Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 15 settembre 2004, n. 337
Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 426, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da universita' e da organizzazioni non governative»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003», e, in particolare, l'articolo 3, comma 43, che prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante regolamento recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2004;
Udito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 31 maggio 2004;
Sentite le competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ritenuto, in particolare, di aderire, per ragioni di correntezza e semplificazione procedurale, alla osservazione formulata dalla III Commissione della Camera dei deputati con parere espresso in data 1° luglio 2004, prevedendo lo svincolo automatico delle polizze fideiussorie decorsi centottanta giorni dalla data di consegna del rapporto finale da parte della organizzazione non governativa;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 settembre 2004 ed il relativo nulla osta in data 10 settembre 2004, prot. n. 16836/DAGL/3.3.1/1;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1. Esame e approvazione dei rapporti delle organizzazioni non
governative

1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui all'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativi ad attivita' di cooperazione internazionale, ivi compresi i progetti di informazione e di educazione allo sviluppo, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero degli affari esteri e dei successivi controlli dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, i rapporti intermedi e finali presentati allo stesso Ministero degli affari esteri dalle organizzazioni non governative sono corredati dalla seguente documentazione:
a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attivita' realizzate;
b) il rendiconto finanziario, sottoscritto dal legale rappresentante della organizzazione non governativa, composto da: 1) elenco dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci;
c) la relazione di un revisore contabile iscritto da almeno tre anni nell'apposito Registro di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, attestante l'attendibilita' del rendiconto finanziario a seguito dell'esame della documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al piano finanziario al quale esso si riferisce.
3. Gli oneri relativi alla relazione del revisore contabile sono evidenziati tra le voci di spesa del programma e gravano sul contributo del Ministero degli affari esteri.
4. L'organizzazione non governativa ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ai progetti di cui al comma 1 presso la propria sede per un periodo di almeno cinque anni successivi alla presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura da parte della stessa organizzazione non governativa.
5. L'amministrazione ha comunque facolta' di effettuare, sia in corso d'opera, sia entro cinque anni dalla data di presentazione del rapporto finale, qualsiasi controllo sia presso la sede delle organizzazioni non governative, sia nei Paesi nei quali si stanno realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1.
6. Il rapporto finale e', inoltre, corredato da una dichiarazione del Ministero degli affari esteri che attesta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e da una analoga dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 29, della legge
26 febbraio 1987, n. 49, pubblicata nel suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova
disciplina della cooperazione dell'ltalia con i Paesi in
via di Sviluppo.»:
«Art. 29 (Effetti della idoneita). - 1. Il Comitato
direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici
della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti
dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi
predisposti dalle organizzazioni non governative
riconosciute idonee, sentita la Commissione per le
organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere
concessi contributi per lo svolgimento di attivita' di
cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al
70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che
deve essere integrato per la quota restante da forme
autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo
quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma
2-ter. Ad esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di
realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri
saranno finanziati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalita' di concessione dei contributi e dei
finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale,
sentito il parere della Commissione per le organizzazioni
non governative.
4. Le attivita' di cooperazione svolte dalle
organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da
considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non
commerciale.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37
S.O. reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa alla abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili.».
Note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176,
«Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia.»:
«Art. 5. (Autocertificazione). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi
a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti
di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono
stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di
apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti
che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della
dichiarazione deve essere autenticata con le modalita'
dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato
anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica
amministrazione riguardano:
a) attivita' private, sottoposte a regime
autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia
di inizio da parte del privato alla pubblica
amministrazione competente;
b) attivita' private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni.».



 
Art. 2.
Polizze fideiussorie

1. Alle polizze fideiussorie attivate nell'ambito delle convenzioni firmate dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti relativi ad attivita' di cooperazione internazionale affidati ad organizzazioni non governative, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. L'importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento massimo non puo' essere superiore al 5 per cento, ne' inferiore al 2 per cento del finanziamento stesso, mentre l'importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo e' pari all'importo dell'anticipo stesso.
3. L'importo della garanzia richiesta e' stabilito di volta in volta, nei limiti consentiti dal precedente comma, dalle convenzioni di cui al comma 1.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione del rapporto finale, le polizze fideiussorie si intendono svincolate senza necessita' di ulteriori atti amministrativi. Il predetto termine viene sospeso per i giorni necessari alla organizzazione non governativa per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti da parte del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 3.
Certificazione antimafia

1. Il Ministero degli affari esteri procede all'acquisizione, presso le Prefetture o gli altri organi eventualmente competenti, delle comunicazioni e delle informazioni antimafia relative alle organizzazioni non governative.
2. Nei casi di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 
Art. 4.
Esame e approvazione dei rapporti relativi ai progetti in corso

1. Ai progetti relativi ad attivita' di cooperazione internazionale promossi dalle organizzazioni non governative, ivi compresi quelli di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), si applica ai rapporti finali di chiusura dei progetti.
2. I rapporti relativi a progetti inerenti ad attivita' di cooperazione internazionale promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, ivi compresi i progetti di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di verifica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvati sulla base dell'accertata esistenza della seguente documentazione: a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attivita' realizzate; b) il rendiconto finanziario, che e' composto da: 1) elenco dei trasferimenti di valuta; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nell'eventuale Paese beneficiario per voci, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione non governativa; 3) dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa attestante, sotto la propria responsabilita', il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2004
Il Ministro: Frattini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 99
 
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