Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 gennaio 2005
Delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, on. prof. Antonio Guidi e sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 300, cosi' come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, con il quale il sen. avv. Cesare Cursi e l'on. prof. Antonio Guidi sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2001, con il quale sono stati individuati i compiti e le attribuzioni da conferire ai predetti Sottosegretari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2004, con il quale il sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;
Ritenuto, pertanto, di dover rimodulare, a seguito della nomina del sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'assegnazione dei compiti e delle attribuzioni da conferire ai Sottosegretari di Stato al Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1.
1) Ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, On. prof. Antonio Guidi e sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2, 3 e 4. Al fine di assicurare il coordinamento, tra le attivita' esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.
2) Nelle materie ad essi delegate, i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.
 
Art. 2.
Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare Cursi e' conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:
attivita' di contenzioso in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro;
rapporti con il Coni per le problematiche relative alla medicina dello sport;
sanita' pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione limitatamente ai seguenti settori;
procedure ed altri adempimenti comunitari ed internazionali; import ed export di animali e prodotti di origine animale e controlli alle frontiere esterne;
additivi, aromi, imballaggi, contaminanti, tecnologie alimentari, nuovi alimenti, igiene generale della distribuzione e vendita degli alimenti;
sanita' animale ed anagrafe del bestiame;
igiene dei prodotti di origine animale;
tutela del benessere animale; riproduzione animale fecondazione artificiale; igiene zootecnica; igiene veterinaria e lotta al randagismo;
farmaco veterinario;
prodotti dietetici, integratori alimentari e prodotti salutistici;
alimentazione animale;
alimenti di origine vegetale;
prodotti fitosanitari;
rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;
assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani;
interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia in favore di emigrati, di apolidi, di rifugiati politici e di stranieri;
assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante; supporto delle funzioni della commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo;
indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
professioni sanitarie relativamente all'area infermieri, veterinari e farmacisti;
funzioni consultive medico - legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita' dipendenti da cause di servizio, nonche' nei ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
 
Art. 3.
Al Sottosegretario di Stato on. prof. Antonio Guidi e' conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:
partecipazione alle attivita' sanitarie del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, promozione dell'attuazione di programmi, raccomandazioni e normative delle citate organizzazioni;
attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario e dell'attuazione dei relativi programmi di attivita', inventario degli accordi bilaterali in ambito sanitario e delle scienze mediche; rapporti con le ambasciate, basi di dati sanitari di Stati esteri;
prevenzione limitatamente ai seguenti settori:
coordinamento degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera;
promozione della salute con particolare riferimento ai gruppi sociali ed alle fasce di eta' piu' vulnerabili, integrazione socio - sanitaria, disabilita' e riabilitazione, invalidita' civile;
promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e relativi interventi in materia di dipendenza da farmaci e sostanze da abuso e di AIDS;
incidenti stradali e domestici; aspetti connessi alla protezione civile;
industrie insalubri e ad alto rischio; sostanze e preparati chimici;
salute mentale.
 
Art. 4.
Al Sottosegretario sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:
professioni sanitarie con lauree specialistiche relativamente all'area dei medici, odontoiatri, chimici, biologi, fisici e psicologi;
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
problemi di bioetica in materia sanitaria;
supporto al Ministro nelle attivita' di rappresentanza presso le Istituzioni nazionali ed internazionali (attivita' dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS); attivita' sanitarie delle altre agenzie e organismi specializzati delle Nazioni unite; rapporti con gli uffici OMS in Italia; attuazione delle convenzioni delle raccomandazioni e dei programmi sanitari internazionali; coordinamento dell'assistenza sanitaria in caso di visite di Stato e di Governo; rapporto sulla salute in Italia nel contesto internazionale);
dispositivi medici;
prevenzione limitatamente ai seguenti settori:
sanita' penitenziaria;
analisi dei modelli socio-sanitari di sviluppo territoriale; strutture delle aziende UU.SS.LL per la prevenzione; piani attuativi locali; determinanti di salute.
 
Art. 5.
1) Non sono compresi nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, quelli da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, quelli che abbiano contenuto normativo, le circolari, gli atti di nomina di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti, degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro a se' avocati o direttamente compiuti.
2) Nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli citati al comma precedente, i Sottosegretari concorderanno preventivamente con il Ministro le azioni pertinenti.
 
Art. 6.
1) I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento delle attivita' richieste dai lavori parlamentari, nonche' a partecipare alle Conferenze: Unificata, Stato-regioni e Stato-citta' e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
2) Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2005
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 47
 
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