Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 febbraio 2005
Seconda emissione delle monete d'oro da Euro 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;
Considerato che occorre autorizzare la seconda emissione delle monete d'oro da Euro 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»,
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata la seconda emissione delle monete d'oro da Euro 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
 
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

----> Vedere tabella di pag. 10 <----
 
Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono cosi' determinate:
sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore della moneta R. Mauri, sotto, «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «repubblica italiana»;
sul rovescio: in primo piano, rappresentazione del Palazzo Madama in Torino, al centro in trasparenza pittogramma del tedoforo della manifestazione olimpica; in basso il valore «20 euro»; a sinistra la firma dell'autore «u. pernazza»; a destra l'anno di emissione «2005»; in tondo «xx giochi olimpici invernali»;
sul bordo: zigrinatura continua.
 
Art. 4.
Il contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.
 
Art. 5.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
 
Art. 6.
E' approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

----> Vedere immagine di pag. 10 <----

Roma, 7 febbraio 2005
p. Il direttore generale: Carpentieri
 
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