Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2005 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 29 dicembre 2004
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, «Attuazione ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, articolo 6». Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). (Ordinanza n. 410).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Sardegna e' stato confermato commissario delegato per il superamento dell'emergenza idrica per la prosecuzione in regime ordinario delle attivita' avviate dal commissario stesso in regime straordinario;
Atteso che la sopraccitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3243 all'art. 6, comma 1, dispone che il commissario delegato provveda, fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale di cui all'art. 3 della legge n. 61/1994, ad istituire tale ente provvedendo agli adempimenti conseguenti per assicurarne l'ottimale funzionamento;
Atteso che con ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, in applicazione del citato disposto di cui all'ordinanza PCM 3243/02, e' stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
Atteso che con ordinanza n. 324 del 2 ottobre 2002 e' stato nominato il commissario straordinario dell'ARPAS per l'avvio delle attivita';
Atteso che, con ordinanza n. 367 del 22 ottobre 2003, a seguito delle sue dimissioni il commissario straordinario e' stato sostituito;
Atteso che l'ordinanza n. 323/02, all'art. 35 ha previsto la cessazione dei propri effetti alla data del 31 dicembre 2003 in relazione alla scadenza allora prevista dello stato di emergenza, fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative regionali relative all'istituzione ed al funzionamento dell'ARPAS;
Preso atto che non e' stata ancora emanata la normativa regionale di disciplina dell'Agenzia regionale per l'ambiente, prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994;
Atteso che lo stato di emergenza e' stato prorogato al 31 dicembre 2004 e che i poteri del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna sono stati prorogati a tutto il 31 dicembre 2006 al fine di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal commissario stesso;
Atteso che l'efficacia dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 e' pertanto protratta sino al 31 dicembre 2006 e, comunque, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale disciplinante l'ARPAS;
Ritenuto, sul presupposto della vigenza della citata ordinanza n. 323/02 di richiamare l'osservanza, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, di quanto disposto dall'ordinanza stessa, in particolare per quanto attiene agli aspetti piu' urgenti di funzionamento, nelle more della richiamata disciplina regionale nella materia, con particolare riferimento a:
nomina del direttore generale (art. 14);
definizione degli obiettivi generali delle attivita' di prevenzione e controllo ambientale (art. 8);
assegnazione del personale (art. 27);
assegnazione dei beni (art. 28);
assegnazione finanziaria (art. 31);
Ritenuto, ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 323/02, prevedere un aggiornamento delle sue prescrizioni, anche con la previsione dell'assegnazione all'ARPAS di ulteriori strutture che assicurino un piu' compiuto completamento dei compiti ad essa ascritti, in particolare delle strutture gia' esistenti di Progemisa S.p.a. e del Consorzio SAR Sardegna S.r.l.;
Ordina:
Art. 1.
1. E' fatto obbligo alla regione autonoma della Sardegna di dare immediata attuazione alle disposizioni previste nell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 323 del 30 settembre 2002, come integrata e modificata dalla presente ordinanza.
2. Nelle more dell'attribuzione all'ARPAS delle dotazioni finanziarie di cui all'art. 31 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, la Regione autonoma della Sardegna provvedera', in anticipazione, all'erogazione dei compensi dovuti al commissario straordinario di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 323/02 stessa.
3. Nelle more dell'attribuzione all'ARPAS delle dotazioni finanziarie di cui all'art. 31 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, l'assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della regione provvedera' alla stipula del contratto con il direttore generale dell'ARPAS, nominato dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 come integrato e modificato dalla presente ordinanza, a valere, a titolo di anticipazione, sui capitoli di spesa relativi al trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale.
 
Art. 2.
All'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
1. La dicitura: «su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente» e' sostituita dalla seguente: «su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'assessore dell'igiene e sanita' e assistenza sociale», nei seguenti articoli:
art. 7, comma 2; art. 8, comma 1; art. 10, comma 2; art. 11, comma 2; art. 22, comma 2; art. 26, comma 3; art. 29, comma 1 e comma 2;
2. All'art. 8, comma 1, prima della frase «La regione con deliberazione della giunta regionale ...» e' inserita la seguente frase:
«Al coordinamento delle funzioni regionali di indirizzo e di vigilanza sull'ARPAS e' preposto un apposito comitato composto dal presidente della regione che lo presiede, e dagli assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale».
3. All'art. 10 sono soppressi i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
4. All'art. 14, comma 1, 1° periodo, e' soppresso il seguente testo «su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente».
5. All'art. 14 il comma 2 e' cosi' sostituito:
«2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato di durata sino all'entrata in vigore della legge regionale di disciplina dell'ARPAS e, comunque, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile annualmente. L'incarico e' incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico e' subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza.».
6. All'art. 14 il comma 4 e' cosi' sostituito:
«Al direttore generale spettano i compensi nella misura stabilita per i dirigenti della regione autonoma della Sardegna con posizione di direttore generale.».
7. All'art. 16, comma 1, 1° periodo, e' soppresso il seguente testo «su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente».
8. All'art. 18, comma 1, la lettera b) e' cosi' sostituita:
«b) cinque dipartimenti locali corrispondenti agli attuali presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986 n. 34. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento dei dipartimenti locali sono anch'esse determinate dal regolamento di cui all'art. 14 che precede.».
9. All'art. 18, dopo il comma 1, lettere a) e b), e' aggiunto il seguente comma 2:
«2. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'ARPAS sono altresi' previste articolazioni organizzative-divisioni che svolgono attivita' ricomprese tra quelle previste dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, attualmente rientranti negli scopi sociali di Progemisa Spa e Consorzio SAR Sardegna.».
10. All'art. 19 il comma 9 e' cosi' sostituito:
«Al direttore dell'area tecnico-scientifica ed al Direttore dell'area amministrativa spettano i compensi nella misura stabilita per i dirigenti della regione autonoma della Sardegna con posizione di direttore di servizio.».
11. L'art. 20, comma 1, e' cosi' modificato:
«1. Sono istituiti come articolazione periferica dell'ARPAS, i cinque dipartimenti di cui al precedente art. 18, comma 1, lettera b), dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono 1'espletamento delle attivita' di laboratorio, tecnico strumentali e delle attivita' di vigilanza e controllo sul territorio.»
12. L'art. 22, comma 1, e' cosi' modificato:
«1. L'ARPAS svolge la propria attivita' sulla base di un programma.»
13. All'art. 22, comma 2, 1° periodo, sono eliminate le parole «e sulla base delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'art. 10.».
14. Il testo dell'art. 24 e' cosi' sostituito:
«1. L'ARPAS e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo della giunta regionale secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia, acquisisce sui provvedimenti sottoposti a controllo il parere dell'assessorato regionale dell'igiene sanita' e dell'assistenza sociale, che deve essere reso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso detto termine si prescinde da detto parere.
2. Si estende all'ARPAS il controllo di gestione previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.».
15. All'art. 26, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera c-bis):
«c-bis) alla ricognizione, finalizzata al trasferimento all'ARPAS, del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».
16. All'art. 26 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fino all'adozione dei provvedimenti di trasferimento all'ARPAS, di competenza regionale di cui ai successivi articoli 27, 28 e 29, l'ARPAS si avvale, per i propri compiti, di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».
17. All'art. 27 dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera f):
«f) le dotazioni organiche della Progemisa Spa e del Consorzio Sar Sardegna Srl.».
18. All'art. 28, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera d):
«d) i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.».
19. All'art. 29, comma 1, all'elencazione delle lettere del comma 1 dell'art. 27 e' aggiunta la lettera f) ed all'elencazione delle lettere del comma 1 dell'art. 28 e' aggiunta la lettera d).
20. L'art. 33 e' abrogato.
21. L'art. 34 e' cosi' sostituito:
«Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza della regione autonoma della Sardegna di cui all'art. 29, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
22. L'art. 35 e' cosi' sostituito:
«1. La presente ordinanza ha efficacia fino all'emanazione delle disposizioni legislative regionali di disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Regione Sardegna di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 29 dicembre 2004
Il commissario governativo: Soru
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone