Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 dicembre 2004
Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante l'attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico;
Visto in particolare l'art. 20, comma 4 del richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;
Visto il considerando n. 14 della direttiva 2001/20/CE che osserva che le sperimentazioni cliniche non commerciali possono essere di grande utilita' per i pazienti interessati ed e' opportuno tener conto della specificita' di dette sperimentazioni;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997, recante il recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;
Vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997;
Considerato che nell'ambito delle attivita' del Servizio sanitario nazionale vengono condotte sperimentazioni cliniche dei medicinali che non hanno finalita' di lucro ma sono finalizzate al miglioramento della pratica clinica e come tali sono parte integrante dell'assistenza sanitaria;
Considerato altresi' la necessita' di individuare modalita' operative che favoriscano l'esecuzione delle medesime;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato regioni espresso nella seduta dell'11 novembre 2004;
Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali.
2. Si intende come rientrante fra le sperimentazioni del comma 1, ogni sperimentazione che rientri nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 211 del 2003 e che presenti tutti i seguenti requisiti:
a) che il promotore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 211 del 2003, sia struttura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparata o fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria o associazione/societa' scientifica o di ricerca non a fini di lucro o Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o persona dipendente da queste strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali;
b) che il promotore non sia il proprietario del brevetto del farmaco in sperimentazione o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e che non abbia cointeressenze di tipo economico con l'azienda produttrice del farmaco in sperimentazione;
c) che la proprieta' dei dati relativi alla sperimentazione, la sua esecuzione e i suoi risultati appartengano al promotore di cui alla lettera a), fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti, relative alla pubblicazione dei dati;
d) che la sperimentazione non sia finalizzata ne' utilizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro;
e) che sia finalizzata al miglioramento della pratica clinica e riconosciuta a tal fine dal Comitato etico competente come sperimentazione rilevante e, come tale, parte integrante dell'assistenza sanitaria.
 
Art. 2.

1. Le spese per i medicinali autorizzati all'immissione in commercio (AIC) che vengono utilizzati nell'ambito di tale autorizzazione e che sono previsti a carico del Servizio sanitario nazionale, restano a carico dello stesso se utilizzati da pazienti partecipanti alle sperimentazioni cliniche di cui all'art. 1.
2. Le eventuali spese aggiuntive, comprese quelle per il farmaco sperimentale, necessarie per le sperimentazioni cliniche di cui all'art. 1, qualora non coperte da fondi di ricerca ad hoc, possono gravare sul fondo di cui al comma 3, nei limiti delle risorse finanziarie della struttura sanitaria competente, e nel rispetto della programmazione economica della medesima struttura.
3. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nonche' gli organi di vertice delle strutture di cui alla lettera a), comma 1, art. 1, ove applicabile, adottano, secondo indicazioni delle regioni e province autonome, le necessarie misure affinche' venga costituito un fondo per le sperimentazioni di cui all'art. 1 promosse dalla stessa struttura. Detto fondo puo' essere composto da finanziamenti afferenti alla struttura sanitaria, compresi quelli eventualmente provenienti dai contratti con le aziende farmaceutiche di cui al comma 6, art. 6 del decreto legislativo n. 211 del 2003, nonche' da parte dei fondi provenienti dalle tariffe per il rilascio del parere unico del Comitato etico, per l'accettazione o il rifiuto di detto parere da parte di altri Comitati etici, per il rilascio dell'autorizzazione dell'Autorita' competente locale di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), numero 1 e agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3, rispettivamente, del decreto legislativo n. 211 del 2003.
4. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nonche' gli organi di vertice delle strutture di cui alla lettera a), comma 1, art. 1, ove applicabile, adottano, secondo indicazioni delle regioni e province autonome, le necessarie misure affinche', per le sperimentazioni di cui all'art. 1, le relative assicurazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 211 del 2003, siano ricomprese nell'ambito della copertura assicurativa prevista per l'attivita' clinica generale o di ricerca della struttura.
5. Le sperimentazioni di cui all'art. 1 non sono soggette al versamento della tariffa per il rilascio del parere unico del Comitato etico, per l'accettazione o il rifiuto di detto parere da parte di altri Comitati etici, per il rilascio dell'autorizzazione dell'Autorita' competente locale o nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), e agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3, rispettivamente, del decreto legislativo n. 211 del 2003.
6. Per le sperimentazioni di cui all'art. 1 l'eventuale utilizzo di fondi, attrezzature, farmaci, materiale o servizi messi a disposizione da aziende farmaceutiche o comunque da terzi deve essere comunicato all'atto della richiesta di parere del Comitato etico e di autorizzazione dell'Autorita' competente di cui al decreto legislativo n. 211 del 2003.
7. L'utilizzo del supporto o dei contributi di cui al comma 6, non deve modificare i requisiti e le condizioni di cui all'art. 1, ne' influenzare l'autonomia scientifica, tecnica e procedurale degli sperimentatori.
8. Le Direzioni generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere nonche' gli organi di vertice delle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), comunicano alle regioni e alle province autonome di appartenenza, ove richiesto, i dati di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 6 secondo le modalita' definite dalle medesime regioni e province autonome.
 
Art. 3.

1. Nei casi di sperimentazioni multicentriche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 211 del 2003, qualora siano presenti piu' strutture o persone delegate ai diversi compiti del promotore, deve essere individuato tra questi un unico promotore, come referente e responsabile per i compiti di farmacovigilanza e di comunicazione di inizio, termine, interruzione della sperimentazione nonche' dei relativi risultati previsti dal decreto legislativo n. 211 del 2003, nonche' per la presentazione della richiesta del parere unico del Comitato etico e di autorizzazione del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita' nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3) del decreto legislativo n. 211 del 2003. Il suddetto promotore unico ha l'obbligo di segnalare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e di cui all'art. 17, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 211 del 2003.
 
Art. 4.

1. Fino alla entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 211 del 2003, che traspone nell'ordinamento nazionale i principi di Buona pratica clinica adottati dalla Commissione europea, stabilendo le linee guida dettagliate conformi a tali principi, le sperimentazioni cliniche di cui all'art. 1 debbono essere condotte prendendo in considerazione le norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 citato in premessa, per le parti applicabili e non correlate alle autorizzazioni per l'immissione in commercio, fermo restando l'obbligo di seguire i principi di buona pratica clinica di cui al paragrafo 2 del medesimo allegato 1.
2. Nei casi di sperimentazioni di cui all'art. 1 le aziende farmaceutiche sono tenute a rendere disponibili al promotore unico di cui all'art. 3, comma 1, i dati di farmacovigilanza per le successive comunicazioni da parte del promotore stesso al Comitato etico interessato o ai Comitati etici interessati e per le decisioni di propria competenza, nonche' copia della versione aggiornata del dossier per lo sperimentatore fatta salva la confidenzialita' dei dati inerenti gli aspetti industriali. La disponibilita' e la trasmissione dei suddetti dati potra' essere definita con modalita' indicate nel sito telematico dell'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali (OsSC).
 
Art. 5.

1. Al personale medico e sanitario che partecipa alle sperimentazioni di cui all'art. 1 vengono attribuiti i crediti formativi di Educazione Continua in Medicina (ECM) stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, secondo quanto stabilito in materia dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-regioni.
 
Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto ad eccezione dell'art. 2, commi 1 e 2 sono estese, anche alle sperimentazioni che, pur non essendo finalizzate al miglioramento della pratica clinica, rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d).
 
Art. 7.

1. L'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 211 del 2003, predispone le modalita' operative per la comunicazione in via telematica dei dati inerenti alle sperimentazioni di cui all'art. 1 all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nonche' alle regioni e province autonome interessate.
2. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e le regioni e province autonome interessate, ricevono dal promotore unico di cui all'art. 3, comma 1, copia della comunicazione di cui al comma 1, inclusa l'autocertificazione della rispondenza della sperimentazione clinica ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1, chiedendo, se del caso, un supplemento di istruttoria ai promotori e al Comitato etico.
 
Art. 8.

1. La tipologia di riferimento, i requisiti e i criteri ai fini della individuazione, da parte dei Comitati etici, della tipologia delle sperimentazioni di cui all'art. 1, sono riportati nell'allegato 1.
2. Gli elementi di riferimento per la valutazione da parte del Comitato etico delle cointeressenze di carattere economico di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono riportati negli allegati 1 e 2.
 
Art. 9.

1. Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 10.

1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, in fase di prima attuazione, si applicano al miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria, limitatamente alle sperimentazioni che utilizzano farmaci gia' autorizzati all'immissione in commercio (A.I.C.), anche se utilizzati per diversa indicazione terapeutica, con diverso dosaggio o forma farmaceutica.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
 
Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 17 dicembre 2004
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 45
 
Allegato 1

A. Tipologia di sperimentazione.
1. Sperimentazioni finalizzate non a interesse privato o a fini di lucro, ma per interesse pubblico.
2. Sperimentazioni connotabili come rilevanti per il miglioramento della pratica clinica e, come tali, parte integrante dell'assistenza sanitaria.
3. Sperimentazioni finalizzate non al medicinale in quanto tale o al suo sviluppo ma alle strategie terapeutiche.
es.
definire il miglior regime terapeutico (rischio/beneficio) di farmaci approvati;
miglioramento dell'uso terapeutico dei farmaci (es. stabilendo migliori protocolli terapeutici, individuando associazioni o usi sequenziali di farmaci o di farmaci piu' altri interventi - chirurgia, radioterapia - piu' efficaci ecc.).
4. Sperimentazioni rilevanti per la salute pubblica, con obiettivi:
di evidente beneficio per i pazienti e/o per il rapporto costo/efficacia del sistema sanitario;
in grado di offrire opportunita' aggiuntive alle prospettive terapeutiche e di salute ai pazienti;
in grado di ottimizzare la qualita' delle prestazioni assistenziali.
5. Sperimentazioni in cui l'obiettivo di reale miglioramento della pratica clinica sia garantito da:
la rilevanza del protocollo;
la particolarita' della patologia;
la tipologia del trattamento. B. Requisiti.
1. Sperimentazioni la cui metodologia dia garanzia di affidabilita' scientifica/metodologica e di oggettivita' dei risultati (controllate, preferibilmente randomizzate).
2. Sperimentazioni per le quali siano previste misure idonee per assicurare la qualita' della loro esecuzione e dei dati prodotti; dette misure (fra le quali una forma di monitoraggio predefinita nel protocollo di ricerca, la cui estensione e tipologia deve essere commisurata all'obiettivo, finalita', complessita' e caratteristiche della sperimentazione) possono essere:
a) o ad hoc per la sperimentazione;
b) oppure previste dal sistema di qualita' della struttura per le sperimentazioni promosse dalla struttura medesima. C. Schema di verifica della presenza delle condizioni previste dall'articolato del decreto.
Verifiche necessarie da parte dei CE per la connotazione di uno studio finalizzato al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non finalizzato a scopi commerciali relativi ai medicinali sperimentati:

=====================================================================
| Proposte di | Proposte di
|sperimentazioni di cui|sperimentazioni di cui
| all'art. 1 | all'art. 6 ===================================================================== a) il promotore della | | sperimentazione e' una| | istituzione pubblica o| | ad essa equiparata o, | | nel caso di | | associazioni o gruppi | | cooperativi privati, | | e' chiaramente | | esplicitato nello | | statuto della | | struttura stessa la | | natura non a fini di | | lucro? | SI | SI --------------------------------------------------------------------- b) e' previsto che la | | proprieta' dei dati | | relativi alla | | sperimentazione, alla | | sua esecuzione, ai | | suoi risultati | | appartengano alla | | struttura di cui alla | | lettera a) che funge | | da promotore? | SI | SI --------------------------------------------------------------------- c) e' previsto che i | | risultati della | | sperimentazione siano | | pubblicati per | | decisione autonoma del| | promotore di cui alla | | lettera a)? | SI | SI --------------------------------------------------------------------- d) il promotore della | | sperimentazione e' il | | proprietario del | | brevetto del farmaco | | in sperimentazione o | | il titolare | | dell'autorizzazione | | all'immissione in | | commercio? | NO | NO --------------------------------------------------------------------- e) la sperimentazione | | e' finalizzata allo | | sviluppo industriale | | del farmaco o comunque| | a fini di lucro? | NO | NO

===================================================================== Proposte di sperimentazioni di cui|Proposte di sperimentazioni di cui
all'art. 1 | all'art. 6 ===================================================================== f) la sperimentazione e' | finalizzata al miglioramento della| pratica clinica e riconosciuta a | tal fine dal Comitato etico | competente come sperimentazione | rilevante e, come tale parte | integrante dell'assistenza | sanitaria? SI Se si', specificare | schematicamente le caratteristiche| che connotano la sperimentazione | finalizzata al miglioramento della| pratica clinica ..... | NO --------------------------------------------------------------------- g) per le sperimentazioni di cui | ai punti precedenti e' previsto | l'utilizzo di fondi, attrezzature,| farmaci, materiale o servizi messi| a disposizione da aziende | farmaceutiche o comunque da terzi?| SI/NO Se si', per le | sperimentazioni di cui all'art. 1 | o di cui all'art. 6, sono indicati| i servizi forniti e da chi? .... | SI/NO

=====================================================================
| Proposte di | Proposte di
|sperimentazioni di cui|sperimentazioni di cui
| all'art. 1 | all'art. 6 ===================================================================== h) il promotore della | | sperimentazione | | dichiara che eventuali| | supporti provenienti | | da privati, sono | | forniti senza | | precostituire alcun | | diritto di proprieta' | | dei dati o di veto | | alla pubblicazione | | degli stessi da parte | | del fornitore di detti| | supporti? | SI | SI --------------------------------------------------------------------- i) lo sperimentatore/ | | promotore ha | | presentato il modulo | | di assenza di | | conflitto di interessi| | con le aziende | | farmaceutiche | | responsabili dello | | sviluppo dei farmaci | | in studio (v. all. 2)?| SI | SI --------------------------------------------------------------------- j) la sprimentazione | | segue almeno tutti i | | 13 principi delle | | Norme di buona | | pratica clinica di cui| | al paragrafo 2 | | dell'allegato 1 al | | decreto ministeriale | | 15 luglio 1997, di | | seguito indicati? | SI | SI --------------------------------------------------------------------- 2. Principi delle | | norme di buona pratica| | clinica. | | --------------------------------------------------------------------- 2.1 Gli studi clinici | | devono essere condotti| | in conformita' ai | | principi etici che | | traggono la loro | | origine dalla | | Dichiarazione di | | Helsinki, e che | | rispettano la GDP e le| | disposizioni normative| | applicabili. | | --------------------------------------------------------------------- 2.2 Prima che uno | | studio abbia inizio, | | devono essere valutati| | rischi ed | | inconvenienti | | prevedibili rispetto | | al beneficio atteso | | sia per il singolo | | soggetto dello studio | | che per la societa'. | | Uno studio potra' | | essere iniziato e | | continuato solamente | | se i benefici previsti| | giustificano i rischi.| | --------------------------------------------------------------------- 2.3 I diritti, la | | sicurezza, e il | | benessere dei soggetti| | dello studio | | costituiscono le | | considerazioni piu' | | importanti e devono | | prevalere sugli | | interessi della | | scienza e della | | societa'. | | --------------------------------------------------------------------- 2.4 Le informazioni | | disponibili, non | | cliniche e cliniche, | | relative ad un | | prodotto in | | sperimentazione devono| | essere adeguate a | | supportare lo studio | | clinico proposto. | | --------------------------------------------------------------------- 2.5 Gli studi clinici | | devono essere | | scientificamente | | validi, e devono | | essere descritti in un| | protocollo chiaro e | | dettagliato. | | --------------------------------------------------------------------- 2.6 Lo studio deve | | essere condotto in | | conformita' al | | protocollo che abbia | | preventivamente | | ricevuto approvazione/| | parere favorevole di | | una commissione di | | revisione | | dell'istituzione | | (IRB)/un comitato | | etico indipendente | | (IEC). | | --------------------------------------------------------------------- 2.7 Le cure mediche | | prestate e le | | decisioni di natura | | medica prese | | nell'interesse dei | | soggetti ricadranno | | sempre sotto la | | responsabilita' di un | | medico qualificato | | oppure, se del caso, | | di un dentista | | qualificato. | | --------------------------------------------------------------------- 2.8 Tutti gli | | individui coinvolti | | nell'effettuazione di | | uno studio devono | | possedere | | l'istruzione, la | | preparazione e | | l'esperienza | | necessarie ad | | espletare le loro | | specifiche mansioni. | | --------------------------------------------------------------------- 2.9 Un consenso | | informato deve essere | | ottenuto liberamente | | fornito da ciascun | | soggetto prima della | | sua partecipazione | | allo studio. | | --------------------------------------------------------------------- 2.10 Ogni informazione| | relativa allo studio | | clinico deve essere | | registrata, trattata e| | conservata in modo | | tale da consentire un | | accurato resoconto, | | interpretazione e | | verifica. | | --------------------------------------------------------------------- 2.11 Deve essere | | garantita la | | riservatezza dei | | documenti che | | potrebbero | | identificare i | | soggetti, rispettando | | le regole di | | riservatezza e | | confidenzialita' | | previste dalle | | disposizioni normative| | applicabili. | | --------------------------------------------------------------------- 2.12 I prodotti in | | sperimentazione devono| | essere preparati, | | gestiti, e conservati | | nel rispetto delle | | Norme di buona | | fabbricazione (GMP) | | applicabili. Essi | | devono essere | | impiegati secondo | | quanto prescritto dal | | protocollo approvato. | | 2.13 Devono essere | | attuati sistemi con | | procedure che | | garantiscano la | | qualita' di ogni | | singolo aspetto dello | | studio. | |
 
Allegato 2

DICHIARAZIONE PUBBLICA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

Nome:....
Qualifiche:....
Ente di appartenenza:....
Si prega di elencare di seguito ogni eventuale interesse nell'industria farmaceutica (se necessario utilizzare piu' moduli).
Impiego nell'industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni:
tutte le attivita' svolte (direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il proprio ruolo e le attivita' svolte e indicare il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che tali attivita' abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale, in denaro oppure in natura, fra le quali:
partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attivita' svolte all'interno di una ditta farmaceutica (p. es. tirocinio) sono ugualmente soggette a dichiarazione;
lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:
Nome dell'industria:....
Tipo di azione:....Numero di azioni:....
Altri rapporti con l'industria farmaceutica:
ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria durante i precedenti 5 anni, comprendente o meno benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del tipo:
borse di studio o di ricerca istituite dall'industria;
fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.
Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai componenti del proprio nucleo familiare (i componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto dell'interessato. Non e' necessario menzionare il nome di tali persone):.... .... ....
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.
In fede ................ Data ...............
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone