Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 dicembre 2004
Ripartizione delle risorse per l'annualita' 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le Regioni e le province autonome di una quota annua del Fondo per l'occupazione;
Visto il parere favorevole espresso in data 28 ottobre 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 201/I/2004 del 21 luglio 2004, recante approvazione della 2ª variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53, dell'8 marzo 2000 si dispone, per l'annualita' 2004, la destinazione della somma di Euro 15.493.706,97 in favore delle regioni e delle province autonome per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.
L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 - 2ª nota di variazione.
3. I progetti di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono presentati:
a) dalle imprese, sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;
b) direttamente dai singoli lavoratori.
 
Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari a Euro 15.493.706,97, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di seguito riportata:

=====================================================================
Regioni/ Province Autonome | Euro ===================================================================== Valle d'Aosta | 44.379,96 Piemonte | 1.313.592,70 Lombardia | 3.284.543,51 Liguria | 411.973,31 Trento | 153.470,58 Bolzano | 179.018,87 Veneto | 1.608.784,56 Friuli Venezia Giulia | 383.668,34 Emilia Romagna | 1.414.898,52 Toscana | 1.132.414,17 Umbria | 246.904,33 Marche | 479.162,69 Lazio | 1.285.170,85 Abruzzo | 334.241,92 Molise | 62.792,68 Campania | 935.090,81 Puglia | 721.645,58 Basilicata | 112.219,36 Calabria | 273.307,38 Sicilia | 783.066,49 Sardegna | 333.360,36 Totale. . . . | 15.493.706,97

Media lineare tra dato % imprese e dato% lavoratori per
regione.
Fonte: Ministero del lavoro-Unioncamere (Sistema Excelsior
2004 dati al 31 dicembre 2003).

2. Allo scopo di promuovere l'istituto del congedo per la formazione continua, le regioni possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunita'.
 
Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art 2 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
3. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto e' utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate dalle regioni e dalle province autonome con impegni giuridicamente vincolanti. Tali risorse sono distribuite, secondo un criterio di proporzionalita', tra le regioni e le province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 30% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 2 del presente decreto e che hanno provveduto al regolare invio dei Rapporti di monitoraggio secondo le Linee-guida predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al successivo art. 4, comma 1.
 
Art. 4.

1. Allo scopo di monitorare l'andamento dell'attivita' formativa finanziata, le regioni e le province autonome, predispongono un rapporto annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le linee guida, elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da inviare allo stesso Ministero.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere un rapporto annuale di sintesi di monitoraggio, entro il 30 novembre di ogni anno.
Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
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