Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2005 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 25 gennaio 2005
Programma commissariale di interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. 1ª Fase. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
per l'emergenza alluvione in Sardegna
del 6 dicembre 2004
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
Atteso che la regione autonoma della Sardegna con legge 20 dicembre 2004, n. 10 ha disposto lo stanziamento di Euro 40.000.000,00 per fronteggiare i danni conseguenti all'alluvione ed ha altresi' previsto che il presidente della regione anche in qualita' di Commissario governativo disponga un programma complessivo di interventi;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/1979 del 30 dicembre 2004 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 con la quale:
e' stato individuato il primo riparto dello stanziamento di Euro 40.000.000,00 previsto dalla legge regionale 20 dicembre 2004 n. 10;
sono stati individuati gli assessorati regionali competenti all'attuazione degli interventi;
e' stata individuata nella direzione generale della presidenza la struttura titolare della Unita' previsionale di base (U.P.B.) da istituire e su cui stanziare la somma di Euro 10.000.000,00 prevista dalla legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, quale anticipazione di pari importo per gli interventi commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004;
sono state approvate le direttive di attuazione degli interventi contributivi a privati ed imprese previsti sia dalla legge regionale n. 10/04 che dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/04;
e' stata prevista l'attivazione di una struttura di assistenza tecnica locale per la gestione delle procedure contributive a privati ed imprese, a supporto dei comuni interessati e per il raccordo con l'amministrazione regionale e l'ufficio del Commissario governativo;
Atteso che la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 predetta, per quanto attiene al riparto dello stanziamento di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, all'attivazione della struttura commissariale ed alle direttive di attuazione degli interventi contributivi a privati ed imprese, costituisce proposta di approvazione da parte del Commissario governativo ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 ed alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, ed intesa allo scopo di attuare in modo organico, coordinato e sinergico le azioni previste da entrambe le fonti normative e dispositive;
Atteso che, ai fini di cui alla presente ordinanza, quanto deliberato dalla giunta regionale con la citata deliberazione n. 1/13 del 18 gennaio 2005 costituisce intesa della regione, all'utilizzazione, su disposizione commissariale, dello stanziamento del bilancio regionale della somma di Euro 10.000.000,00, ed alle direttive per gli interventi contributivi a privati ed imprese da effettuare in gestione unificata;
Ordina:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, art. 1, comma 2, sono individuati i seguenti comuni danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi il giorno 6 dicembre 2004 e seguenti:
Arzana;
Dorgali;
Gairo;
Galtelli';
Ierzu;
Irgoli;
Loculi;
Onifai;
Orosei;
Osini;
Posada;
Talana;
Torpe';
Urzulei;
Villagrande Strisaili.
 
Art. 2.
1. Gli interventi contributivi a privati ed imprese per i danni subiti dagli eventi alluvionali, previsti dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3387/04 unitamente a quelli previsti dall'art. 1, comma 2, lettere c), e) ed f) della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, sono attuati dai comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza, sulla base delle direttive previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 che a tal fine devono intendersi approvate con la presente ordinanza.
2. Tali interventi sono finanziati con i fondi della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, ivi compreso lo stanziamento destinato all'anticipazione dei fondi commissariali, nella misura che verra' disposta con Ordinanza commissariale, sulla base del fabbisogno effettivo accertato e sulla base delle risorse disponibili.
3. Le erogazioni ai comuni e/o agli interessati sulla base delle direttive di cui al precedente comma 1, come previsto dalla citata deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005, sono effettuate dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica a valere sullo stanziamento disponibile sulla UPB da istituire ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 10/04 ed ai sensi dell'art. 3 del dispositivo della deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005.
4. Sulla base della documentazione certificativa dell'avvenuta spesa e della conformita' degli interventi realizzati a quelli previsti dall'ordinanza Presidenza del Consigli dei Ministri n. 3387/04 verra' effettuato, a carico della contabilita' speciale n. 3257, intestata al commissario governativo, il rimborso, nei limiti dello stanziamento attualmente previsto dall'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri di Euro 10.000.000,00, alla regione autonoma della Sardegna mediante riversamento su UPB di entrata.
5. Con successive ordinanze commissariali, ove necessario, potra' essere disposto che gli assessorati regionali competenti, a valere sugli stanziamenti disponibili sulle UPB istituite ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, art. 2, comma 1 e della deliberazione della giunta regionale 1/13 del 18 gennaio 2005, effettuino erogazioni in anticipazione ai comuni interessati per le operazioni di immediato ristoro previste dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/04. In tal caso le anticipazioni disposte in esecuzione delle predette ordinanze dovranno confluire sui c/c infruttiferi di tesoreria accesi per ciascun comune presso la Banca d'Italia, nel rispetto della normativa sulla Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
 
Art. 3.
1. Ai fini del programma commissariale di interventi, per le motivazioni indicate nella parte in premessa della deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 e' approvato il riparto provvisorio ed assegnazione alle U.P.B. previste dagli articoli 3, 4 e 5 del dispositivo della deliberazione stessa.
 
Art. 4.
1. E' approvata, anche ai fini di supporto commissariale, l'attivazione della struttura di cui all'art. 7 del dispositivo della deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 25 gennaio 2005
Il Commissario governativo: Soru
 
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