Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 2 febbraio 2005
Regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei CO.RE.COM. (Deliberazione n. 70/05/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 2 febbraio 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che concerne i comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorita' per le esigenze di decentramento sul territorio;
Vista la delibera del Consiglio dell'Autorita' n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni;
Vista la delibera del Consiglio dell'Autorita' n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni;
Viste le leggi regionali che istituiscono i comitati regionali per le comunicazioni - CO.RE.COM.;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 13, comma 2, che demanda all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni l'emanazione di apposito regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei CO.RE.COM.;
Udita la relazione del commissario relatore, prof. Silvio Traversa, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1. Adozione del regolamento per la disciplina delle aspettative e dei
permessi dei presidenti e componenti dei CO.RE.COM.

1. L'Autorita' adotta il regolamento per la disciplina delle aspettative e dei permessi dei presidenti e componenti dei comitati regionali per le comunicazioni.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
Napoli, 2 febbraio 2005
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
alla delibera 70/05/CONS del 2 febbraio 2005

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI DEI
PRESIDENTI E DEI COMPONENTI DEI CO.RE.COM.

Art. 1.
Aspettativa

1. I presidenti dei comitati regionali per le comunicazioni, o coloro che in caso di assenza o impedimento del presidente ne svolgano le funzioni, qualora siano lavoratori dipendenti, a richiesta, sono collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.
2. Al componente dei comitati regionali per le comunicazioni, lavoratore dipendente, che ricopra la carica di vicepresidente, qualora espressamente prevista dalla legge regionale, a richiesta, puo' essere concessa un'aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.
3. Il collocamento in aspettativa e' considerato come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova e costituisce servizio effettivamente prestato.

Art. 2.
Permessi

1. I presidenti e i componenti dei Comitati regionali per le comunicazioni, che siano lavoratori dipendenti, non collocati in aspettativa, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario a partecipare alle sedute del comitato formalmente convocate.
2. Ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili possono essere concessi ai componenti di cui al comma 1, elevate a 48 ore per i presidenti, ai fini dello svolgimento di attivita' inerenti all'espletamento del mandato, compatibilmente con le esigenze di servizio del datore di lavoro.
3. Le attivita' e i tempi per i quali sia stato richiesto il permesso devono essere adeguatamente documentati mediante apposita attestazione.

Art. 3.
O n e r i

1. L'amministrazione regionale prevede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi da versare ai rispettivi istituti per i presidenti e i componenti dei comitati regionali per le comunicazioni che siano collocati in aspettativa o che usufruiscano dei permessi ai sensi degli articoli 1 e 2.
2. La presente disciplina non deve produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
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