Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2005, n. 10
Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 12 febbraio 2005, recandosi in India in visita di Stato;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 febbraio 2005 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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