Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 febbraio 2005
Scioglimento della societa' cooperativa «Unione cooperativa di consumo», in Isolabona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Imperia
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;
Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata fra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attivita' produttive;
Visto in particolare il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle cooperative nei casi in cui non e' necessaria la nomina del liquidatore;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile, che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorita';
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del codice civile;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del liquidatore laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a piu' di cinque anni dall'ultima revisione o mancata revisione;
Considerato che dagli accertamenti ispettivi conclusi in data 31 dicembre 2004 risulta che la sotto indicata societa' cooperativa si trova nelle condizioni previste dai predetti art. 2545-septiesdecies e decreto ministeriale 17 luglio 2003, in particolare in ragione del mancato deposito dei bilanci dopo quello al 31 dicembre 1994, della coeva assenza di atti di gestione, dell'impossibilita' di perseguire lo scopo sociale e, infine, dell'inesistenza di valori relativi a poste attive di natura immobiliare;
Tenuto conto del parere di massima del 15 maggio 2003 espresso dalla commissione centrale per le cooperative, che definisce i casi in cui non e' necessario acquisire il parere preventivo della commissione medesima;
Decreta:
La societa' cooperativa «Unione cooperativa di consumo», con sede in Isolabona, costituita per rogito notaio G. Ricca in data 10 maggio 1909, repertorio n. 72, codice fiscale 00099970089, numero REA 4108, e' sciolta, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e del decreto ministeriale 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina predetta.
Imperia, 11 febbraio 2005
Il direttore provinciale reggente: Pirri
 
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