Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 marzo 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Tsanasidou Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale assistente sociale, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico laurea in servizio sociale presso gli Istituti di istruzione tecnologica di Creta - Facolta' di servizi sanitari e di previdenza - sezione servizio sociale» in data 6 dicembre 2001;
Considerato che la richiedente e' in possesso della licenza di assistenza sociale come attestato in data 12 aprile 2002 rilasciata dalla direzione sanita' previdenza - Reparto sanita';
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Tsanasidou Maria, nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso un ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sezione A dell'albo professionale.
 
Art. 3.
La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) metodologie e modelli di servizio sociale per la programmazione.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.
Roma, 1° marzo 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone