Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2005
Emissione della settima tranche dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (nuovo ordinamento dei consorzi agrari).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:
che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
che, per le predette finalita', il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;
che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 130, comma 1, lettera b) ove si stabilisce che all'art. 8, comma 1 della citata legge n. 410 del 1999 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati:
fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;
Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001, come modificato dal decreto ministeriale n. 011205 in data 16 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2001,
n. 011225 del 1° marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2001;
n. 012000 del 18 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001;
n. 006632 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2002;
n. 69655 del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2003;
n. 18890 del 5 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2004;
con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 8 della citata legge n. 410 del 1999, come modificato dalla suddetta legge n. 388 del 2000, emissioni di certificati di credito del Tesoro al portatore, con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, a tasso d'interesse variabile, per complessivi 435.261.000,00 euro;
Vista la lettera n. 105026 in data 14 febbraio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante tre soggetti aventi diritto a rimborsi di crediti per servizi resi in relazione alle cessate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 6.716.000,00 euro, tenuto conto dell'importo di 2.108,75 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare;
Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', l'emissione di una settima tranche dei citati certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, per il predetto ammontare nominale di 6.716.000,00 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di 6.713.891,25 euro (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di 2.108,75 euro (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;
Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, e per le finalita' di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, altresi' citato nelle premesse, per l'importo di nominali 6.716.000,00 euro, da assegnare ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
godimento: 1° gennaio 1998;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005;
tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.
 
Art. 2.
Restano ferme tutte le condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal ripetuto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.
 
Art. 3.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2005
p. Il direttore generale: Cannata
 
Allegato al decreto n. 18063 del 24 febbraio 2005

----> Vedere allegato di pag. 33 <----
 
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