Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 febbraio 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 6 marzo 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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