il positivo risultato della procedura informatica, concernente l'esposizione automatica delle note al capitolo delle partite perente, realizzata lo scorso esercizio, ha permesso l'adozione in via definitiva della procedura medesima.
Conseguentemente, codesti Uffici centrali del bilancio continueranno a verificare unicamente la corrispondenza delle note generate automaticamente dal Sistema con gli importi evidenziati nei tabulati prodotti dall'I.G.I.C.S.
Nulla e' mutato, invece, per quanto riguarda l'esposizione delle eccedenze di spesa: ciascun Ufficio centrale del bilancio dovra' comunicare, con la massima puntualita', le opportune informazioni al Sistema informativo, secondo le modalita' indicate nell'apposita guida operativa, entro e non oltre il 30 aprile c.a., data in cui dovranno essere completate le operazioni di consuntivazione.
Nel richiamare la circolare n. 34 dell'8 novembre 2004, si raccomanda agli uffici interessati di esercitare un attento controllo al fine di evitare che si determinino eccedenze di spesa in presenza di economie su fondi assegnati in base alla legge n. 908/1960. Con l'occasione si rammenta che le eccedenze stesse troveranno sanatoria legislativa esclusivamente nell'ipotesi in cui si realizzeranno a livello di unita' previsionale di base.
Tenuto conto, tuttavia, che l'unita' elementare di rilevazione dell'eccedenza rimane il singolo capitolo, i suddetti Uffici centrali, entro la stessa data, dovranno aver completato le comunicazioni all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, specificatamente per ciascun capitolo interessato, di eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate.
L'Ufficio VII, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, contestualmente autorizzera' gli Uffici centrali del bilancio ad operare via terminale per la loro acquisizione nelle scritture del Sistema informativo.
Le eccedenze di cassa, com'e' noto, saranno registrate automaticamente dal sistema con l'inserimento dei dati definitivi del pagato. Tuttavia, affinche' si generi la prevista nota al capitolo, e' necessario che codesti Uffici provvedano ad effettuare la specifica transazione, utilizzando il nodo BCAE. 6. Note preliminari.
Il principio della simmetria tra bilancio di previsione e bilancio consuntivo, unitamente alla necessita' di conseguire un'attenta analisi ex post dell'attivita' svolta, impone a ciascuna amministrazione l'obbligo di elaborare le note preliminari similmente a quanto avviene per il bilancio di previsione.
Valutata la congruita' dei criteri adottati per la formulazione delle previsioni di spesa, le amministrazioni dovranno evidenziare ogni eventuale caso di rilevante scostamento verificatosi nel corso della gestione, rispetto alle previsioni predisposte secondo le indicazioni contenute nel documento di programmazione economico finanziaria.
Pertanto, particolare attenzione dovra' essere riposta nella valutazione degli scostamenti che si dovessero registrare tra i risultati conseguiti e gli obiettivi prefissati nel bilancio di previsione; valutazione che dovra' essere effettuata, in particolar modo, sulla base delle funzioni obiettivo ridefinite con l'elaborazione del relativo documento riepiogativo, che sintetizza le missioni istituzionali realizzate da ciascuna amministrazione. 7. Residui di stanziamento.
Per quanto riguarda, poi, i residui di stanziamento, si richiama l'attenzione dei direttori degli Uffici centrali del bilancio sulle indicazioni fissate a riguardo con la circolare n. 1 del 4 gennaio 2005, concernente l'accertamento dei residui al 31 dicembre 2004.
In merito alla conservazione dei medesimi residui, ciascuna amministrazione dovra' conformarsi alle indicazioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate con apposito telex.
Cio' premesso, si ribadisce la necessita' dell'assoluto rispetto dei termini perentori di cui alla annessa nota tecnica, al fine di non compromettere la presentazione del Rendiconto alla Corte dei conti entro il 13 maggio p.v.
Per lo scadenziario degli adempimenti e per le istruzioni operative specifiche, si fa rinvio alla citata nota tecnica, allegata alla presente circolare.
Si ringrazia per la collaborazione che gli Uffici vorranno dare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

NOTA TECNICA
Conto Consuntivo 2004

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

I - Conto del bilancio. A) Entrata.
Il 29 aprile: gli Uffici centrali del bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro ritireranno, presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' dello Stato - via XX Settembre, 97 - per quanto di competenza, due copie dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A) per le operazioni di parifica con l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
entro il 3 maggio: i predetti Uffici centrali e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro completate le operazioni di parifica, segnaleranno all'Ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio con il modello RG-11-EN-IPO1 le eventuali rettifiche e correzioni da apportare ai cennati elenchi dei versamenti;
entro la stessa data l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro provvederanno a fornire all'Ufficio X del-l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, trascritti sul modello RG-11-EN-IP02, i dati relativi alle comunicazioni ritardatarie rispetto alla chiusura delle contabilita';
entro il 13 maggio: gli Uffici centrali del bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato:
una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);
due copie (solo prima e seconda parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);
tre copie dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);
tre copie del conto consuntivo;
entro la stessa data: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ritirera' presso l'Ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una sola copia del consuntivo completo di allegati e della nota preliminare, in quanto le altre tre copie saranno sottoposte alla firma del Ministro competente a cura dello stesso Ispettorato.
entro il 13 maggio: la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro e gli Uffici centrali del bilancio interessati consegneranno all'Ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia del conto consuntivo debitamente riscontrata, con la dichiarazione attestante la esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei documenti medesimi.
Gli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro cureranno l'invio alla Corte dei conti di una copia (prima e seconda parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (cx mod. 219/A), e di una copia dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221). B) Spesa.
Il 25 marzo: gli Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilita' di Stato - via XX Settembre, 97 - due copie del consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi contenuti. A tale riguardo, e' da far presente che i dati contabili riportati nella copia del consuntivo trasmesso sono quelli immessi nel Sistema centrale secondo le normali operazioni meccanografiche di gestione, previste nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura dell'area spese per l'esercizio 2004.
Entro il 30 marzo: i suddetti Uffici centrali, completato il riscontro, restituiranno all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia revisionata del conto consuntivo apportandovi solo ed esclusivamente le eventuali rettifiche e correzioni riguardanti i dafi anagrafici (numero e denominazione del capitolo e variazioni di bilancio).
Per quanto concerne invece i dati contabili di gestione, gli Uffici centrali ne potranno continuare l'aggiornamento, fino alla data improrogabile del 30 aprile. A tale proposito si ritiene doveroso ribadire che eventuali variazioni contabili potranno riguardare solo modifiche ai dati dei pagamenti, restando assolutamente precluso qualsiasi intervento modificatorio delle somme impegnate.
Il 3 maggio: gli Uffici centrali ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato quattro copie complete del rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente.
Entro il 10 maggio: i suddetti Uffici centrali del bilancio consegneranno all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, tre copie del conto consuntivo firmate dai Ministri competenti, complete di nota preliminare, in quattro copie; l'elaborato relativo al monitoraggio delle principali leggi di spesa, in quattro copie; gli allegati per le spese di personale, in quattro copie, ed una dichiarazione del direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, attestante l'esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nel documento medesimo. II - Conto del patrimonio.
Il Conto del patrimonio risulta impostato nelle due parti fondamentali costituite da:
a) attivita' e passivita' finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale.
Tali indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni; inoltre per la sua elaborazione si osservano le disposizioni contenute nella legge n. 94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo 279 del 7 agosto 1997, nonche', da ultimo, nel decreto interministeriale del 18 aprile 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003), che classifica le attivita' e le passivita' patrimoniali in funzione della loro idoneita' ad essere «suscettibili di utilizzazione economica»; infine in via amministrativa si osservano le istruzioni contenute nella circolare n. 13 del 12 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2003) emanata per la ristrutturazione di tale documento contabile.
Va precisato al riguardo che nella sezione I andranno esposti distintamente componenti attivi e passivi significativi del patrimonio, raccordati con il SEC '95, come specificato negli allegati 1 e 2 del suddetto decreto interministeriale, mediante un loro raggruppamento in quattro ripartizioni («attivita' finanziarie», «attivita' non finanziarie prodotte», «attivita' non finanziarie non prodotte», «passivita' finanziarie»).
Riguardo alla Sezione II - Dimostrazione di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio, si fa presente che, in coerenza con la struttura del bilancio statale introdotta dalla normativa recente, tale documento comprende le risultanze della gestione delle entrate e delle spese con prospettazioni affiancate a quelle esistenti che illustrano i legami tra i dati patrimoniali con riflessi finanziari e la stessa struttura del bilancio. Tali prospetti riguardano essenzialmente il rapporto tra le funzioni-obiettivo e le amministrazioni, la distribuzione dei capitoli di spesa nelle varie funzioni-obiettivo esistenti e la loro proiezione nelle attivita' e passivita' in cui e' suddiviso il conto del patrimonio.
Cio' considerato, si precisa che, a parte le attivita' e passivita' finanziarie a breve, quali biglietti e monete, residui attivi e passivi, crediti e debiti di tesoreria, per le quali provvede direttamente l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le procedure per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni intervenute nelle poste patrimoniali, relative a: «azioni ed altre partecipazioni», «anticipazioni ed altri crediti», «beni immobili patrimoniali e demaniali», «beni mobili patrimoniali», «beni mobili demaniali», «debiti redimibili» e «anticipazioni ed altri debiti» sono quelle contenute nelle «Istruzioni per i servizi di automazione», gia' in dotazione degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali.
In merito, poi, alle poste patrimoniali relative alle «azioni ed altre partecipazioni», va ricordato che per societa' controllate si intendono le societa' in cui lo Stato dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o le societa' in cui lo Stato dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; per societa' collegate, quelle nelle quali lo Stato ha una presunzione di influenza notevole il cui livello percentuale di partecipazione e' stato fissato dal codice civile al 10% o al 20% a seconda che la societa' partecipata sia o non sia quotata in borsa, di conseguenza come categoria residuale tutte le «altre» societa'.
Quanto agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle poste patrimoniali relative alle «azioni ed altre partecipazioni», e «anticipazioni ed altri crediti», occorre altresi' ricordare che apposite funzioni consentono l'acquisizione e la variazione degli interessi attivi e degli utili, analogamente a quanto avviene per gli interessi passivi relativi alle poste patrimoniali dei «debiti redimibili» e «anticipazioni ed altri debiti».
Tali procedure di automazione sono intese a raggiungere una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle poste patrimoniali di «credito» o di «partecipazione», oltre che a consentire una migliore interpretazione dei risultati economici della gestione di tali attivita'.
Cio' premesso, occorre considerare che la normativa specifica di ogni singolo credito o partecipazione puo' prevedere sia una ricapitalizzazione sia il versamento delle quote di interessi o di utili all'entrata del bilancio statale.
In tali casi sara' necessario che le amministrazioni che hanno in gestione la posta patrimoniale predispongano, sulla base della propria documentazione, i riepiloghi contabili da inoltrare all'Ufficio centrale del bilancio competente, opportunamente corredati delle informazioni utili per una esauriente esposizione dei dati sopra indicati.
Sara' cura poi dell'Ufficio centrale del bilancio acquisire al Sistema informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi agli utili o agli interessi versati al bilancio, al fine di consentire la loro esposizione su un apposito allegato della posta patrimoniale (Mod. A).
Tali dati, anche se di' natura finanziaria e quindi estranei alla contabilita' patrimoniale, vengono analizzati in quanto evidenziano riflessi sul bilancio recati dalla gestione del patrimonio.
Ovviamente per gli utili o interessi ricapitalizzati resta confermata la loro acquisizione, come variazione aumentativa della posta, in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza patrimoniale.
Si' rammenta che, per una maggiore analiticita' delle variazioni contabili delle poste patrimoniali relative alle «azioni ed altre partecipazioni» e «anticipazioni ed altri crediti», sono disponibili funzioni che consentono di classificare, per voci economiche, i dati contabili riferiti a fatti modificativi quali «sopravvenienze, ecc.» e «insussistenze, ecc.».
Gli Uffici centrali del bilancio dovranno avere particolare cura nell'acquisire tali dati, tra i quali quelli relativi agli utili e agli interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad una esposizione dei risultati della gestione patrimoniale che possa consentire di misurare il grado di redditivita' delle suddette attivita'.
Inoltre per le poste patrimoniali relative a «azioni ed altre partecipazioni», e «anticipazioni ed altri crediti» o a «debiti redimibili e anticipazioni ed altri debiti», si dovra' fare attenzione all'acquisizione delle variazioni che dipendono dalla gestione del bilancio.
In particolare sara' compito degli Uffici centrali del bilancio interessati riportare i dati relativi agli accertamenti di entrata o agli impegni di spesa in conto competenza e non le somme versate o le somme pagate; nel contempo i residui di stanziamento non dovranno essere evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in impegni propri. I dati riguardanti tali residui andranno riportati tra i fatti modificativi «derivanti da spese imputate ai residui».
Resta da aggiungere che nella posta patrimoniale del credito o del debito sara' necessario registrare, tra i fatti permutativi. le variazioni in conto residui dovute a «rettifiche». L'insieme delle stesse trovera', com'e' noto, contropartita nei residui attivi e passivi di bilancio contabilizzati nelle poste finanziarie di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Va infine ricordato che viene allegata alla presente circolare una scheda analitica (Allegato 3) per individuare della societa' azionaria partecipata, oltre che la qualificazione di societa' collegata, controllata ed altro, gli elementi piu' significativi, quali il risultato di gestione 2003, la destinazione dell'utile conseguito e la quota di essa assegnata all'amministrazione, nonche' gli indicatori di redditivita' (utile/patrimonio netto, utile/capitale sociale).
Tale scheda, debitamente compilata per ciascuna societa' per azioni dall'amministrazione interessata, dovra' essere trasmessa al coesistente Ufficio centrale del bilancio che, dopo averne riscontrato i dati, provvedera' ad acquisirli al Sistema informativo. La stampa di tali schede, cosi' meccanizzate, andra' prodotta tramite la funzione FBBI e dovra' essere unita ai relativi allegati (corrispondenti alle vecchie sottopartite patrimoniali) costituenti parte integrante della posta patrimoniale (Mod. A) che andra' inoltrata all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX).
Infine codesti Uffici centrali del bilancio, utilizzando le funzioni appositamente previste, dovranno confermare la validita' dei riferimenti normativi riportati negli allegati alla posta patrimoniale, allo scopo di tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in piu' dovranno essere immessi nel Sistema informativo i riferimenti normativi che interessano le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del bilancio, particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per avere un quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati al bilancio medesimo. Beni immobili patrimoniali e demaniali.
In ordine alle contabilita' dei beni immobili patrimoniali, e' da far presente che, per i beni in gestione all'Agenzia del demanio, l'automazione del processo di formazione del consuntivo consente che ogni singolo aggiornamento contabile relativo ad un bene immobile patrimoniale, effettuato dalla Ragioneria provinciale in sede di gestione dell'anagrafe automatica, si traduca in una rilevazione delle variazioni contabili nel corso dell'esercizio ed in una confluenza automatica delle movimentazioni stesse dei beni immobili patrimoniali nelle diverse causali che contraddistinguono le schede di consistenza delle poste relative ai «beni immobili patrimoniali».
Di conseguenza in corso di esercizio si rende disponibile la situazione aggiornata del consuntivo che, al momento della chiusura della rendicontazione patrimoniale, operati gli opportuni controlli, diverra' definitiva.
Cio' premesso e vista la competenza delle filiali dell'Agenzia del demanio alla compilazione delle contabilita' patrimoniali, le Ragionerie provinciali dovranno limitarsi a riscontrare le predette contabilita', assicurandosi in particolare che dette filiali abbiano provveduto ad aggiornare i valori secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3, costituente parte integrante del citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, nonche' ad assicurare la corrispondenza tra i dati contabilizzati manualmente da tali Uffici e quelli inseriti al Sistema informativo.
Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili patrimoniali in gestione alle amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, valgono le indicazioni contenute nella circolare n. 34 dell'8 novembre 2004, «chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2004» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004).
Infine sara' necessario che i competenti Uffici centrali del bilancio riepiloghino, in un allegato alle schede accese alle poste patrimoniali interessate, gli elementi informativi desumibili dalle registrazioni avvenute a seguito di dismissioni di immobili per alienazione, cartolarizzazione, conferimento delle proprieta' o del possesso a specifici soggetti pubblici (Coni servizi S.p.A, Patrimonio S.p.A., Fondo immobili pubblici, ecc.) derivanti dall'attuazione delle vigenti disposizioni normative.
Per i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, la cui contabilizzazione a valore prevista dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, comporta il loro inserimento nel Conto generale del patrimonio, sara' necessario che le Amministrazioni interessate alla loro gestione, qualora abbiano provveduto ad individuarli e a valutarli in base ai criteri stabiliti dall'art. 3 del richiamato decreto interministeriale 18 aprile 2002, dispongano l'invio deidati alle Ragionerie provinciali che, a loro volta, effettuati i dovuti riscontri, provvederanno a comunicarli ai rispettivi Uffici centrali del bilancio, per il loro inserimento al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Beni mobili patrimoniali.
In ordine alla contabilita' dei beni mobili patrimoniali, gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dovranno attenersi alle istruzioni richiamate con la circolare n. 34 dell'8 novembre 2004 relativa alla chiusura delle contabilita' ed in particolare a quelle che riguardano il rispetto della circolare n. 13 del 12 marzo 2003 sulla ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato seguita all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 279/1997, oltre che al rispetto del nuovo Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato e della circolare attuativa n. 32 del 13 giugno 2003.
Considerata poi l'esigenza di pervenire ad una piu' esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e quella finanziaria prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i suddetti Uffici di ragioneria dovranno assicurarsi, come ribadito peraltro dalla richiamata circolare n. 34 dell'8 novembre 2004, che i dati finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2004, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrera' verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti.
Va sottolineata, infine, la necessita' che gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali interessate usino particolare cura nel controllare i passaggi di beni tra uffici consegnatari per ottenere una situazione corretta dei bilanciamenti gia' al termine dell'inserimento nel Sistema informativo dei dati ricavabili dai modelli 98 C.G. Residui perenti.
Per quanto riguarda infine i «residui passivi perenti agli effetti amministrativi», gli Uffici centrali dcl bilancio dovranno comunicare al Sistema informativo le eventuali economie, rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno anche delle comunicazioni che le Ragionerie provinciali dovranno trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza.
Sara' compito, invece, del Sistema informativo operare la ripartizione della loro consistenza finale secondo le categorie economiche del bilancio da cui i residui stessi derivano.
Si ricorda che, in base alla circolare n. 1 del 4 gennaio 2005, gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX) i tabulati relativi agli impegni perenti (RG-l l-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) predisposti dal Sistema informativo unitamente a quelli delle Ragionerie provinciali, se interessate, debitamente vistati.
Gli stessi Uffici dentrali del bilancio o le Ragionerie provinciali avranno cura di accertare, presso le rispettive amministrazioni, se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche attraverso una accurata ricognizione di tutte le partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio a quello del patrimonio.
Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto accertamento, tenuto conto che, com'e' noto, l'assunzione dell'impegno, a maggior ragione nel caso che esso venga trasferito dal bilancio al patrimonio, deve corrispondere alla situazione chiaramente individuata dall'art. 20, terzo comma, della legge n. 468 del 1978.
Cio' posto si forniscono le seguenti indicazioni:
entro il 31 marzo: gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dovranno ultimare l'immissione al Sistema informativo dei dati riportati nei modelli 98 C.G, avendo cura d'includervi, per ciascuna delle «categorie» interessate, quelli relativi alle variazioni intervenute nell'esercizio 2004 per singole voci SEC '95 di loro appartenenza; i soli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dovranno inserire anche i dati dei «beni mobili demaniali» riportati rispettivamente nei modelli 15 e 88, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale (beni storici, ecc.);
entro la stessa data le Ragionerie provinciali dovranno ultimare il riscontro delle contabilita' dei beni immobili patrimoniali in gestione alle filiali dell'Agenzia del demanio e assicurare la corrispondenza fra i dati contabilizzati manualmente da detti Uffici e quelli inseriti al Sistema informativo;
entro il 20 aprile: gli Uffici centrali del bilancio interessati dovranno acquisire al Sistema informativo tutte le poste patrimoniali relative a «azioni ed altre partecipazioni», «anticipazioni ed altri crediti», «debiti redimibili» e «anticipazioni ed altri debiti», ed aggiornare quelle esistenti con i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio 2004, nonche' tutte le poste patrimoniali riferite ai «beni immobili patrimoniali e demaniali» dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti e a quelle dei «beni mobili demaniali» (strade ferrate e relative materie di esercizio) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto concerne i «residui passivi perenti» sara' cura dei predetti Uffici centrali del bilancio comunicare al Sistema informativo le economie, le rettificazioni e le prescrizioni;
entro il 30 aprile gli Uffici centrali del bilancio dovranno far pervenire all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX):
1 - tre copie delle schede delle poste patrimoniali, modelli A e B; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni avvenute; e' appena il caso di precisare che ciascuna posta deve comprendersi tra quelle riportate nella classificazione degli elementi del patrimonio dello Stato (vedasi allegato 1 del richiamato decreto interministeriale del 18 aprile 2002). ovvero per ogni elemento attivo o passivo identificato dal V livello di classificazione, deve compilarsi una distinta scheda (Mod. A per l'attivo e Mod. E per il passivo);
2 - la scheda informativa sulla gestione di societa' azionarie partecipate da amministrazioni statali (3 copie); alla scheda dovranno essere allegati come documentazione il bilancio della societa' al 31 dicembre 2003, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'assemblea previsti dal codice civile;
3 - i prospetti delle attivita' e delle passivita' prodotti in forma automatizzata (una copia);
4 - i tabulati dei residui passivi perenti (RG-11-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) ricevuti dal sistema informativo, debitamente vistati come detto in precedenza (una copia).
E' da precisare che i prospetti di cui al punto 3) si compongono - per ogni singola amministrazione - di una parte «riepilogativa», una parte «sintetica» ed una «analitica» per le attivita' e passivita'.
Tali modelli potranno essere richiesti al Sistema informativo utilizzando le apposite istruzioni e dovranno essere trasmessi - solo se considerati definitivi - a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte le poste patrimoniali.
Sara' cura poi del Sistema informativo produrre le tabelle contenenti le attivita' e le passivita' dei vari Ministeri e tutti gli allegati al conto patrimoniale.
Infine, gli Uffici centrali del bilancio, al momento della trasmissione delle schede relative alle poste patrimoniali (modelli A e B) all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX), dovranno inviare copia di tali schede, complete della documentazione relativa alle variazioni intervenute, alla Corte dei conti - controllo gestione ministeri economico-finanziari - Ufficio conto del patrimonio, per agevolare le operazioni di riscontro preliminare alla parifica del conto generale del patrimonio.
Per effetto dell'art. 22 della citata legge n. 468, del 5 agosto 1978, dovra' essere poi allegato al conto generale del patrimonio il conto del dare e dell'avere della Banca d'Italia che svolge il servizio di tesoreria dello Stato e del Cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con unito il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonche' la situazione dei crediti e dei debiti di tesoreria. Tale conto speciale, che viene prodotto all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX) dall'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (Ufficio XIV), dovra' essere integrato dei prospetti riguardanti i movimenti dei buoni ordinari del Tesoro e dei vaglia ed ordini di trasferimento fondi.
Infine, per effetto dell'art. 7, comma 12-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, vengono allegati al conto generale del patrimonio ed inoltrati all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio IX - a cura della stessa Patrimonio S.p.A. cui la presente circolare e' diretta, il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. nonche' il conto consolidato della gestione del bilancio statale e della stessa Patrimonio dello Stato S.p.a. Acquisizione al patrimonio delle entrate e delle spese di bilancio.
Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti per la finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli Uffici centrali del bilancio. La loro acquisizione al conto del patrimonio avviene attraverso le poste patrimoniali accese alle attivita' finanziarie di breve periodo. Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte degli introiti un aumento di passivita' finanziarie (per l'indebitamento), debbono essere integralmente registrate nelle apposite poste patrimoniali, per la loro acquisizione al patrimonio. Circa le altre entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti) occorrera' accertare per ogni capitolo i riflessi dell'entrata stessa sulla sostanza patrimoniale.
Per quanto riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso di passivita' finanziarie vanno registrate integralmente nelle schede relative alle poste patrimoniali, perche' producono sempre trasformazioni del patrimonio, per le altre (spese correnti e spese in conto capitale) occorrera' esaminarne gli effetti caso per caso.
Le varie poste patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero debbono essere costantemente seguite affinche' tutti i movimenti (dovuti ad operazioni di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che comportino variazioni delle consistenze, trovino puntuale contabilizzazione nelle relative schede. Cosi' pure dovra' curarsi l'istituzione di nuove poste non appena si verifichi un fatto amministrativo di rilevanza patrimoniale, non riferibile a quelle gia' esistenti. Amministrazioni ad ordinamento autonomo. I - Conto del bilancio.
Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e il Fondo Edifici di culto gli Uffici di Ragioneria competenti, sono pregati di attenersi a quanto segue: 1- Entrata.
Il 5 aprile: gli Uffici di ragioneria interessati ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze del conto consuntivo e del prospetto delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;
entro il 15 aprile: i predetti Uffici, revisionate le bozze e completate le medesime con i dati contabili della gestione 2004, consegneranno una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio che provvedera' ad aggiornare gli archivi del Sistema centrale entro il 30 aprile. 2 - Spesa.
Si osserveranno i medesimi adempimenti previsti per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione dello Stato.
Per i successivi adempimenti si dovranno rispettare le medesime scadenze previste per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione diretta dello Stato.
Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di seguito, vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare:
il 5 aprile: verranno rimesse alla Ragioneria provinciale dello Stato di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto e dei prospetti delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;
entro il 15 aprile: la Ragioneria provinciale dello Stato di Firenze dopo aver revisionato il conto consuntivo validato dal servizio di Ragioneria dell'Istituto in parola, ne rimettera' una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;
il 3 maggio: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ritirera' n. 4 copie del conto consuntivo completo di allegati, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro;
entro il 10 maggio: il medesimo Ufficio centrale consegnera' all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del conto consuntivo firmate, complete di Nota preliminare, dei prospetti e degli allegati, nonche' altre due copie della predetta Nota preliminare ed eventuali allegati. II - Conto del patrimonio.
Tenuto conto delle disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997 nonche', da ultimo, dal citato decreto interministeriale 18 aprile 2002 relativo alla «nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione», si richiama in linea di principio, e limitatamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato e all'Istituto agronomico per l'oltremare, quanto fatto presente per l'Amministrazione diretta dello Stato, ad esclusione delle procedure automatizzate di acquisizione dei dati contabili.
Gli aspetti connessi con la gestione delle poste patrimoniali relative alle «attivita' e passivita' finanziarie», dovranno essere rilevati nelle schede (Modelli A e B) con le stesse modalita' indicate per il conto patrimoniale dello Stato. In particolare, per i dati relativi agli interessi aventi natura finanziaria e quindi estranei alla contabilita' patrimoniale, si dovra' procedere mediante una semplice annotazione degli stessi in calce alle suddette schede.
Quanto sopra si rende necessario per pervenire ad una qualificazione dei movimenti finanziari legati a tali poste oltre che per consentire una migliore interpretazione dei risultati economici della gestione delle suddette attivita' e passivita'.
Infine, gli Uffici preposti alla definizione dei conti patrimoniali dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dell'Istituto Agronomico per l'oltremare sono pregati di volersi attenere a quanto qui di seguito precisato:
entro il 31 marzo: i predetti Uffici ritireranno presso l'Ufficio IX dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una bozza del conto patrimoniale;
entro il 30 aprile: i predetti Uffici sono pregati di voler produrre all'Ufficio IX dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio:
a) la bozza del conto patrimoniale in questione con allegate le schede patrimoniali (modelli A e B, tre copie) per tutte le attivita' e le passivita'; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni ottenute;
b) i prospetti analitici (modelli D e E,una copia). Archivi notarili.
Entro il 30 aprile: l'Ufficio centrale del bilancio interessato fara' pervenire all'Ufficio XIV dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio, completo di Nota preliminare, di prospetti e di allegati, nonche' della situazione patrimoniale, per il riscontro e gli adempimenti di competenza;
entro il 10 maggio: l'Ufficio centrale in parola consegnera' all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie complete del conto consuntivo e del conto patrimoniale, tre delle quali firmate dal Ministro. Cassa ammende.
Entro il 30 aprile: l'Ufficio centrale del bilancio interessato fara' pervenire all'Ufficio XIV dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio completo di Nota preliminare e relativi allegati, nonche' del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza;
entro il 10 maggio: l'Ufficio centrale in parola consegnera' all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie del conto consuntivo, completo di Nota preliminare, di copia del decreto di approvazione e di allegati, nonche' del conto patrimoniale. Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.
Come e' noto con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, e' stata prevista, tra l'altro, l'autonomia dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con propri organi di amministrazione e di revisione; tuttavia, come peraltro indicato dall'art. 18, comma 4 dello stesso decreto, fino all'emanazione dei decreti di amministrazione e contabilita' previsti invece dall'art. 13 veniva anche disposto che restassero in vigore le precedenti norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'I.S.P.E.S.L.
Orbene, considerato che anche nel 2004 tali decreti non sono stati ancora emanati, si ribadiscono le istruzioni diramate per la rendicontazione dell'esercizio finanziario 2003, ovvero che ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesto Istituto, le Ragionerie provinciali competenti (per gli uffici periferici), e l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute (per gli uffici centrali), continueranno ad acquisire al Sistema informativo per ciascuna categoria (come previsto per l'Amministrazione statale sia pure sotto la specifica «categoria residuale») le contabilita' di tali beni.
Le variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni mobili, che andavano comunicate dagli uffici preposti entro il 15 febbraio 2005, dovranno essere acquisite dalle Ragionerie suddette non piu' tardi del 31 marzo 2005.
Il prospetto delle variazioni, compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, dovra' essere predisposto in duplice copia una verra' inviata alla Ragioneria provinciale interessata (per gli uffici periferici) o direttamente all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute (per gli uffici centrali) cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 173 del 3 luglio 2003, art. 3, comma 1, lettera b), l'altra all'Istituto superiore che dovra' tenerne conto ai fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.
Sara' cura poi dell'Istituto superiore inviare all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute la «situazione patrimoniale» dell'Istituto che, unitamente al conto finanziario, dovra' essere trasmessa al Ministero della salute entro il 30 aprile 2005.
Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2004, nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute e' pregato di far pervenire all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio entro il 15 giugno 2005 n. 2 copie dei conti consuntivi, completi delle relazioni sui risultati di gestione, nonche' delle situazioni patrimoniali, al fine di consentire, a corredo del rendiconto generale dello Stato, la loro presentazione al Parlamento con un congruo anticipo rispetto al 30 giugno 2005. Corte dei conti.
L'amministrazione della Corte dei conti dovra' provvedere - non oltre il 31 marzo 2005 - a fornire all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la fonnazione del Conto patrimoniale dello Stato. L'Ufficio centrale del bilancio, a sua volta, dovra' procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999, avendo cura, altresi' di verificare che le variazioni intervenute siano state acquisite al Sistema informativo sotto la voce specifica «categoria residuale». Scuola superiore della pubblica amministrazione.
La Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) ha conseguito l'autonomia amministrativa e contabile con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 207 del 24 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995).
Ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesto Ente, si dovranno continuare ad acquisire al Sistema informativo le contabilita' di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'Amministrazione statale) sia pure sotto la voce specifica «categoria residuale», dal momento che la proprieta' dei beni stessi rimane allo Stato essendo l'Ente suddetto privo di personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale.
Al riguardo va precisato che i consegnatari delle diverse sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione dovranno predisporre, per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, il prospetto delle variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni, da inviare all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze perche' si possa procedere alla loro acquisizione non piu' tardi del 31 marzo 2005; sara' cura poi dell'Amministrazione della Scuola superiore inviare al suddetto Ufficio centrale del bilancio entro il 30 aprile 2005 la «situazione patrimoniale» dell'Ente unitamente al conto finanziario.
Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2004, nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
Il Servizio di ragioneria di detta Scuola superiore e' pregato di far pervenire all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio entro il 15 giugno 2005 n. 2 copie del conto consuntivo, completi della relazione sui risultati di gestione, nonche' della situazione patrimoniale, al fine di consentire la presentazione al Parlamento con un congruo anticipo rispetto al 30 giugno 2005, a corredo del rendiconto generale dello Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha conseguito l'autonomia finanziaria e contabile con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000), dovra' provvedere - non oltre il 31 marzo 2005 - a fornire all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato, come prescritto dall'art. 23, comma 5 dello stesso decreto.
L'Ufficio centrale del bilancio, a sua volta, dovra' procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999, avendo cura altresi' di verificare che le variazioni intervenute siano state acquisite al Sistema informativo sotto la voce «categoria residuale». Consiglio di stato.
Con delibera del 21 giugno e del 5 luglio 2001, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ha provveduto a disciplinare l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, cosi' come previsto dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Pertanto, sara' cura dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria del Consiglio di Stato fornire - non oltre il 31 marzo 2005 - all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze i prospetti riepilogativi relativi ai beni mobili risultanti dalla proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato, come indicato dall'art. 23, comma 5, della suddetta delibera.
L'Ufficio centrale del bilancio, a sua volta, dovra' procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999, avendo cura altresi' di verificare che le variazioni intervenute risultino acquisite al Sistema informativo sotto la voce specifica «categoria residuale».
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 55 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato a pag. 56 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato a pag. 57 della G.U. <----
 
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