Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica, iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 3408).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 in data 4 gennaio 2005, il quale, tra l'altro, ha differito fino al 31 dicembre 2005, il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 settembre 2004, n. 207, con il quale e' stato disposto che i versamenti dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese di gennaio 2005, ovvero a decorrere dallo stesso mese, mediante rateizzazione pari a cinque volte il periodo della sospensione;
Considerato che appare opportuno differire anche il termine per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione;
Ritenuto necessario assicurare ogni azione utile al superamento della situazione emergenziale in atto nelle regioni Marche ed Umbria, e di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolate in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
Vista la nota del 9 febbraio 2005 dell'Ufficio legislativo - finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' la nota del 28 gennaio 2005 del Dipartimento per le politiche fiscali del medesimo Dicastero;
Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 9 febbraio 2005 e della regione Umbria con nota del 18 febbraio 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. I versamenti dei tributi non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 e fino al 30 giugno 1999, rispettivamente dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 2728 del 1997, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 1998, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese di gennaio 2006, ovvero a decorrere dallo stesso mese e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari a cinque volte il periodo di sospensione.
2. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il mese di gennaio 2006.
3. I relativi oneri sono posti a carico delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, assegnati ai Commissari delegati Presidenti delle regioni Marche ed Umbria, che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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