Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2005, n. 18
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossevare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2036):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 26 febbraio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 marzo 2003, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 novembre 2003 ed
il 21 gennaio 2004.
Relazione scritta annunciata il 27 gennaio 2004 (atto
n. 2036/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4010):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.
Esaminato dalla III commissione l'11 maggio 2004 ed il
16 giugno 2004.
Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 e approvato il 27
gennaio 2005.
 
Convenzione

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti
di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito
prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue
suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul
reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,
le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare: a) per quanto concerne la Repubblica dell'Uganda: - l'imposta sul reddito (the incame tax)
ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicata quale "imposta ugandese"); b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di
natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data
della firma della presente Convenzione in aggiunta o in
sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti
degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti
apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II
DEFINIZIONI
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione:
a) termine "Uganda" designa la Repubblica dell'Uganda;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uganda o
l'Italia;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una
societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del
caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato
contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le
associazioni costituite in conformita' della legislazione in
vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i)in Uganda, il Ministro delle Finanze pro tempore od il suo
rappresentate autorizzato;
(ii)in Italia, il Ministero delle Finanze;
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno
Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno
il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di
detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
Articolo 4
RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di
uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che
esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale
ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione
permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello
Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu'
strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona
ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa
e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
a) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o
se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'
competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. d
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati
contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si
trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) un magazzino, relativamente ad una persona che mette a
disposizione di altri strutture adibite a deposito;
g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale,
una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i sei mesi;
i) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di
consulenza, effettuati da una impresa per mezzo di lavoratori
dipendenti o altro personale, quando le attivita' di tale natura
si protraggono nel Paese (per il medesimo progetto o per uno
collegato) per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i
sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti
all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di
un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la
impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche
scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che
goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e'
considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le
permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il
caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto
di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo
fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente
controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro
Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione
dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da
beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o
forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e'
attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,
le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi "beni
immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a
pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni
altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai
redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai
redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una
professione indipendente.
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua
attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato
ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla
stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata
svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese
di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello
Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
Tuttavia, tale deduzione non sara' ammessa relativamente agli
importi, eventualmente pagati, (diversamente che per rimborso di
spese effettive) dalla stabile organizzazione alla direzione
dell'impresa o ad altri uffici della stessa, a titolo di canoni,
di onorari o altri pagamenti similari in corrispettivo per l'uso
di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per la
prestazione di specifici servizi o per la direzione, o, tranne il
caso di un'impresa bancaria, a titolo di interesse sulle somme
prestate alla stabile organizzazione.
Parimenti, non si terra' alcun conto, nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione, degli importi addebitati
(diversamente che per rimborso di spese effettive) dalla stabile
organizzazione alla direzione dell'impresa o ad altri uffici della
stessa, a titolo di canoni, onorari o altri pagamenti similari in
corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di
commissione, per la prestazione di specifici servizi o per la
direzione, o, tranne il caso di un'impresa bancaria, a titolo di
interesse sulle somme prestate alla direzione dell'impresa o ad
altri uffici della stessa.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le
diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non
impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili
imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di
riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o
merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla
stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per
procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del
presente articolo.
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato
contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di
navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede
si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il
porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un
porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e'
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a
un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di
esercizio.
Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorche'
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente,
o
b) le medesime persone partecipano direttamente o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di
tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese,
ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono
essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in
conseguenza.
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a
tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato
contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato,
e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero maturati a
favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra
le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute
tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara'
un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su
tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in
conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26.
Articolo 10
DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello
Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e'
residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo
beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15
per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa'
per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i
redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da
quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di
partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i
redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e'
residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita'
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto
altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una
base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi
pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in
parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11
INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad
un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi'
applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo
degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta
in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato
contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato
contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo
(compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di
questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri
enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza
di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi
tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i
redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni
di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una
clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di
somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore e lo Stato stesso, una sua
suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli
interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa,
per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono
pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza
di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle
altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12
CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato se tale residente ne e' il beneficiario effettivo.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla
legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei
canoni e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la
concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche
o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche',
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed
il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di
detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso
residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita'
e' stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle
altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13
COMPENSI PER SERVIZI TECNICI

1. I compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato
contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali compensi per servizi tecnici sono imponibili
anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in
conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce i compensi per servizi tecnici ne e' l'effettivo
beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10
per cento dell'ammontare lordo dei compensi per servizi tecnici.
3. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi per
servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura
corrisposti a una persona, diversa da un proprio lavoratore
dipendente, in relazione a qualsiasi servizio di carattere
amministrativo, tecnico, gestionale o di consulenza.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non
si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei
compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i
compensi per servizi tecnici, un'attivita' commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e i compensi per servizi tecnici si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i compensi per servizi
tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da
uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una
sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o
un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei
compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto
l'obbligo del pagamento dei compensi per servizi tecnici, e tali
pagamenti sono a carico della stabile organizzazione o della base
fissa, i compensi per servizi tecnici stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi
tecnici o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei
compensi per servizi tecnici eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di
simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle
altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 14
UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo
la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono
imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di
beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per
l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili
provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da
sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili
impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti
all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso
da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Articolo 15
PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato
contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da
altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze,
nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato
contraente:
a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita';
in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma
unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa;
oppure
b) qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un
periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi
nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel
corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono
imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono
percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate in detto altro
Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le
attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti, contabili, statistici ed economisti.
Articolo 16
LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 17; 19, 20 e 21 i salari,
gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di
uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita'
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se
l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal
titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di
dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale
considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le
remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e'
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 17
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di
membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente
dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 18
ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue
prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in
qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di
musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate
da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale
qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o
dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello
Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Articolo 19
PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20,
le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un
residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato
impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente
dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente
all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come
indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura
analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai
fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine
rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della
cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
Articolo 20
FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione
od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo
Stato e la persona fisica e' un residente di questo Stato che:
i) ha la nazionalita' di questo Stato; o
ii) non e' divenuto residente di questo Stato al solo scopo di
rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi
costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi
a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente se la persona fisica e' un residente di questo
Stato e ne ha la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle
remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata
da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 21
PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente
allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una
universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di
istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale
soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da
imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle
remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di
ricerca.
Articolo 22
STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere
la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale,
non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 23
ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati
trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono
imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo
2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali
redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od
il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale
stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di
reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
Capitolo IV
METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Articolo 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che
sono imponibili in Uganda, l'Italia, nel calcolare le proprie
imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente
Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte
detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della
presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi'
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Uganda ma l'ammontare
della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in
cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne l'Uganda:
Se un residente dell'Uganda ritrae redditi che, conformemente
alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia, l'Uganda ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito
di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul
reddito pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non potra'
eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che
venga concessa la detrazione, che e' attribuibile, al reddito
imponibile in Italia.
Capitolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 25
NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad
essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che
si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si
applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle
persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo'
essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a
carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali,
le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di
famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9,
del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo
12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli
utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo
Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto
o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato
da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante
le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e
denominazione.
6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente
articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni
interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale e, in
particolare, le limitazioni della deducibilita' di spese ed altri
.elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno
Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
Articolo 26
PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio
caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e'
residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo
24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che
seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione
non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se
essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione,
fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato
contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla
Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro
meglio per risolvere per via di amichevole composizione le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un
accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga
ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in
seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita'
competenti degli Stati contraenti.
5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorita'
competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che
elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il
caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le
autorita' competenti possono istituire, per ogni caso specifico,
una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul
modo di eliminare la doppia imposizione, sempreche' il/i
contribuente/i si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni della
stessa. L'istituzione della Commissione puo' aver luogo soltanto
se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o
condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale
nazionale.
La Commissione arbitrale e' composta da tre membri cosi'
designati: ciascuna autorita' competente designa un membro ed i
due membri designano, di comune accordo, il Presidente,
scegliendolo tra personalita' indipendenti appartenenti agli Stati
contraenti o ad uno Stato terzo.
La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applichera' le
disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di
diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna
degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le
regole del procedimento arbitrale.
Il/i contribuente/i puo/possono, qualora ne faccia/no richiesta,
essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione
e, se la Commissione lo richiede, detto contribuente/i e' tenuto/i
a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.
6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in
cui e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera
a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente
e' prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna
autorita' competente esprimano voti diversi.
Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della
Commissione arbitrale, le autorita' competenti delle Parti possono
ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la
causa che ha determinato l'insorgere della controversia. Le misure
cosi' adottate possono essere non conformi al parere della
Commissione arbitrale. Qualora entro sei mesi dall'emissione del
parere da parte della Commissione arbitrale le autorita'
competenti delle Parti non hanno raggiunto un accordo per
eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a
detto parere e dargli esecuzione.
7. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti
uguali tra gli Stati contraenti.
Articolo 27
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno
le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della
presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e'
contraria alla Convenzione, nonche', per prevenire le evasioni
fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato
dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente
saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in
base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate
soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli
organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle
decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o
le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a
quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria
normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato
contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria
all'ordine pubblico.
Articolo 28
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i
privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i
funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 29
RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta
alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello
Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini
stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad
effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla
presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26
della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del
presente articolo.

Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Kampala non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta
alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1°
gennaio 1998;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio 1998.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da
diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta
dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai
periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1998 e
fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono
essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della
presente Convenzione o, se piu' favorevole, dalla data in cui e'
stata prelevata l'imposta.
Articolo 31
DENUNCIA

La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente
puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che
siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine
dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere
effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle
somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la
denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle
imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o
successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello
nel quale e' stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Kampala, il 6 ottobre 2000, in duplice esemplare, nelle
lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente
fede.

Per il Governo della Per il Governo della

Repubblica dell'Uganda Repubblica italiana
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni
aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione"
si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della
stabile organizzazione.
2. Per, quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili comprendono:
a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o
aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container
qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto
agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico
internazionale di navi o di aeromobili.
3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5
dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 4
dell'articolo 13, ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima
frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai
principi contenuti negli articoli 7 e 15 della presente
Convenzione.
4. Con riferimento all'articolo 27, paragrafo 1, le autorita'
competenti metteranno a punto, per mezzo di consultazioni,
condizioni, procedure e modalita' appropriate relativamente alle
questioni rispetto alle quali effettuare tali scambi di
informazioni, comprendendo, ove opportuno, scambi di informazioni
riguardanti l'elusione fiscale.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non
pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati
contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente
Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
Fatto a Kampala, il 6 ottobre 2000, in duplice esemplare, nelle
lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente
fede.

Per il Governo della Per il Governo della

Repubblica dell'Uganda Repubblica italiana
 
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