Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 gennaio 2005
Riconoscimento, al sig. Nardo Dario Alejandro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune profesioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Nardo Dario Alejandro nato il 22 gennaio 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «psicologo» conseguito in Argentina in data 30 ottobre 1998, come attestato dal certificato di iscrizione al Registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud» argentino ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo» e dell'attivita' di «psicoterapeuta»;
Preso atto che il richiedente e' in possesso di «Licenciado en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 24 settembre 1993 e rilasciato in data 16 maggio 1994;
Considerato che il sig. Nardo ha svolto attivita' professionale nel campo della psicoterapia presso istituzioni argentine, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'8 luglio 2004;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il sig. Nardo abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Preso atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di «psicoterapeuta» - che la Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, perche' le lacune cosi' emerse non sono colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa e perche' la documentazione prodotta non comprova l'esperienza professionale quale psicoterapeuta limitandosi la stessa a specificare il periodo di pratica professionale (1998-2001) senza certificazione del contenuto e del numero degli interventi e del loro significato in termini professionali;
Decreta:
Al sig. Nardo Dario Alejandro, nato il 22 gennaio 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di «psicoterapeuta», per i motivi su indicati, e' respinta.
Roma, 21 gennaio 2005
Il direttore generale: Mele
 
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