Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 dicembre 2004
Scioglimento di tre societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bologna

Visti gli articoli 2545-septiesdecies e octiesdecies del codice civile che prevedono lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
Visto l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo novellato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo n. 20 del 2 agosto 2002;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
Considerato che la consultazione degli archivi dell'Ufficio registro delle imprese - presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Bologna e degli atti d'ufficio relativi alle ispezioni ordinarie biennali ha permesso di rilevare che gli enti cooperativi di cui al presente decreto, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e non risulta nemmeno, per gli stessi, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, delle societa' cooperative:
1. «La Laboriosa Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Cesare Sassoli in data 23 marzo 1957, codice fiscale ignoto, ex numero di BUSC 1779/57994;
2. «Gipi Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 22 aprile 1999, codice fiscale 01976101202, ex numero di BUSC 4596/285767;
3. «Logis 2000 Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 14 settembre 1999, codice fiscale 01912081203, ex numero di BUSC 4603/285774.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorita' di vigilanza, verra' informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Bologna, 29 dicembre 2004
Il direttore provinciale: Casale
 
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