Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 24 dicembre 2004
Deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 dicembre 2004, n. 237/04; 27 dicembre 2004, n. 238/04, n. 240/04, n. 242/04; 28 dicembre 2004, n. 247/04; 29 dicembre 2004, n. 249/04; 30 dicembre 2004, n. 250/04, n. 252/04 e n. 254/04.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 dicembre 2004

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e
provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n.
79/99); - gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle
attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato
di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di
seguito: Sistema Italia 2004); - la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
2004 (prot. n. 4159), recante indirizzi alle societa' Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico
Spa, Acquirente unico Spa, e all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai fini della partecipazione attiva della domanda al
sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre
2004); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito:
deliberazione n. 168/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito:
Testo integrato); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n.
48/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito:
deliberazione n. 48/04); - la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04 (di
seguito: deliberazione n. 205/04); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n.
223/04 (di seguito: deliberazione n. 223/04); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n.
224/04 (di seguito: deliberazione n. 224/04); - il documento per la consultazione 19 novembre 2004 recante
condizioni vigenti dall'1 gennaio 2005 per l'erogazione del
pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul
territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative
risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5
del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: documento per la
consultazione 19 novembre 2004); - il documento per la consultazione 30 novembre 2004 recante
trattamento dello sbilanciamento di impianti di produzione di
energia elettrica ai fini del dispacciamento (di seguito: documento
per la consultazione 30 novembre 2004).

Considerato che: - con deliberazione n. 168/03, l'Autorita' ha definito le condizioni
per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per
l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito
economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n.
79/99; - con deliberazione n. 48/04, l'Autorita' ha disposto l'avvio del
dispacciamento di merito economico senza partecipazione attiva
della domanda, definendone una disciplina con efficacia limitata al
solo anno 2004, ai fini della quale sono state recepite le
indicazioni in tal senso fornite dalla societa' Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete)
con lettera in data 25 marzo 2004; - al fine di dare avvio ad un regime di dispacciamento di merito
economico con la partecipazione attiva della domanda con decorrenza
1 gennaio 2005, l'Autorita' ha diffuso il documento per la
consultazione 19 novembre 2004, recante modifiche e integrazioni
alle condizioni stabilite con deliberazione n. 168/03, tenendo
conto delle esigenze di gradualita' e delle problematiche
rappresentate all'Autorita' dal Gestore della rete nel corso del
primo periodo di funzionamento del dispacciamento di merito
economico; - gli esiti della consultazione di cui al precedente alinea hanno
evidenziato, tra l'altro, l'esigenza di:
a) prevedere la possibilita', per i soggetti che concludono
contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, di comunicare
al Gestore della rete programmi di immissione e di prelievo non
bilanciati;
b) introdurre, per il solo anno 2005, un regime transitorio circa
la valorizzazione degli sbilanciamenti per le unita' di consumo non
rilevanti;
c) definire condizioni transitorie, per un periodo di validita' non
superiore a tre mesi, circa le modalita' di partecipazione al
mercato delle unita' di produzione non rilevanti; - l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione 30
novembre 2004 recante previsioni integrative del documento per la
consultazione 19 novembre 2004 con riferimento alla disciplina dei
corrispettivi di sbilanciamento per:
a) le unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili;
b) le unita' di produzione che forniscono il servizio di
regolazione primaria della frequenza;
c) gli sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio
in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di
manutenzione;
d) le unita' di produzione nella disponibilita' dei soggetti
autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di
teleriscaldamento per usi civili; - gli esiti della consultazione di cui al precedente alinea
evidenziano un diffuso dissenso dei soggetti interessati
relativamente alle previsioni di cui alla lettera a) del precedente
alinea; e che, con riferimento agli altri profili, detti esiti
adducono elementi tali da segnalare l'esigenza di condurre
ulteriori attivita' istruttorie, posponendo l'adozione del
provvedimento relativo; - la direttiva ministeriale 24 dicembre 2004, evidenzia, tra l'altro,
la necessita' che siano previste:
a) misure idonee per consentire agli operatori di usufruire di un
periodo transitorio, che si concludera' entro e non oltre il 31
marzo 2005, al fine acquisire le conoscenze e migliorare i mezzi
necessari per effettuare con maggior precisione la formulazione
attiva della propria domanda;
b) nel suddetto periodo transitorio, la riduzione degli oneri
economici derivanti dallo sbilanciamento prodotto dagli operatori
che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema
Italia 2004.

Ritenuto che sia opportuno, al fine di dar luogo all'entrata a regime del dispacciamento di merito economico con la partecipazione attiva della domanda, in aderenza agli esiti dei predetti processi di consultazione, anche in relazione alla direttiva ministeriale 24 dicembre 2004: - modificare e integrare la deliberazione n. 168/03, prevedendo:
a) la possibilita', per i soggetti che concludono contratti di
compravendita al di fuori del sistema delle offerte di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, di comunicare al
Gestore della rete programmi di immissione e di prelievo non
bilanciati; cio' al fine di garantire maggiore flessibilita' agli
operatori;
b) un regime transitorio, per l'anno 2005, per la valorizzazione
degli sbilanciamenti per le unita' di consumo non rilevanti, al
fine di concedere, ai soggetti responsabili della domanda i cui
programmi di prelievo non risultano rilevanti ai fini della
previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di
risorse per il dispacciamento, il tempo necessario per migliorare
l'accuratezza delle proprie previsioni;
c) l'introduzione di condizioni transitorie, fino al 31 marzo 2005,
circa le modalita' di partecipazione al mercato delle unita' di
produzione non rilevanti;
d) l'introduzione di ulteriori obblighi informativi in capo agli
operatori di mercato ed alla societa' Gestore del mercato elettrico
S.p.A. al fine di migliorare le condizioni di trasparenza di
funzionamento del mercato; - integrare la deliberazione n. 205/04, prevedendo che all'articolo
7, comma 7.4, della medesima deliberazione, le parole "utilizza,
per la copertura del relativo squilibrio economico, il gettito
rinveniente dal corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti
per il funzionamento del Gestore della rete per il dispacciamento"
siano sostituite dalle parole "calcola il gettito necessario per la
copertura del relativo squilibrio economico"

DELIBERA

1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati: a) all'articolo 1, comma 1.1, le parole "Ai fini dell'interpretazione
e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001,
n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e
modificata (di seguito: Testo integrato) nonche' le ulteriori
definizioni formulate come segue:" sono sostituite con le parole
"Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le
definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo
integrato), nonche' le ulteriori definizioni formulate come
segue:"; b) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea"- l'Acquirente unico e'
il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.
79/99;" e' inserito l'alinea:

"- assegnatari di capacita' di trasporto sono i soggetti assegna-
tari di quote di capacita' di trasporto assegnate dal Gestore
della rete ai sensi della deliberazione n. 224/04 ai fini
dell'importazione di energia elettrica:
a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
b) per la consegna di energia elettrica nella Repubblica di San
Marino, nello Stato della Citta' del Vaticano-Santa Sede,
nonche' in Corsica;
c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettri-
ca prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
d) da parte della societa' Raetia Energie.
Sono considerati assegnatari di capacita' di trasporto anche i
soggetti a cui siano state allocate quote di capacita' di
trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da parte
dei gestori di rete esteri;"; c) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- cliente grossista e' il
soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare
attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione, incluso
nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione
n. 20/03" e' soppresso; d) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- controllo degli scambi
programmati e' l'insieme delle azioni di controllo del Gestore
della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti
elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra
i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale"
e' inserito l'alinea: "- Disciplina del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del
mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003, come
successivamente modificata ed integrata;" e) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- rete rilevante e'
l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la
rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di
distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di
trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;" e'
inserito l'alinea: "- sbilanciamento a programma e' la differenza tra i programmi di
immissione ed i programmi di prelievo comunicati al Gestore della
rete, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al
di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi
dell'articolo 4;" f) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- servizio di
interrompibilita' del carico e' il servizio fornito dalle unita'
di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di
terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico con
le modalita' definite dal medesimo GRTN;" e' sostituito
dall'alinea: "- servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito
dalle unita' di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di
connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi
di carico con le modalita' definite dal medesimo Gestore della
rete;" g) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea"- unita' di produzione
alimentata da fonti rinnovabili non programmabili e' un'unita' di
produzione che utilizza l'energia del sole, del vento, delle
maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia
idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad
acqua fluente;" e' sostituito dall'alinea: "- unita' di produzione alimentata da fonti rinnovabili non
programmabili e' un'unita' di produzione che utilizza l'energia
solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di
discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del
biogas, delle biomasse, l'energia geotermica o l'energia
idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unita' ad acqua
fluente;" h) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 95/01 e'
la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16
giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata" e'
soppresso; i) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 317/01 e'
l'Allegato A della deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001,
n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
37 del 13 febbraio 2002, come successivamente modificata ed
integrata;" e' soppresso; j) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- utente del
dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con il Gestore della
rete un contratto per il servizio di dispacciamento" e' inserito
l'alinea: "- deliberazione n. 36/02 e' l'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02;" k) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 42/02 e'
la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2001, n. 42/02,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 79,
n. 297 del 4 aprile 2002" e' sostituito dall'alinea: "- deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 19
aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed
integrata;" l) all'articolo 1, comma 1.1, gli alinea "- deliberazione n. 125/02
e' la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02;" e
"deliberazione n. 20/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 13
marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 71 del 26 marzo 2003;" sono soppressi; m) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 118/03 e'
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n.
118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;" e' sostituito dall'alinea: "- deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03"; n) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 157/03 la
deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03, in corso
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana." e' soppresso; o) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- deliberazione n.
118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16
ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana" sono inseriti i seguenti
alinea: "- deliberazione n. 205/04 e' la deliberazione 19 novembre 2004, n.
205/05; - deliberazione n. 223/04 e' l'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04; - deliberazione n. 224/04 e' l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;" p) all'articolo 3, comma 3.1, le lettere a), b) e c), sono sostituite
dalle seguenti lettere: "a) connessione, intesa, ai fini del presente provvedimento, come
realizzazione e mantenimento del collegamento alle infrastrutture
di una rete con obbligo di connessione di terzi; b) trasmissione, inteso come il servizio di trasmissione di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e
la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di
trasmissione nazionale; c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato
in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione
dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione; d) dispacciamento, inteso, ai fini del presente provvedimento, come
determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti
di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia
elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e
conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale
necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito
dei contratti, nonche' come valorizzazione e regolazione
dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni
contrattuali"; q) all'articolo 4, comma 4.2, lettera a), le parole "clienti
grossisti" sono sostituite dalle parole "altri soggetti"; r) all'articolo 4, comma 4.2, lettera c) le parole "sulla rete di
interconnessione in importazione e in esportazione ai sensi della
deliberazione n. 157/03" e le parole "o di esportazione" sono
soppresse; s) all'articolo 4, comma 4.2, la lettera e) e' cosi' sostituita: "e)
i soggetti abilitati dal Gestore della rete, ai sensi del
regolamento di cui all'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione
n. 223/04, a presentare offerte di vendita su unita' di
importazione o offerte di acquisto su unita' di esportazione nel
mercato del giorno prima per le finalita' di cui all'articolo 5,
comma 5.2, della medesima deliberazione."; t) all'articolo 4, comma 4.6, la lettera d) e' soppressa; u) all'articolo 4, dopo il comma 4.6 e' inserito il comma 4.6.1: "4.6.1 Gli operatori di mercato acquirenti inseriti nell'elenco degli
operatori ammessi al mercato elettrico di cui all'articolo 16
della Disciplina del mercato devono comunicare al Gestore
della rete se intendono avvalersi della facolta' di effettuare
lo sbilanciamento a programma di cui all'articolo 17, comma
17.3.1."; v) all'articolo 4, il comma 4.7 e' sostituito dal seguente comma: "4.7 L'operatore di mercato cedente e' tenuto a inviare il modulo di
cui al comma 4.6 debitamente compilato al Gestore della rete e,
per conoscenza, all'operatore di mercato acquirente, nei tempi e
con le modalita' definite dal medesimo Gestore." w) all'articolo 4, il comma 4.8 e' sostituito dal seguente comma: "4.8 Al fine di consentire la sollecita effettuazione degli
adempimenti necessari all'accesso ai servizi di trasmissione,
distribuzione e di dispacciamento, il Gestore della rete da'
comunicazione agli operatori di mercato dell'avvenuta
registrazione entro, e non oltre, cinque (5) giorni dal
ricevimento e dalla positiva verifica del modulo compilato di
cui al comma 4.6. Nel caso in cui entro tale termine il Gestore
della rete non abbia effettuato la comunicazione di cui al
precedente periodo, la registrazione si intende positivamente
conclusa."; x) all'articolo 4, al comma 4.9, dopo le parole "a punti di
dispacciamento per unita' di produzione" sono inserite le parole
"o di importazione" e dopo le parole "a punti di dispacciamento
per unita' di consumo" sono inserite le parole "o di
esportazione"; y) all'articolo 4, dopo il comma 4.9 e' inserito il seguente comma: "4.10 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato
con riferimento ad un punto di dispacciamento per unita' di
esportazione, i contratti di compravendita conclusi al di fuori
del sistema delle offerte dal medesimo operatore con
riferimento a detto punto non possono includere altri punti di
dispacciamento per unita' di esportazione o per unita' di
consumo."; z) all'articolo 5, il comma 5.2, e' sostituito dal seguente comma: "5.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un
terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in
immissione e del contratto per il servizio di trasmissione di
cui all'articolo 18 del Testo integrato e' condizione necessaria
per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di
connessione di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso
l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di
dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di
distribuzione e' condizione necessaria per prelevare energia
elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi."; aa) all'articolo 5, il comma 5.3 e' sostituito dal seguente comma: "5.3 La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e
distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione
di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per i
servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento ha
la forma di un mandato senza rappresentanza: in tal caso il
mandatario deve essere il medesimo per i due contratti. Questi
risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono
titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione
o di distribuzione e del Gestore della rete."; bb) all'articolo 5, comma 5.4, le parole "e' unico per tutte le
unita' di produzione e di consumo" sono sostituite dalle parole
"e' unico per tutte le unita' di produzione e unico per tutte le
unita' di consumo"; cc) all'articolo 5, il comma 5.5 e' sostituito dal seguente comma: "5.5 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a
quello di efficacia, le imprese distributrici di riferimento
inviano al Gestore della rete, con le modalita' dal medesimo
stabilite, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di
competenza, nonche' dei soggetti ubicati nell'ambito di
competenza delle imprese distributrici sottese che hanno
concluso un contratto per il servizio di distribuzione Le
variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti
di prelievo trattati su base oraria seguono la tempistica
prevista all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n.
118/03."; dd) all'articolo 5, il comma 5.6 e' sostituito dal seguente comma: "5.6 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento
costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di
trasmissione di cui all'articolo 18 del Testo integrato. Il
Gestore della rete nega la connessione alla rete dell'unita' di
produzione, qualora il richiedente non offra la dimostrazione
dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di
dispacciamento ovvero, nel caso di utenti gia' connessi alla
rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima,
la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5)
giorni dalla notifica dell'intimazione."; ee) all'articolo 5, dopo il comma 5.6 sono inseriti i seguenti commi: "5.6.1 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento
costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di
distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici
negano la connessione alla rete, qualora il richiedente non
offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto
per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti
gia' connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta
dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della
rete, la conclusione del contratto di dispacciamento entro
cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. 5.6.2 L'intimazione di cui ai commi 5.6 e 5.6.1 contiene l'avvertenza
che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento
comportera' la disconnessione dell'utente senza ulteriore
preavviso. Scaduto tale termine si da' luogo alla risoluzione
di diritto del contratto di trasmissione o di distribuzione in
essere e alla disconnessione dell'utente. L'esercente il
servizio comunica tempestivamente al Gestore della rete e
all'Autorita' l'avvenuta disconnessione."; ff) all'articolo 5, il comma 5.7 e' soppresso; gg) all'articolo 5, al comma 5.9 le parole "precedente comma 5.6"
sono sostituite dalle parole "presente articolo"; hh) all'articolo 6, i commi 6.2 e 6.4 sono soppressi; ii) all'articolo 9, comma 9.1, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente lettera: "e) l'accesso da parte del Gestore del mercato alle informazioni
contenute nel registro delle unita' di produzione e nel registro
delle unita' di consumo essenziali ai fini dello svolgimento
delle attivita' del medesimo Gestore del mercato."; jj) all'articolo 10, il comma 10.3 e' sostituito dal seguente comma: "10.3 Ai fini del presente provvedimento le unita' di consumo sono
classificate nelle seguenti tipologie: a) unita' di consumo rilevanti; b) unita' di consumo non rilevanti". kk) all'articolo 10, il comma 10.4 e' soppresso; ll) all'articolo 12, comma 12.2, le parole "include altresi'" sono
sostituite dalle parole "puo' includere altresi', nei casi e con
le modalita' definite dal Gestore della rete nelle regole di
dispacciamento,"; mm) all'articolo 12, comma 12.5, sono soppresse le parole "Tale punto
e' l'insieme di uno o piu' punti di prelievo con le seguenti
caratteristiche: a) relativi a unita' di consumo della stessa tipologia, ai sensi
dell'articolo 10. b) localizzati in un'unica zona; c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche
con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del
dispacciamento che e' anche utente del trasporto."; nn) all'articolo 12, dopo il comma 12.5, sono inseriti i seguenti
commi: "12.5.1 Il punto di dispacciamento per unita' di consumo non comprese
nel mercato vincolato e' l'insieme di uno o piu' punti di
prelievo con le seguenti caratteristiche: d) relativi a unita' di consumo della stessa tipologia, ai sensi
dell'articolo 10; e) localizzati in un'unica zona; f) inclusi nei contratti per il servizio di distribuzione conclusi,
anche con diverse imprese distributrici, da un utente del
dispacciamento che e' anche utente del servizio di distribuzione. 12.5.2 Il punto di dispacciamento per unita' di consumo comprese nel
mercato vincolato e' l'insieme di tutti i punti di prelievo
con le seguenti caratteristiche: a) localizzati in un'unica zona; b) inclusi nei contratti per il servizio di distribuzione conclusi,
anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato
vincolato."; oo) all'articolo 14, comma 14.4, lettera a), le parole "di cui
all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03" sono
soppresse e dopo le parole "frontiera elettrica" sono inserite le
parole "risultanti dalla somma dei programmi orari di scambio
comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della
deliberazione n. 224/04, e delle offerte di vendita accettate
nella zona virtuale cui la frontiera elettrica si riferisce
formulate ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n.
223/04;"; pp) all'articolo 14, comma 14.5, lettera a), le parole "di cui
all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03" sono
soppresse e dopo le parole "frontiera elettrica" sono inserite le
parole "risultanti dalla somma delle offerte di acquisto
accettate nella zona virtuale a cui la frontiera elettrica si
riferisce, formulate ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione
n. 223/04"; qq) all'articolo 14, comma 14.6, lettere a) e b), le parole "nella
tabella 13, colonna A, di cui all'Allegato n. 2 del Testo
integrato" sono sostituite dalle parole "nella tabella 17,
colonna A, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato"; rr) all'articolo 17, il comma 17.3 e' sostituito dal comma: "17.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 17.3.1, in ciascun periodo
rilevante, i programmi di prelievo comunicati dall'operatore di
mercato acquirente devono essere uguali, in valore assoluto, ai
programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato
cedente." ss) all'articolo 17, dopo il comma 17.3 sono inseriti i seguenti
commi: "17.3.1 Gli operatori di mercato inseriti nell'elenco degli operatori
ammessi al mercato elettrico di cui all'articolo 16 della
Disciplina del mercato che hanno inviato al Gestore della
rete la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4.6.1,
possono presentare, in esecuzione di un contratto di
compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte
e registrato ai sensi del precedente articolo 4, programmi di
prelievo inferiori, in valore assoluto, ai programmi di
immissione comunicati in esecuzione del medesimo contratto. 17.3.2 Con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di
fuori del sistema delle offerte che includono punti di
dispacciamento per unita' di esportazione non e' consentito
avvalersi della facolta' di effettuare lo sbilanciamento a
programma di cui al comma 17.3.1."; tt) all'articolo 17, al comma 17.4, prima delle parole "il Gestore
della rete verifica" sono inserite le parole "Nel caso in cui non
sia stata esercitata la facolta' di effettuare lo sbilanciamento
a programma,"; uu) all'articolo 17, dopo il comma 17.5 e' inserito il comma: "17.5.1 Nel caso in cui sia stata esercitata la facolta' di
effettuare lo sbilanciamento a programma ed i programmi di
prelievo comunicati ai sensi del comma 17.1 in esecuzione di
un contratto di compravendita concluso al di fuori del
sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente
articolo 4, risultino, in valore assoluto, minori dei
programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato
cedente del medesimo contratto: a) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 17.3, 17.4 e
17.5; b) in ciascun periodo rilevante, la differenza tra i programmi di
immissione e i programmi di prelievo e' considerata come una
vendita al Gestore del mercato effettuata nel mercato del giorno
prima dall'operatore di mercato acquirente, valorizzata al prezzo
di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c)."; vv) all'articolo 17, comma 17.6, le parole "I programmi di immissione
di unita' di importazione sono pari alla somma dei programmi
orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della
deliberazione n. 157/03, comunicati dagli assegnatari di
capacita' di trasporto in importazione" sono sostituite dalle
parole "I programmi di immissione in esecuzione dei contratti di
compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte
dagli assegnatari di capacita' di trasporto relativamente ad
unita' di importazione sono pari alla somma dei programmi orari
di scambio comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3,
della deliberazione n. 224/04"; ww) all'articolo 17, il comma 17.7 e' soppresso; xx) all'articolo 19, comma 19.3, lettera a), le parole "lettera a),
e" sono sostituite dalle parole "lettera a),"; yy) all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), le parole "appartenenti
alle zone" sono sostituite dalle parole "appartenenti alle zone
geografiche"; zz) all'articolo 19, comma 19.6, la lettera g), e' soppressa"; aaa) all'articolo 19, dopo il comma 19.7 e' inserito il seguente
comma: "19.7.1 Ai fini dell'assegnazione delle priorita' di cui al comma
19.6, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al
medesimo comma 19.6, e le offerte di vendita relative ai
programmi di immissione dei contratti di compravendita
conclusi al di fuori del sistema delle offerte hanno
priorita' rispetto alle altre offerte." bbb) all'articolo 19, comma 19.8, le parole "di cui all'articolo 4,
comma 4.6, lettera d)" sono sostituite dalle parole "cedente"; ccc) all'articolo 19, comma 19.12, le parole "lettera a)," sono
soppresse; ddd) all'articolo 19, dopo il comma 19.12, sono inseriti i seguenti
commi: "19.13 Qualora, in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un
periodo rilevante un programma di immissione di cui al comma
19.2, lettera b), sia accettato parzialmente nel mercato del
giorno prima, l'operatore di mercato cedente deve riconoscere
al Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il
prezzo di cui al precedente comma 19.3, lettera c), e la
differenza tra il programma di immissione presentato ed il
programma di immissione accettato nel medesimo periodo
rilevante. 19.14 Qualora, in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un
periodo rilevante un programma di prelievo di cui al comma
19.2, lettera b), sia accettato parzialmente nel mercato del
giorno prima, l'operatore di mercato acquirente deve ricevere
dal Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il
prezzo di cui al precedente comma 19.3, lettera c), e la
differenza tra il programma di prelievo presentato ed il
programma di prelievo accettato nel medesimo periodo
rilevante. 19.15 Entro i termini stabiliti dal testo integrato della disciplina
del mercato elettrico per la regolazione dei pagamenti, il
Gestore della rete versa al Gestore del mercato gli importi di
cui al precedente comma 19.13." eee) all'articolo 24, il comma 24.1 e' sostituito dal comma: "24.1 Il Gestore della rete predispone e pubblica sul proprio sito
internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unita' essenziali
per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare
successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per
il dispacciamento."; fff) all'articolo 29, comma 29.1, le lettere e) e d) sono sostituite
dalle seguenti lettere: "c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di
consumo, paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve
dal Gestore della rete se positivi, il corrispettivo di non
arbitraggio di cui all'Articolo 33, commi 33.4 e 33.5, ed il
corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato
per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 36; d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di
consumo, paga al Gestore della rete i corrispettivi di cui agli
articoli da 37 a 37.3."; ggg) all'articolo 29, comma 29.3, le parole "di cui all'articolo 4,
comma 4.6, lettera d)," sono sostituite dalla parola "cedenti"; hhh) all'articolo 30, comma 30.1, la parola "37" e' sostituita dalla
parola "37.3"; iii) all'articolo 31, comma 31.3, le parole "programma cumulato
finale" sono sostituite dalle parole "programma finale
cumulato"; jjj) all'articolo 31, commi 31.4 e 31.5, le parole "a titolo di
bilanciamento" sono soppresse; kkk) all'articolo 31, commi 31.7, la parola "31" e' sostituita dalla
parola "32"; lll) all'articolo 34, commi 34.7 e 34.8, le parole "di cui alla
precedente lettera b)" sono sostituite dalle parole "di cui al
precedente comma 34.6, lettera b)"; mmm) all'articolo 35, il comma 35.1 e' sostituito dal seguente comma: "35.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a
ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione
dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel
mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato
cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4,
contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema
delle offerte e del Gestore del mercato, determinato ai sensi,
rispettivamente, del comma 35.2 e del comma 35.3."; nnn) all'articolo 35, il comma 35.2 e' sostituito dal seguente comma: "35.2 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per
unita' di consumo, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a
carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla
differenza tra i seguenti elementi: a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di
dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi
dell'articolo 17, come eventualmente modificato al termine del
mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
b), nella zona in cui e' ubicato tale punto; b) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di
dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi
dell'articolo 17, come eventualmente modificato al termine del
mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
c)."; ooo) all'articolo 35, dopo il comma 35.2 e' inserito il seguente
comma: "35.2.1 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento
per unita' di esportazione, il corrispettivo di cui al comma
35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla
differenza tra i seguenti elementi: a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di
dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi
dell'articolo 17, come eventualmente modificato al termine del
mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
b), nella zona in cui e' ubicato tale punto; b) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di
dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi
dell'articolo 17, come eventualmente modificato al termine del
mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
b), nella zona estera in cui e' ubicato il punto di dispacciamento
per unita' di esportazione." ppp) all'articolo 35, il comma 35.3 e' sostituito dal comma: "35.3 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico del Gestore del
mercato elettrico e' pari alla somma dei seguenti elementi: a) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate
nel mercato del giorno prima, al netto delle vendite di cui
all'articolo 17, comma 17.5.1, lettera b), e il prezzo di
valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19,
comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di
dispacciamento a cui l'offerta si riferisce; b) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
nel mercato del giorno prima relativamente a punti di
dispacciamento per unita' di consumo e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
c); c) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
nel mercato del giorno prima relativamente a punti di
dispacciamento per unita' di esportazione e il prezzo di
valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19,
comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di
dispacciamento a cui l'offerta si riferisce."; qqq) all'articolo 35, comma 3 5.4, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle lettere: "a) il prodotto tra le quantita' delle offerte di vendita accettate
nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella
zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta
si riferisce; b) il prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
nel mercato di aggiustamento e il prezzo dell'energia elettrica
acquista nel mercato di aggiustamento nella zona in cui e'
ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta si
riferisce."; rrr) all'articolo 36, comma 36.1, le parole "calcola la differenza"
sono sostituite dalle parole "calcola la somma"; sss) all'articolo 36, comma 36.1, lettera b), dopo le parole
"articolo 22", sono inserite le parole ", e
nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di
fuori del mercato regolamentato, di cui all'articolo 23"; ttt) all'articolo 36, il comma 36.2 e' sostituito dal comma: "36.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle
risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari
al rapporto fra: c) la somma della differenza di cui al comma 36.1 e il gettito
calcolato dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma
7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04; d) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del
dispacciamento."; uuu) all'articolo 36, comma 36.3, la parola "35.2" e' sostituita
dalla parola "36.2"; vvv) dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 37.1
Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il
funzionamento del Gestore della rete

37.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun
utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei
costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete
pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01
centesimi di euro/kWh e l'energia elettrica prelevata dal
medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 37.2
Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra
perdite effettive e perdite standard nelle reti

37.2.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun
utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico,
il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla
differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle
reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al
comma 37.2.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo
utente del dispacciamento. 37.2.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi
derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite
standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1
allegata al presente provvedimento.

Articolo 37.3
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della
disponibilita' di capacita' produttiva

37.3.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun
utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei
costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di
cui al comma 37.3.2 e l'energia elettrica prelevata dal
medesimo utente del dispacciamento in ciascuna delle fasce
orarie F1, F2, F3 e F4. 37.3.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per
la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva
sono fissati come indicato nella tabella 2 allegata al
presente provvedimento."; www) Nella rubricazione del TITOLO 4 le parole "DEL GESTORE DELLA
RETE" sono soppresse; xxx) Dopo l'articolo 38 e' inserito l'articolo:

"Articolo 38.1
Comunicazione delle coperture

38.1.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
di produzione e gli operatori di mercato di punti di
dispacciamento per unita' di importazione dichiarano al
Gestore del mercato, secondo le modalita' e con le forme dallo
stesso definite, le quantita' oggetto dei contratti dagli
stessi conclusi i cui corrispettivi siano rapportati alla
valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle
offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti. 38.1.2 Il Gestore del mercato elabora i dati relativi ai contratti
comunicati da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove
possibile, per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma
vengono effettuate anche con riferimento ai contratti di
compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. 38.1.3 I dati ricevuti ai sensi del comma 38.1.2 sono resi
accessibili all'Autorita' tramite modalita' telematiche."; yyy) all'articolo 41, dopo il comma 41.1 e' inserito il comma: "41.1.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete
elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione,
riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo: a) della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico
nazionale; b) della distribuzione percentuale tra le zone della domanda di cui
alla precedente lettera a).
Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di
dette previsioni tenendo conto delle informazioni che si rendono
disponibili e pubblica una relazione tecnica contenente la
descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri
utilizzati."; zzz) all'articolo 41, comma 41.2, le parole "con anticipo" sono
sostituite dalle parole "con almeno sei ore di anticipo"; aaaa) all'articolo 43, comma 43.2 le parole "articolo 43" sono
sostituite dalle parole "articolo 44"; bbbb) all'articolo 43, dopo il comma 43.4 sono inseriti i commi: "43.5 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di
comunicazione ed aggregazione di cui all'articolo 44: e) il Gestore della rete ne da' comunicazione all'Autorita' ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza; f) l'impresa distributrice inadempiente risponde in solido verso il
Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza
nell'erogazione del servizio di dispacciamento. 43.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza il
Gestore della rete paga alle imprese distributrici di
riferimento e alle imprese distributrici sottese un
corrispettivo a remunerazione dell'attivita' prestata dalle
medesime imprese ai sensi degli articoli 44 e 44.1, determinato
dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 52."; cccc) l'articolo 44 e' sostituito dall'articolo:

"Articolo 44
Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica ai
fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per
il periodo regolatorio 2004-2007

44.1 Le imprese distributrici aggregano e comunicano, entro il giorno
quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, al
Gestore della rete le misure delle immissioni di energia
elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio
ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di
dispacciamento. 44.2 Il Gestore della rete aggrega le misure delle immissioni di
energia elettrica ad esso comunicate dalle imprese distributrici
di riferimento ai sensi del precedente comma 44.1, nonche' delle
immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione
ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad
un medesimo punto di dispacciamento. 44.3 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al presente
articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera
di imprese distributrici di riferimento terze." dddd) Dopo l'articolo 44 e' inserito l'articolo:

"Articolo 44.1
Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini
della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il
periodo regolatorio 2004-2007

44.1.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro
il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di
competenza, alle imprese distributrici di riferimento le
misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di
prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed
appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.1.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e
comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a
quello di competenza, al Gestore della rete le misure dei
prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese
distributrici sottese ai sensi del precedente comma 44.1.1,
nonche' dei prelievi di energia elettrica relative a punti di
prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed
appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 44.1.3 Il Gestore della rete aggrega le misure dei prelievi di
energia elettrica ad esso comunicati dalle imprese
distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma
44.1.2, ed appartenenti ad un medesimo punto di
dispacciamento. 44.1.4 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi
44.1.1 e 44.1.2 le imprese distributrici possono avvalersi
dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze. 44.1.5 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno venti
(20) del mese successivo a quello di competenza, a ciascun
utente del dispacciamento le misure dei prelievi di energia
elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio
ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di
dispacciamento nella titolarita' dell'utente medesimo."; eeee) all'articolo 47, dopo il comma 47.2, e' inserito il seguente
comma: "47.3 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza
le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del
dispacciamento l'elenco dei punti di punti di prelievo o di
immissione nella titolarita' di tale utente iscritti nel
registro di cui al comma 47.1 ed appartenenti ad un medesimo
punto di dispacciamento." ffff) all'articolo 48 nella rubricazione la parola "2004" e'
sostituita dalla parola "2005"; gggg) all'articolo 48, il comma 48.1 e' sostituito dal comma: "48.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per
l'anno 2005."; hhhh) all'articolo 48, il comma 48.2 e' soppresso; iiii) all'articolo 48, il comma 48.3 e' sostituito dal comma: "48.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri
insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, il
Gestore della rete puo' intervenire nel mercato del giorno
prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di
sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo
zero."; jjjj) all'articolo 48, il comma 48.4 e' sostituito dal comma: "48.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di
carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il 5%
alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle
offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e
si riscontri sufficienza di offerta, il Gestore della rete puo'
formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il
rapporto tra la previsione di carico del Gestore della rete e
la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte
di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un
valore pari a 1,05."; kkkk) all'articolo 48, il comma 48.5 e' soppresso; llll) all'articolo 48, il comma 48.6 e' sostituito dal comma: "48.6 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di
carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il 5%
alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle
offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e
si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno
prima per la medesima zona, il Gestore della rete puo'
formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il
rapporto tra la previsione di carico del Gestore della rete e
la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte
di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un
valore pari a 0,95.", mmmm) all'articolo 48, i commi 48.7 e 48.8 sono soppressi; nnnn) all'articolo 48, il comma 48.9 e' sostituito dal comma: "48.9 Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticita'
del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della
sicurezza del medesimo sistema, puo' intervenire nel mercato
del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi
48.3, 48.4 e 48.6, dandone tempestiva comunicazione
all'Autorita'."; oooo) all'articolo 48, il comma 48.10 e' sostituito dal comma: "48.10 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e
alle offerte di vendita presentate dal medesimo Gestore della
rete ai sensi dei commi 48.3, 48.4 e 48.6 concorrono alla
determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 36."; pppp) all'articolo 48, comma 48.11, la parola "28" e' sostituita
dalla parola "29"; qqqq) all'articolo 48, il comma 48.13 e' sostituito dal comma: "48.13 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di
consumo non rilevanti, per la quota dello sbilanciamento che
eccede il 10% del programma finale cumulato relativo al punto
di dispacciamento, in luogo dei prezzi di sbilanciamento di cui
all'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, si applicano i prezzi di
cui ai commi 48.13.1 e 48.13.2. Per la restante quota si
applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di
cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b)."; rrrr) all'articolo 48, dopo il comma 48.13, sono inseriti i commi: "48.13.1 In ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento
aggregato zonale e' positivo, il prezzo di sbilanciamento e'
pari alla somma dei seguenti elementi: a) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui
all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), in quel periodo
rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di
dispacciamento, e b) il fattore di correzione FC+ di cui al successivo comma 48.13.3. 48.13.2 In ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento
aggregato zonale e' negativo, il prezzo di sbilanciamento e'
pari alla somma dei seguenti elementi: a) Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui
all'articolo 19, comma 19.3, lettera b), in quel periodo
rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di
dispacciamento, e b) il fattore di correzione FC- di cui al successivo comma 48.13.4. 48.13.3 Il fattore di correzione FC+ e' pari e' pari alla differenza
tra il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel
mercato per il servizio di dispacciamento, ponderato per le
relative quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in
cui e' localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo di
valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato
del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui
e' localizzato il punto di dispacciamento, moltiplicata per
un parametro pari a:

a) 0,2 per il mese di gennaio; b) 0,5 per il mese di febbraio; c) 0,8 per il mese di marzo; d) 1 per i mesi da aprile a dicembre.

Nel caso in cui la differenza di prezzo di cui al primo periodo
del presente comma sia maggiore di zero, il fattore di correzione
FC+ e' fissato pari a zero. 48.13.4 Il fattore di correzione FC- e' pari alla differenza tra il
prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato
per il servizio di dispacciamento, ponderato per le relative
quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in cui e'
localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo di
valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato
del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui
e' localizzato il punto di dispacciamento, moltiplicata per
un parametro pari a:

a) 0,2 per il mese di gennaio; b) 0,5 per il mese di febbraio; c) 0,8 per il mese di marzo; d) 1 per i mesi da aprile a dicembre.
Nel caso in cui la differenza di prezzo di cui al primo periodo
del presente comma sia minore di zero, il fattore di correzione
FC- e' fissato pari a zero."; ssss) all'articolo 48, i commi 48.14, 48.15, 48.16 e 48.17 sono
soppressi. tttt) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 52.1
Partecipazione al mercato dell'energia delle unita' di produzione
non rilevanti

52.1.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano
per il primo trimestre dell'anno 2005. 52.1.2 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
di produzione non rilevanti non possono presentare offerte nel
mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento. 52.1.3 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
di produzione non rilevanti: a) sono legittimati a richiedere al Gestore della rete la
registrazione di contratti di compravendita conclusi al di fuori
del sistema delle offerte a condizione che ciascun contratto
includa tutte le unita' di produzione non rilevanti per cui
l'operatore di mercato e' utente del dispacciamento; b) non sono tenuti, relativamente a tali contratti, alla
comunicazione dei programmi di immissione di cui all'articolo 17,
comma 17.1. 52.1.4 Con riferimento ai contratti di compravendita di cui al comma
52.1.3, lettera a), non e' consentito avvalersi della facolta'
di effettuare lo sbilanciamento a programma di cui
all'articolo 17, comma 17.3.1. 52.1.5 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
di consumo incluse in un contratto di compravendita registrato
ai sensi del comma 52.1.3 non sono tenuti, relativamente a
tali contratti, alla comunicazione dei programmi di prelievo
di cui all'articolo 17, comma 17.1. 52.1.6 Dal modulo per la registrazione dei contratti di compravendita
conclusi al di fuori del sistema di cui all'articolo 4, comma
4.6, nel caso di contratti di compravendita che includono
punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti
devono risultare, in aggiunta a quanto previsto al medesimo
articolo 4, comma 4.6, i seguenti elementi del contratto: a) l'elenco delle unita' di produzione non rilevanti incluse nel
contratto; b) l'elenco dei punti di dispacciamento per unita' di consumo incluse
nel contratto; c) i coefficienti di ripartizione tra i punti di dispacciamento per
unita' di consumo di cui al punto b), dell'energia prodotta dalle
unita' di produzione di cui al punto a). 52.1.7 L'utente del dispacciamento per unita' di produzione non
rilevanti ha il diritto di immettere nelle reti con obbligo di
connessione di terzi energia elettrica in esecuzione di
contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema
delle offerte e registrati presso il Gestore della rete. 52.1.8 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
di competenza, l'utente del dispacciamento comunica al Gestore
della rete, con le modalita' definite dal medesimo Gestore,
l'energia elettrica immessa in ciascuna ora del mese di
competenza nei punti di immissione relativi ad unita' di
produzione non rilevanti inclusi nel contratto di
dispacciamento dal medesimo concluso. 52.1.9 Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di
dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti, con
riferimento ai predetti punti, non si applica la disciplina
dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 32. 52.1.10 Ai soli fini del calcolo degli sbilanciamenti di cui
all'articolo 31, comma 31.3, con riferimento a ciascun punto
di dispacciamento per unita' di consumo incluso in uno piu'
contratti registrati ai sensi del comma 52.1.3, l'energia
elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante e' assunta
pari alla differenza tra: a) l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento ai sensi
dell'articolo 14; b) l'energia elettrica complessivamente destinata a tale punto di
dispacciamento nel medesimo periodo rilevante in base al
successivo comma 52.1.11. 52.1.11 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 52.1.10,
l'energia elettrica complessivamente destinata ad un punto di
dispacciamento per un'unita' di consumo e' pari, in ciascun
periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica
destinata a tale punto da ciascuna unita' di produzione non
rilevante inclusa nei contratti di compravendita registrati
ai sensi del comma 52.1.3. 52.1.12 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 52.1.10,
l'energia elettrica destinata ad un punto di dispacciamento
per un'unita' di consumo da un'unita' di produzione non
rilevante inclusa nei contratti di compravendita registrati
ai sensi del comma 52.1.3 e' determinata come prodotto tra: a) l'energia elettrica immessa, nel medesimo periodo rilevante,
dall'unita' di produzione non rilevante; b) il coefficiente di ripartizione di cui al comma 52.1.7. 52.1.13 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione non
rilevanti, ai fini della quantificazione del corrispettivo
per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto, il programma di immissione di cui all'articolo 35,
comma 35.2, e' assunto pari all'energia elettrica
effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione
di terzi. 52.1.14 Qualora un utente del dispacciamento responsabile di punti di
dispacciamento per unita' di consumo inclusi nei contratti di
compravendita registrati ai sensi del comma 52.1.3 abbia a
sostenere oneri aggiuntivi determinati dall'applicazione
delle disposizioni del presente articolo in merito ai
corrispettivi di sbilanciamento, il medesimo utente ha
facolta' di chiedere la reintegrazione presentando
all'Autorita' un'istanza corredata dalla documentazione
comprovante l'aggravio sopportato. Tale richiesta deve essere
presentata all'Autorita', pena la decadenza dal diritto alla
reintegrazione, entro l'anno 2005.

Articolo 52.2
Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo

52.2.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano
per l'anno 2005. 52.2.2 Gli operatori di mercato non possono presentare offerte nel
mercato di aggiustamento riferite a punti di dispacciamento
per unita' di consumo. 52.2.3 Il Gestore del mercato mette a disposizione degli operatori di
mercato di punti di dispacciamento per unita' di consumo una
piattaforma per la comunicazione di scambi bilaterali di
energia elettrica tra unita' di consumo, ai fini della
variazione dei programmi preliminari cumulati di prelievo. La
comunicazione di tali scambi puo' avvenire entro i termini
stabiliti dal Gestore del mercato. La variazione dei programmi
puo' avvenire esclusivamente in seguito ad uno scambio
bilaterale della stessa quantita' di energia elettrica tra
unita' di consumo appartenenti alla stessa zona geografica. 52.2.4 Gli operatori di mercato comunicano uno scambio bilaterale di
energia elettrica tra unita' di consumo appartenenti alla
stessa zona, presentando sulla piattaforma, rispettivamente,
un'offerta di vendita virtuale a prezzo zero ed un'offerta di
acquisto virtuale senza indicazione di prezzo, le quali
abbiano ad oggetto la stessa quantita' di energia elettrica,
pena la non validita' dello scambio. 52.2.5 Gli operatori che comunicano uno scambio bilaterale di energia
elettrica devono indicare nelle rispettive offerte lo stesso
codice alfanumerico, pena la non validita' dello scambio. 52.2.6 La comunicazione di uno scambio bilaterale di energia non
determina alcuna partita economica tra l'operatore ed il
Gestore del mercato. 52.2.7 Alla chiusura del termine per la comunicazione degli scambi
bilaterali di energia, il Gestore del mercato determina per
ciascuna unita' di consumo il rispettivo programma finale di
prelievo, dato dalla somma tra il programma preliminare
cumulato di prelievo e le variazioni comunicate ai sensi del
presente articolo. Il programma finale di ciascuna unita' di
consumo, valido ai fini del calcolo degli sbilanciamenti,
viene comunicato dal Gestore del mercato ai relativi utenti
del dispacciamento e al Gestore della rete.

Articolo 52.3
Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento
per l'anno 2005

52.3.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano
per l'anno 2005. 52.3.2 Il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per
punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche'
l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e
per periodo rilevante entro il giorno quindici (15) del
secondo mese successivo a quello di competenza. 52.3.3 L'utente del dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di
cui all'articolo 29 ed il corrispettivo di cui all'articolo 46
entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a
quello di competenza. 52.3.4 Il Gestore della rete calcola i corrispettivi di cui agli
articoli dal 32 al 42 entro il giorno quindici (15) del
secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 52.4
Disposizioni transitorie in materia di garanzie

52.4.1 Il Gestore della rete, sentito il Gestore del mercato, di
intesa, presentano all'Autorita' una proposta di disciplina
delle garanzie del buon esito delle obbligazioni pecuniarie
assunte da operatori che contestualmente concludano contratti
di dispacciamento e di compravendita nel sistema delle offerte
(segmento MGP) con validita' per il periodo necessario
all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 38 e
comunque non ultronea al 31 marzo 2005. 52.4.2 La disciplina di cui al comma precedente deve rispondere,
nella continuita' del regime attualmente in vigore, a criteri
di semplificazione e contenimento dei costi, promuovendo un
primo livello di integrazione riferito almeno ai profili di
controllo e gestione delle garanzie rispetto all'esposizione
del singolo operatore. 52.4.3 La proposta di al comma 52.4.1 viene presentata all'Autorita'
per l'approvazione, per quanto di rilevanza ai fini della
disciplina del servizio di dispacciamento, entro e non oltre
dieci giorni decorrenti dalla data di adozione del presente
provvedimento. Qualora l'Autorita' non si pronunci entro
cinque giorni dal ricevimento della proposta, la stessa si
deve intendere approvata.

Articolo 52.5
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del
servizio di interrompibilita' del carico

52.5.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun
utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei
costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita'
del carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di
cui al comma 52.5.2 e l'energia elettrica prelevata dal
medesimo utente del dispacciamento in ciascuna delle fasce
orarie F1, F2, F3 e F4. 52.5.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per
la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico
sono fissati come indicato nella tabella 3 allegata al
presente provvedimento.

Articolo 52.6 Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione
2001

52.6.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 52.6.2 e l'energia elettrica prelevata dal
medesimo utente del dispacciamento. 52.6.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi
connessi con la riconciliazione 2001 sono fissati come
indicato nella tabella 4 allegata al presente provvedimento."; uuuu) all'articolo 53, comma 53.1 le parole "n. 125/02" sono
sostituite dalle parole "n. 47/04"; vvvv) all'articolo 53, i commi 53.5 e 53.6 sono soppressi; wwww) all'articolo 53, dopo il comma 53.7 e' inserito il comma: "53.8 Entro e non oltre il 28 dicembre 2004 il Gestore della rete
sottopone all'Autorita' per l'approvazione, secondo le
procedure previste all'articolo 7, uno schema di regole per il
dispacciamento conformi con le previsioni di cui al presente
provvedimento.". 2. Di modificare l'articolo 36 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 19 novembre 2004, n. 205/04,
sostituendo il comma 36.2 con il seguente comma: "36.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle
risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari
al rapporto fra: a) la somma della differenza di cui al comma 36.1 e il gettito
calcolato dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma
7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04; b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del
dispacciamento.". 3. Di approvare, pubblicandolo nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), il testo dell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella
versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al
precedente punto 1. 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 24 dicembre 2004

Il Presidente: A. Ortis
 
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