Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 gennaio 2005
Apertura delle ricevitorie del lotto all'interno delle rivendite speciali-equiparazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche' sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del paese;
Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;
Vista la circolare 04/61137 del 24 marzo 1999 che ha previsto l'istituzione di rivendite speciali all'interno degli ipermercati;
Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;
Visto il secondo comma dell'art. 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che ha previsto la possibilita' per i titolari di alcune tipologie di rivendite speciali di ottenere la trasformazione delle stesse in rivendite ordinarie;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29 concernente il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco del «Bingo»;
Vista la direttiva del 12 settembre 2000 con la quale e' stato affidato il controllo centralizzato del gioco del «Bingo» all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Atteso che per l'affluenza di pubblico all'interno delle sale bingo le stesse possono essere assimilabili alle rivendite speciali individuate nel decreto direttoriale 30 dicembre 1999;
Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione Lottomatica, che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dal decreto direttoriale 30 dicembre 1999, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto da 15.000 a complessivi 35.000 punti di raccolta;
Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;
Visto il comma 1 dell'art. 5 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 che ha stabilito che partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione devono prevedere l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande presentate entro il 1° marzo 2004;
Decreta:
Art. 1.
Le rivendite speciali ubicate all'interno delle sale bingo, dei centri commerciali e degli ipermercati nonche' quelle di cui al secondo comma dell'art. 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che non hanno potuto ottenere i benefici previsti in quanto esercitate in forma societaria, sono equiparate alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali.
 
Art. 2.
Le domande per ottenere la concessione dei punti di raccolta del gioco del lotto di cui al precedente art. 1, devono essere presentate, relativamente al piano di attivazione per l'anno 2004, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio; per i successivi piani di attivazione annuali entro il 1° marzo di ogni anno.
Roma, 26 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1,
Economia e finanze, foglio n. 162
 
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