Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 febbraio 2005
Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista l'istanza presentata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l., con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via Bologna n. 534, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 631953 dell'11 settembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 20 gennaio 2005, con la quale il CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l. richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», secondo la proposta di modifica del disciplinare di produzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000;
Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000.
 
Art. 2.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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