Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati, a norma dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo ai poteri di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002 concernente misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati, che prevede la possibilita' per le amministrazioni dello Stato interessate di avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, competenti per materia, per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e semilavorati il cui impiego e' soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza;
Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, della citata legge n. 273 del 2002 laddove stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio i reparti speciali sopra indicati hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 36, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate;
Visto, inoltre, l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che gia' attribuisce agli uffici tecnici di finanza, ora uffici dell'Agenzia delle dogane, poteri in materia di esercizio di funzioni di controllo presso i soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, al fine di controllare, anche a scopi diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie;
Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, in particolare le direttive 2001/95/CE e 2002/45/CE del Parlamento e del Consiglio, rispettivamente del 3 dicembre 2001 e del 25 giugno 2002, 2003/2/CE e 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, i decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992, del Ministro della sanita' 13 luglio 1995, n. 405, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;
Considerato che la facolta', prevista dall'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, per le amministrazioni dello Stato di avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e semilavorati, il cui impiego e' soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, puo' essere estesa, a mente dell'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, agli uffici dell'Agenzia delle dogane;
Considerato che, ai sensi delle disposizioni vigenti, le funzioni di indagine, controllo e monitoraggio sono attribuite all'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la sanita' ed al Corpo della guardia di finanza, secondo le specifiche attribuzioni e facolta' ispettive ad essi riconosciute, rispettivamente dai decreti del Ministero della sanita' in data 5 novembre 1963, 17 marzo 1975, 25 gennaio 1979, dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dal decreto interministeriale sanita' e difesa del 23 gennaio 1996; e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Considerato anche il potere di accertamento tecnico attribuito all'Agenzia delle dogane - Uffici tecnici di finanza o uffici delle dogane, ove istituiti, dal citato decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993;
Tenuto conto che da una istruttoria compiuta dal Ministero delle attivita' produttive sulla presenza nel mercato nazionale di prodotti privi di certificazione di origine, di composizione e di qualita', e' emerso che i settori produttivi maggiormente esposti sono quelli dei prodotti siderurgici, del comparto tessile-abbigliamento-calzature, del comparto elettrico ed elettronico, dei materiali di base e dei materiali impiegati nelle costruzioni edili, dei prodotti della meccanica destinati all'edilizia civile, all'irrigazione, all'industria chimica, energetica, petrolifera ed alimentare;
Considerato che l'immissione nel mercato di rilevanti quantitativi di prodotti privi di certificazione di qualita' ed impiegati senza i necessari controlli rappresenta per gli utilizzatori ed i consumatori un alto livello di rischiosita', in particolare sotto il profilo della sicurezza e della salute;
Considerato che l'aumento registrato del volume di importazioni di prodotti senza certificazione puo' generare turbative del mercato nazionale sotto il profilo economico con riflessi negativi sul fronte della concorrenza, dell'occupazione, dei prezzi, della produzione e della capacita' di esportazione;
Verificata la coerenza della proposta del Ministero delle attivita' produttive con la normativa richiamata;
Considerata la positiva concertazione con le altre amministrazioni interessate, segnatamente Ministero dell'economia, Ministero delle attivita' produttive, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza;
Sentito il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 18 febbraio 2005;

E m a n a

la seguente direttiva:

1. Per materie prime e semilavorati, ai sensi dell'art. 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, soggetti al controllo ed al monitoraggio sulla loro corretta destinazione ed utilizzazione, si intendono i prodotti derivanti dalle lavorazioni del ciclo siderurgico e dei metalli non ferrosi, i prodotti rientranti nei settori tessile-abbigliamento-calzature, i prodotti rientranti nel settore delle costruzioni edili, i prodotti del settore elettrico e elettronico, i prodotti del settore della meccanica destinati all'edilizia civile, all'irrigazione, all'industria chimica, energetica, petrolifera ed alimentare di cui all'allegato elenco.
2. I controlli, di cui all'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, saranno effettuati dal Comando carabinieri sanita' dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, previa definizione di opportune forme di intesa tra le amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni della salute e dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei singoli osservatori di settore operanti presso il Ministero delle attivita' produttive.
3. I controlli, di cui al comma 2, sono finalizzati alla verifica della conformita' della destinazione e della utilizzazione dei prodotti, indicati in allegato alla presente direttiva, alle caratteristiche strutturali delle merci stesse, secondo le rispettive composizioni, caratteristiche e specifiche tecniche di lavorazione.
4. Per i prodotti, indicati in allegato, il cui impiego e' soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, il controllo comporta anche la verifica del rispetto dei parametri di qualita' fissati per gli stessi dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.
5. L'Agenzia delle Dogane, per facilitare l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati rientranti nei settori di cui al comma 1, fornira' alle amministrazioni dello Stato interessate, di cui all'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, previa loro richiesta, i dati risultanti dal proprio sistema informatico e concernenti le rilevazioni connesse ai modelli DAU. Le predette Amministrazioni dovranno specificare i codici NC dei prodotti oggetto di interesse.
6. Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva i rifiuti e le materie prime seconde, come definite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
7. Si fa riserva, in relazione ad ulteriori esigenze di carattere settoriale che dovessero essere rappresentate, di emanare successive direttive di integrazione e di modifica dell'allegato alla presente direttiva.
8. La presente direttiva ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2005
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 177
 
Allegato
Settore siderurgico - Prodotti:
materiali qualificati per l'esecuzione di opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. In particolare:
acciaio da cemento armato normale: barre tonde lisce; barre e fili trafilati ad aderenza migliorata, reti e tralicci;
acciaio da cemento armato precompresso: filo, barra, treccia, trefolo;
acciaio per strutture metalliche: travi, barre, larghi piatti, lamiere, profilati cavi;
prodotti destinati a contenere sostanze alimentari: banda stagnata, banda cromata;
coils a caldo, elettrozincato, griglie, lamiere da combinata, lamiere da treno, mercantili, nastri a caldo, palancole, preverniciati, rivestiti, tondo c.a., tubi saldati, tubi senza saldatura, zincato a caldo.
Settore metalli non ferrosi - Prodotti:
materiale destinato al contatto con gli alimenti: tubi per acquedotto, raccordi per tubi, saracinesche per acquedotto;
materiale impiegato nelle abitazioni: radiatori per riscaldamento di ghisa e alluminio, caldaie per riscaldamento;
getti per fonderia: valvolame, turbine per la produzione di energia, assi per rimorchi importanti e loro parti (escluse autovetture), chiusini stradali.
Settore tessile-abbigliamento-calzature - Prodotti:
fibre in generale: lana, peli animali, seta, cotone, kapoc, lino, canapa, juta, acetato, viscosa, acrilica, gomma;
pellame: prodotti finiti e semilavorati;
fibre utilizzate per le lavorazioni destinate all'abbigliamento uomo, donna e bambino e alla biancheria per la casa, quali a titolo esemplificativo: biancheria, t-shirt e articoli affini, pantaloni, camicie, tessuti di cotone ricci del tipo spugna; cappotti e soprabiti, tessuti di fibre sintetiche continue; tute sportive, indumenti da lavoro;
semilavorati per calzature: tomaia, rivestimento, suola esterna.
Settore meccanico - Prodotti:
valvole industriali e rubinetterie per l'industria energetica, chimica, petrolifera, alimentare e per le applicazioni nelle irrigazioni;
componenti per caldaie.
Settore elettrico ed elettronico - Prodotti:
componentistica per quadri elettrici e apparati di bassa tensione;
apparati e componenti per impianti elettrici e di condizionamento;
apparecchi per la refrigerazione;
accessori e ricambi per prodotti di telecomunicazione e di informatica;
apparecchi di illuminazione e lampadine.
Settore delle costruzioni - Prodotti:
cemento e derivati, clinker, piastrelle di ceramica.
 
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