Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 febbraio 2005
Scioglimento della societa' cooperativa «La Piramide Soc. Coop. Sociale a r.l.», in Lizzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Taranto
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di societa' cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorita' amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di societa' cooperative datata 30 novembre 2001;
Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
Visto il decreto del Ministero delle Attivita' Produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza nomina di commissari liquidatori;
Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-septiedecies e precisamente:
non ha mai compiuto atti di gestione;
non e' in condizione di raggiungere gli scopi per cui e' stata costituita;
non e' in condizione di indire valida assemblea per l'inesistenza della compagine sociale;
non ha attivita' e/o passivita' patrimoniali da liquidare;
Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attivita' produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;
Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004;
Decreta:
La societa' cooperativa «La Piramide Soc. Coop. Sociale a r.l.» con sede legale in Lizzano (Taranto), posizione BUSC n. 3057/314884, costituita per rogito notaio dott. Giovanni D'Amore di Taranto in data 11 dicembre 2001, repertorio n. 2351, raccolta n. 276, codice fiscale n. 02397170735, omologato dal tribunale di Taranto in data 18 gennaio 2002, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdececies del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
Taranto, 7 febbraio 2005
Il direttore provinciale: Marseglia
 
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